La Corte di Cassazione ha stabilito che le vittime di un reato di tipo mafioso, commesso in concorso da più persone condannate in processi separati, hanno diritto a un risarcimento unico dal Fondo di solidarietà. Anche in presenza di più sentenze di condanna con liquidazione di provvisionali, se il fatto dannoso è unico, la prestazione risarcitoria non può essere duplicata. Il Fondo, intervenendo con funzione solidaristica, è tenuto a erogare una sola somma, corrispondente all'importo più elevato tra quelli liquidati, evitando un ingiustificato arricchimento della vittima. L'obbligazione dei colpevoli è infatti solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c., il che implica un'unica prestazione dovuta.
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