La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di ineleggibilità di un deputato regionale a causa della sua precedente carica di presidente in una società di gestione rifiuti, ritenuta soggetta a vigilanza regionale. Il ricorso del politico è stato respinto, stabilendo che la semplice astensione dalle funzioni non è sufficiente a rimuovere la causa di ineleggibilità, essendo necessario un atto formale di dimissioni. La Corte ha chiarito che il potere sostitutivo della Regione sulla società integra il concetto di vigilanza, rendendo irrilevante la sua assenza in elenchi formali. La sentenza ribadisce la distinzione tra ineleggibilità, che impedisce l'elezione, e incompatibilità, che sorge dopo l'elezione.
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