La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26311/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo (Legge Pinto). Nel caso di un ritardo nella fase esecutiva, il periodo di grazia concesso all'amministrazione per pagare spontaneamente, noto come spatium adimplendi, non può essere detratto dalla durata del processo esecutivo stesso. Questo perché tale periodo si colloca temporalmente prima dell'avvio dell'azione coattiva. La Corte ha inoltre precisato che per i ritardi nella fase di ottemperanza, il soggetto responsabile è il Ministero dell'Economia.
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