La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25798/2024, ha stabilito che una clausola rischio cambio in un contratto di leasing finanziario, anche se combinata con l'indicizzazione a un tasso variabile come il LIBOR, è di per sé legittima e non rende il contratto immeritevole di tutela. La Corte ha chiarito che tale clausola non trasforma il leasing in uno strumento finanziario derivato. Ha annullato la decisione della Corte d'Appello che l'aveva dichiarata nulla per squilibrio e complessità, precisando che la valutazione di validità deve essere distinta dalla verifica del rispetto del dovere di buona fede precontrattuale, come l'obbligo di informare adeguatamente l'utilizzatore sui rischi.
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