Un investitore citava in giudizio una società di trading online estera per ottenere un risarcimento danni. La società eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello inglese, come previsto da una clausola contrattuale. La Corte di Cassazione ha confermato la giurisdizione italiana, stabilendo che l'investitore, agendo per scopi estranei alla propria attività professionale, riveste la qualifica di consumatore. Di conseguenza, si applica la speciale giurisdizione del consumatore prevista dai regolamenti europei, che consente di adire il tribunale del proprio luogo di residenza, a condizione che l'attività del professionista sia diretta verso tale Stato, come accertato nel caso di specie.
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