Una società, cessionaria di un ramo d'azienda di un membro di un'A.T.I. aggiudicataria di una concessione in project financing, si è vista negare il subentro nel contratto. La Corte di Cassazione ha chiarito che la normativa successiva, che prevede una sostituzione totale dell'A.T.I. con la società di progetto, ha natura innovativa e non retroattiva. Pertanto, per le gare bandite prima della sua entrata in vigore, il subentro società di progetto non comporta una novazione, ma un acquisto a titolo derivato, mantenendo l'A.T.I. come titolare originario del rapporto.
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