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Diritto buoni pasto: la Cassazione conferma il nesso

La Cassazione ha confermato il diritto buoni pasto per una dipendente ospedaliera turnista. Il ricorso dell’azienda sanitaria è stato respinto. La Corte ha stabilito che un turno di lavoro superiore a sei ore dà diritto alla pausa e, di conseguenza, al servizio mensa o a un’indennità sostitutiva, come i buoni pasto, basandosi sull’interpretazione del CCNL Sanità e del D.Lgs. 66/2003.

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Pubblicato il 18 gennaio 2026 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Diritto Buoni Pasto: La Cassazione sul Nesso tra Pausa e Servizio Mensa

Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione di grande interesse per i lavoratori del settore sanitario e non solo: il diritto buoni pasto per i turni di lavoro superiori alle sei ore. La decisione consolida un orientamento giurisprudenziale favorevole ai dipendenti, chiarendo il legame indissolubile tra il diritto alla pausa e quello al servizio mensa o a una misura sostitutiva.

I Fatti del Caso

Una dipendente di un’Azienda Ospedaliera, lavoratrice turnista, aveva richiesto in tribunale il riconoscimento del suo diritto a ricevere i buoni pasto, o un controvalore in denaro, per ogni turno di lavoro la cui durata superava le sei ore. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello le avevano dato ragione, condannando l’Azienda Ospedaliera al pagamento.

Secondo i giudici di merito, la normativa contrattuale del comparto Sanità (CCNL), letta insieme alla legge sull’orario di lavoro (D.Lgs. 66/2003), stabiliva che il diritto alla pausa, previsto per legge dopo sei ore di lavoro, coincidesse con il diritto alla consumazione del pasto e, di conseguenza, con il diritto al servizio mensa. Poiché la lavoratrice svolgeva mansioni che non le permettevano di usufruire del servizio mensa aziendale, le spettava il buono pasto come misura sostitutiva.

L’Azienda Ospedaliera, non condividendo questa interpretazione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione.

La Decisione della Corte e il Diritto Buoni Pasto

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Azienda Ospedaliera, confermando pienamente le decisioni dei gradi precedenti. Gli Ermellini hanno ribadito che l’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello è corretta e in linea con un orientamento ormai consolidato della stessa Cassazione.

Il principio chiave affermato è che il diritto al servizio mensa non è subordinato alla circostanza che il lavoratore sia impossibilitato a lasciare il posto di lavoro per consumare il pasto. Al contrario, esso è direttamente collegato alla fruizione della pausa obbligatoria prevista per legge quando l’orario di lavoro giornaliero eccede le sei ore.

Le Motivazioni della Cassazione

La Corte ha fondato la sua decisione su una precisa analisi combinata delle norme legali e contrattuali. L’art. 8 del D.Lgs. 66/2003 stabilisce che il lavoratore ha diritto a un intervallo di pausa qualora l’orario di lavoro giornaliero superi il limite di sei ore. Le modalità di questa pausa sono definite dai contratti collettivi.

Nel caso specifico, l’art. 29 del CCNL Sanità, secondo l’interpretazione corretta, collega il diritto buoni pasto (o al servizio mensa) proprio alla fruizione di questo intervallo. La pausa, infatti, è finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche e alla consumazione del pasto. Pertanto, se il turno supera le sei ore, scatta il diritto alla pausa e, di conseguenza, il diritto alla mensa.

Se l’azienda non fornisce un servizio mensa o se le modalità di lavoro del dipendente (come nel caso dei turnisti) non ne consentono la fruizione, l’azienda è tenuta a fornire una prestazione sostitutiva, come i buoni pasto.

La Cassazione ha respinto l’argomentazione dell’Azienda Ospedaliera, secondo cui il diritto sarebbe esistito solo se al dipendente fosse stato materialmente impedito di pranzare fuori. Questa tesi è stata giudicata infondata, poiché il diritto sorge dalla struttura stessa dell’orario di lavoro e dalla funzione della pausa, come già stabilito in precedenti sentenze (Cass. n. 5547/2021 e n. 31137/2019).

Conclusioni e Implicazioni Pratiche

Questa ordinanza rafforza la tutela dei lavoratori che effettuano orari prolungati. Le aziende, in particolare nel settore pubblico e sanitario, non possono negare il buono pasto ai dipendenti con turni superiori alle sei ore semplicemente perché non è previsto un servizio mensa o perché il dipendente potrebbe teoricamente allontanarsi. Il superamento delle sei ore di lavoro è il presupposto sufficiente per far sorgere il diritto alla pausa e, con esso, al beneficio sostitutivo della mensa. Si tratta di un principio di civiltà giuridica che garantisce al lavoratore non solo un ristoro economico, ma anche il diritto a un adeguato recupero delle energie durante la giornata lavorativa.

Un turno di lavoro superiore alle sei ore dà automaticamente diritto ai buoni pasto?
Sì. Secondo la Corte, un turno di lavoro eccedente le sei ore dà diritto a una pausa, che è finalizzata al consumo del pasto. Questo, a sua volta, fonda il diritto al servizio mensa o, in sua assenza, a un’indennità sostitutiva come i buoni pasto, a prescindere dalla possibilità per il dipendente di allontanarsi dal luogo di lavoro.

Qual è il fondamento normativo per il diritto ai buoni pasto in questo caso?
Il diritto si fonda sull’interpretazione combinata dell’art. 29, comma 2, del CCNL Sanità e dell’art. 8 del d.lgs. n. 66/2003. La Corte ha stabilito che la norma contrattuale collega il diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo, e la legge prevede tale intervallo per la consumazione del pasto oltre le sei ore di lavoro.

L’azienda può negare i buoni pasto sostenendo che il dipendente potrebbe teoricamente pranzare fuori?
No. La Corte di Cassazione ha rigettato questa tesi. Il diritto alla mensa (o al buono pasto sostitutivo) non è legato all’impossibilità materiale di pranzare fuori, ma è una conseguenza diretta del superamento delle sei ore di lavoro e del conseguente diritto alla pausa pranzo previsto dalla legge e dal contratto collettivo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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