La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di estinzione del canone enfiteutico. In un caso riguardante un vasto terreno concesso in enfiteusi nel 1928 con un canone unico e successivamente frazionato in lotti, la Corte ha chiarito che, ai fini dell’estinzione prevista dalla Legge n. 16/1974, non si deve considerare il canone originario dell’intero fondo, ma il valore del canone riferibile a ogni singolo lotto al momento dell’entrata in vigore della legge. Se tale valore è inferiore a 1.000 lire annue, il rapporto si estingue. La sentenza sottolinea che il frazionamento del terreno comporta una divisione proporzionale del canone, indipendentemente da un formale assenso per ogni singola divisione, basandosi sullo stato di fatto e di diritto esistente.
Continua »