Una società ha citato in giudizio un istituto di credito per pratiche di usura e anatocismo bancario su due conti correnti. La Corte di Appello di Firenze, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di usura per un errore nel calcolo dei tassi di interesse. Tuttavia, ha accolto la domanda relativa all’anatocismo bancario, dichiarando nulle le clausole di capitalizzazione trimestrale antecedenti al 2000. La Corte ha stabilito che la semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a sanare tale nullità, essendo necessaria una nuova pattuizione scritta. Di conseguenza, ha disposto una CTU per ricalcolare i saldi dei conti senza l’applicazione dell’anatocismo.
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