La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9566/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di usucapione. Il caso riguarda un coltivatore che sosteneva di aver acquisito per usucapione un terreno agricolo a seguito di una donazione informale (orale) da parte della proprietaria. I giudici di merito avevano respinto la domanda, ritenendo nulla la donazione e insufficiente a fondare il possesso. La Cassazione ha ribaltato la decisione, chiarendo che, sebbene una donazione informale di un immobile sia nulla e non trasferisca la proprietà, la consegna del bene (traditio) che ne consegue può costituire un atto idoneo a trasformare la detenzione in possesso. Questo atto, proveniente da un terzo, legittima l'inizio del decorso del tempo necessario per l'usucapione, a prescindere dalla validità del titolo. La Corte ha quindi rinviato il caso per una nuova valutazione delle prove testimoniali relative alla donazione.
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