Un professionista, sanzionato con la sospensione a tempo indeterminato per il mancato pagamento della quota annuale, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando vizi procedurali. In particolare, sosteneva che l'addebito fosse stato illegittimamente modificato dopo il pagamento della quota principale. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, stabilendo che la contestazione originaria per morosità include tutte le conseguenze, come sanzioni e spese. Secondo la Corte, il diritto di difesa non è stato violato, poiché il professionista era a conoscenza del fatto principale (il mancato pagamento) e ha avuto modo di difendersi. La sanzione disciplinare della sospensione fino alla completa regolarizzazione è prevista dalla legge e non richiede una motivazione sulla sua congruità.
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