Una società di recupero crediti, agendo come mandataria di un’altra società, ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro un debitore. Il debitore si è opposto, eccependo, tra le altre cose, il difetto di legittimazione attiva del creditore per mancata prova della catena di cessioni. Il Tribunale di primo grado ha accolto l’opposizione per prescrizione del credito. La Corte d’Appello, esaminando l’appello incidentale del debitore, ha riformato la sentenza. Ha stabilito che la prova della cessione del credito non era stata fornita. La sola pubblicazione dell’avviso di cessione in blocco in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare la titolarità del singolo credito, in assenza della produzione dei relativi contratti di cessione. Di conseguenza, ha accolto l’appello incidentale, revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato che nulla era dovuto.
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