Una società, cessionaria di un credito per lavori edili, ha citato in giudizio il committente. Quest'ultimo ha contestato fin da subito l'esistenza e l'ammontare del debito. La Corte di Cassazione, confermando la decisione d'appello, ha rigettato il ricorso della società, stabilendo che la contestazione del convenuto, anche se non iper-dettagliata, è sufficiente a far ricadere sul creditore l'intero onere della prova. Il principio di non contestazione si applica solo ai fatti storici puntuali, non alle valutazioni complessive o all'interpretazione delle prove.
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