La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21817/2025, ha respinto il ricorso di un mutuatario contro un istituto di credito. La Corte ha stabilito che il metodo di ammortamento alla francese non costituisce anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sul capitale residuo. Ha inoltre ribadito il principio secondo cui, ai fini della verifica dell’usura, gli interessi corrispettivi e quelli di mora non devono essere sommati. Infine, ha ritenuto infondata la doglianza sull’indeterminatezza del tasso di interesse, poiché il contratto specificava adeguatamente le modalità di variazione della rata.
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