Una società ha citato in giudizio un istituto di credito sostenendo che gli interessi di mora previsti in un contratto di mutuo fossero usurari. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: per la verifica dell'usura, gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora non devono essere sommati. La Corte ha chiarito che, in assenza di dati ministeriali specifici per i tassi di mora (come nel caso di contratti datati), la loro liceità si valuta confrontando il tasso pattuito con il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di riferimento, applicando un margine di tolleranza ragionevole. Nel caso specifico, il tasso non superava tale soglia, escludendo l'ipotesi di usura degli interessi di mora.
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