Un risparmiatore ha contestato l’importo di liquidazione dei suoi buoni fruttiferi postali, ritenendo applicabili i tassi più vantaggiosi stampati originariamente sul titolo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che i timbri apposti successivamente, indicanti una nuova serie e nuovi tassi, prevalgono sulla stampa originale. Inoltre, ha confermato che la legge, attraverso decreti ministeriali, può legittimamente modificare i tassi di interesse, e tali modifiche integrano il contratto, soprattutto in caso di lacune informative sul titolo stesso.
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