La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33845/2024, ha respinto il ricorso di alcuni mutuatari che contestavano la validità del loro contratto di mutuo fondiario. I ricorrenti sostenevano la nullità del contratto per diverse ragioni, tra cui l'applicazione di un piano di ammortamento "alla francese", considerato causa di anatocismo, e la natura di mutuo di scopo non rispettato. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i motivi di ricorso, confermando la legittimità del mutuo alla francese, in linea con un recente pronunciamento delle Sezioni Unite, e chiarendo i presupposti per la configurabilità del mutuo di scopo e i limiti del sindacato di legittimità in presenza di una "doppia conforme" dei giudizi di merito.
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