In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per fornitura di energia elettrica, il giudice ha chiarito che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, che il fornitore può provare dimostrando il corretto funzionamento del contatore. Inoltre, il corrispettivo CMOR, indennizzo riconosciuto ai fornitori di energia per recuperare i crediti non riscossi per morosità, è dovuto solo se il nuovo fornitore dimostra il rispetto della procedura prevista dalle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. Infine, il giudice ha disposto la compensazione parziale delle spese legali in base al principio di soccombenza.
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