Una società, dopo aver promesso in vendita un immobile a un primo acquirente, lo vende a una terza persona per sottrarlo all'esecuzione forzata. Il promissario acquirente agisce in giudizio e ottiene una sentenza che dichiara la seconda vendita una simulazione assoluta. La Corte di Cassazione conferma la decisione, ribadendo che i terzi danneggiati possono provare la simulazione tramite un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti (presunzioni), la cui valutazione di merito, se logica e coerente, è insindacabile in sede di legittimità.
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