La Corte di Cassazione stabilisce che la controversia sulla revoca di una garanzia pubblica, concessa da un fondo statale a una banca, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. La decisione si fonda sul fatto che la revoca è avvenuta per la mancata dichiarazione di una garanzia preesistente, configurando un inadempimento contrattuale e non un esercizio di potere discrezionale della P.A. La questione, pertanto, riguarda un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, escludendo la competenza del giudice amministrativo. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso della banca, confermando la giurisdizione civile sulla revoca della garanzia.
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