Un correntista ha citato in giudizio una banca per addebiti ritenuti illegittimi, come anatocismo e commissione di massimo scoperto. In primo grado, la domanda è stata respinta per prescrizione, non avendo il cliente prodotto il contratto di fido. La Corte d’Appello ha ribaltato la decisione, stabilendo che l’onere della prova dell’affidamento può essere soddisfatto tramite gli estratti conto, che nel caso di specie ne dimostravano l’esistenza e l’ammontare. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato nulla la clausola sulla commissione di massimo scoperto e illegittimo l’anatocismo per un determinato periodo, ordinando una nuova valutazione tecnica per ricalcolare le somme dovute.
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