Un debitore, dopo aver venduto un immobile a un parente, veniva citato in giudizio da una società creditrice con un’azione revocatoria. L’atto di citazione veniva notificato al vecchio indirizzo, nonostante il debitore avesse da poco effettuato un cambio residenza. La Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica è valida se il destinatario mantiene elementi, come il nome sul citofono o sulla cassetta postale, che creano un’apparenza di permanenza presso il vecchio indirizzo. Tuttavia, la Corte ha annullato la decisione per quanto riguarda l’intervento di altri creditori, i cui atti non erano stati notificati al debitore, violando il principio del contraddittorio.
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