La Corte di Appello di Roma chiarisce le sorti di un assegno circolare prescritto. La sentenza stabilisce che il beneficiario, non avendo incassato il titolo entro il termine di tre anni, perde ogni diritto di pagamento nei confronti della banca emittente. Il diritto a richiedere il rimborso della provvista, versata al Fondo Unico di Giustizia, spetta unicamente a chi aveva richiesto l’emissione dell’assegno (in questo caso, la stessa banca in qualità di terzo pignorato), a condizione che il beneficiario restituisca l’originale del titolo scaduto. La Corte ha rigettato l’appello confermando la decisione di primo grado.
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