La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9749/2024, ha chiarito due aspetti fondamentali in tema di impugnazione elezioni forensi. In primo luogo, ha stabilito che il termine per contestare i risultati decorre dalla proclamazione degli eletti e non dalla mera pubblicazione dei risultati dello scrutinio, accogliendo il primo motivo di ricorso. Tuttavia, ha respinto il secondo motivo, confermando che è legittimo superare il limite standard di preferenze (2/3 degli eleggibili) se ciò è finalizzato a garantire la rappresentanza di entrambi i generi, purché non si superi il numero totale di candidati eleggibili. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato nel merito.
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