Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36106 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 36106 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23265/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), SALADINO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1073/2020 depositata il 11/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
1.-Il noto calciatore NOME COGNOME (detto NOME) ha citato in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE in relazione alla seguente vicenda. 1.1.- La società RAGIONE_SOCIALE gestisce lo stadio San Siro di Milano, di proprietà comunale, ed, all’interno del quale, la società ha allestito una mostra-museo celebrativa dei grandi campioni delle squadre di calcio Milan ed Inter, che espone cimeli, ritratti e abbagliamento dei campioni del passato: tra questi anche immagini, un busto, la maglietta ed altri oggetti che richiamano la persona di NOME COGNOME.
2.Costui ha ritenuto però abusiva l’utilizzazione della propria immagine, perché fatta senza il suo consenso, ed a scopi di lucro: l’ingresso alla esposizione comporta il pagamento di un biglietto di 7 euro, salvo che per minori di anni 14, maggiori di 65, tesserati delle squadre, abbonati al RAGIONE_SOCIALE.
2.1.- COGNOME ha dunque agito nei confronti della società chiedendo oltre che l’inibitoria della esposizione, altresì il risarcimento dei danni per l’utilizzazione abusiva della sua immagine.
3.-Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda, ed ha condannato la convenuta al risarcimento dei danni nella misura di 200 mila euro.
Ma questa decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Milano, che invece ha ritenuto legittimo lo sfruttamento della immagine del calciatore.
4.-COGNOME ricorre avverso tale decisione con sei motivi e memoria, mentre la RAGIONE_SOCIALE si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso, sia con controricorso che con ulteriore memoria. Il PG ha chiesto il rigetto.
Considerato che
5.La ratio della decisione impugnata .
Che l’esposizione della immagine di COGNOME, all’interno dello stadio, e precisamente della mostra- museo allestita dalla società che ne ha la gestione, non sia stata consentita, è pacifico.
Ciò posto, però, la Corte di Appello ha ritenuto che lo scopo di quella esposizione fosse puramente celebrativo, senza alcuna finalità di lucro, ed ha dedotto tale conclusione da alcune circostanze specifiche: che la mostra comprendeva immagini e cimeli di tanti altri calciatori; che il prezzo di soli 7 euro serviva a coprire le spese della esposizione e dunque non aveva altra finalità; che comunque l’esposizione non serviva da strumento per diversi guadagni della società.
Lo sfruttamento non commerciale rende dunque lecito l’uso della immagine altrui.
5.1.- Questa ratio è qui contestata, come si è detto, con sei motivi, del seguente tenore.
6.- Con il primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 10 c.c., nonché degli articoli 96 e 97 l. 633 del 1941.
Secondo il ricorrente, la corte di merito ha ritenuto legittima l’utilizzazione della immagine di NOME, pur senza il consenso di costui, in quanto collocata all’interno di un museo, e dunque per finalità di tipo culturali, come consentito dall’articolo 97 della l. 633 del 1941.
La censura che si rivolge a questa ratio è di avere erroneamente identificato nella esposizione allestita all’interno dello stadio un vero e proprio museo.
Secondo il ricorrente ‘la corte territoriale ha ritenuto per mezzo di una rappresentazione di solo fatto sfornita tanto di riferimenti fattuali che di elementi giuridici, di risolvere la questione con un lemma, ‘Museo’, col quale ha definito il rapporti tra le parti’ (p. 14). Ed in modo più specifico: ‘Nella specie, l’intera sentenza impugnata si fonda sull’unico presupposto per cui l’iniziativa realizzata dalla controparte M-I RAGIONE_SOCIALE, essendo stata dalla stessa convenuta intitolata ‘Museo’, sia tale'(p. 15).
In altri termini, la ratio decidendi starebbe nell’avere ritenuto che quella esposizione è un vero e proprio museo e che quindi l’uso, al suo interno, di una immagine, avendo la finalità propria di quella collocazione, non ha scopo di lucro, ed è dunque consentita anche senza il consenso dell’interessato.
Invece, secondo il ricorrente, non si tratta di un museo ma di una esposizione privata, posto che la definizione di museo è legislativamente prevista (DPR n. 171 del 2014) e la struttura in questione non vi rientra. Dunque, la Corte di Appello ha errato nell’attribuire a quella esposizione la natura di un museo e ne ha tratto poi le conseguenze qui contestate.
7.- Con il secondo motivo si prospetta violazione della legge Regione Lombardia n. 1 del 2000.
Sempre in relazione alla qualificazione di quella mostra in termini di museo, il ricorrente osserva che, per aversi ‘museo’, occorre che la relativa attività sia autorizzata, previo riscontro dei requisiti tecnico- scientifici necessari, e ciò anche quando il museo sia di proprietà privata, o fondato ad iniziativa del privato: la circostanza che, in questo caso, alcuna autorizzazione è stata rilasciata, avrebbe dovuto indurre la corte di merito ad escludere che potesse trattarsi di un museo.
Dunque, più che di museo si è trattato di una esposizione a fini di lucro, come dimostrato dai ricavi che, nella stagione 2016/ 2017, hanno raggiunto la quota di 2,3 milioni di euro.
Questi due motivi hanno una connessione logica, nel senso che pongono una medesima questione, e possono dunque tenersi in conto insieme.
Essi sono inammissibili.
Non colgono la ratio della decisione impugnata, che non sta nell’attribuzione della natura di museo alla esposizione in questione, ma nella finalità celebrativa della medesima: se è vero che i giudici usano la parola ‘museo’ o ‘iniziativa museale’, è altresì vero che l’accento è posto sulla finalità della esposizione che è quella di ‘rispondere ad un diffuso interesse degli appassionati di calcio e per soddisfare la curiosità e la sete di conoscenza degli amanti del calcio ‘(p.11).
Del resto, e come si dirà anche in seguito, l’articolo 97 della legge 633 del 1941 prevede che non serve il consenso della persona ritratta non già quando l’immagine sia esposta in un museo, ma quando la sua esposizione è giustificata da scopi scientifici, didattici o culturali, anche dunque al di fuori di un vero e proprio museo. E dunque la corte di merito utilizza qui il termine ‘ museo’ in senso non tecnico, ma nel senso ampio di una esposizione destinata a raccogliere ricordi del passato.
8.- Il terzo motivo prospetta violazione del DM 1997 n. 507. La norma qui citata determina il prezzo di ingresso nei musei.
Si rimprovera dunque alla corte di merito di avere arbitrariamente ritenuto che il costo del biglietto di 7 euro è a copertura dei costi di gestione e dunque non è un prezzo fatto per ricavare guadagni.
Secondo il ricorrente questa conclusione (il prezzo è mero corrispettivo del costo) è del tutto apodittica, e non tiene conto del fatto che quale debba essere la misura del prezzo del biglietto è circostanza normativamente stabilita: il prezzo di ingresso, cioè, è
fissato dalla legge per coprire costi e ricavi, e dunque alla legge avrebbe dovuto la corte riferirsi per valutare se i sette euro erano solo una copertura dei costi o anche motivo di guadagno.
9.- Il quarto motivo denuncia motivazione apparente.
Sempre relativamente alla questione del prezzo del biglietto, si osserva che, a prescindere dalla normativa richiamata al motivo precedente, per poter affermare che i sette euro servivano solo a coprire il costo e non a ricavare un guadagno, era necessario fare un raffronto ricavi e spese, e non già affermazioni apodittiche; e che, comunque, era onere della controparte dimostrare che non aveva scopo di lucro nella gestione della mostra.
10.- Questi due motivi pongono una questione comune e possono valutarsi insieme.
Essi sono infondati.
Attribuiscono alla Corte di Appello una apodittica valutazione circa lo scopo ‘culturale’ anziché di ‘lucro’ della mostra esposizione, o museo che dir si voglia, e le contestano di non avere basato quella valutazione, atteso il prezzo del biglietto, né su criteri legali, che pure c’erano, come la legge regionale ed il DPR, né su criteri aziendalistici, come la comparazione tra ricavi e costi.
Ma, in realtà questa censura è fuori fuoco, in quanto la Corte di merito ha indotto che non vi era scopo di lucro da indici non contestati: che l’esposizione non era strumentale a pubblicizzare altre attività della società, né serviva ad incentivare altra attività commerciale; che il prezzo del biglietto è di entità modesta (sette euro); che alcune categorie di utenti ne erano esentati (minori di 14 anni, maggiori di 65, tifosi tesserati, abbonati al RAGIONE_SOCIALE); che infine quel prezzo ben si giustifica con la necessità di coprire i costi che pure ci sono.
In sostanza, l’induzione del fatto ignoto (a cosa è finalizzato il pagamento dei sette euro) è basata su fatti noti certi, in quanto non contestati, precisi, in quanto niente affatto generici, e
concordanti: in questa sede niente altro può essere censurato che il mancato rispetto dei criteri legali del ragionamento presuntivo, non l’esistenza degli elementi indiziari nella loro fattualità.
Né può dirsi immotivata la induzione in questione, posto che, come si è detto, sono espresse le ragioni che hanno portato i giudici di merito a concludere per l’assenza dello scopo di lucro.
Si tratta quindi di un accertamento in fatto (se vi fosse o meno scopo di lucro) effettuato mediante un ragionamento presuntivo: qui non è censurabile, se non per violazione dei criteri legali che presiedono ad una presunzione.
11.- Il quinto motivo prospetta una motivazione apparente ed una violazione dell’articolo 97 l. 633 del 1941.
La norma, come si è detto, prevede che possa farsi uso dell’immagine di persona nota, anche senza il consenso di quest’ultima, quando l’immagine è usata per scopi scientifici, didattici o culturali.
Secondo il ricorrente la Corte di Appello ha invece ravvisato nella mostra in questione finalità didattico-informative, con valenze celebrative, e dunque una cosa diversa da quella prevista dalla norma, ossia uno scopo diverso da uno di quelli che la norma consente, nel senso che la finalità di soddisfare interessi dei tifosi non rientra tra gli scopi ‘scientifici, didattici o culturali’ limitatamente ai quali la norma consente l’uso dell’immagine altrui, pur senza consenso.
Il motivo è infondato.
La norma infatti consente l’uso della immagine di personaggio noto quando è fatta a scopi, tra gli altri, culturali: con accertamento in fatto, come si è visto, si è stabilito che l’esposizione non ha uno scopo di lucro, ma uno scopo di far rivivere ai tifosi la gloria dei campioni del passato.
Se questo è lo scopo, allora esso rientra tra quelli ‘culturali’ che la norma considera esimenti, ossia in vista dei quali consente l’uso della immagine altrui pur senza il consenso dell’interessato.
Innanzitutto, il senso della norma è quello di definire al negativo gli scopi leciti o esimenti, ossia di consentire l’uso della immagine altrui, quando non ci sia scopo di lucro: l’elencazione di quegli scopi è meramente esemplificativa (scientifico, didattico, culturale) e serve a dire che non si deve trarre guadagno dalla immagine altrui senza autorizzazione. In questo sta il riferimento allo scopo culturale, che è, come è evidente è generico, ed è utilizzato per contrapporlo a lucrativo, ossia ad indicare una finalità di puro interesse generale, e dunque non personale ed economica.
In secondo luogo, lo scopo di far rivivere ai tifosi i momenti del passato ha anche finalità didattiche, posto che i più giovani non conoscono la maggior parte di quei campioni per diretta esperienza e dunque la mostra serve a farglieli conoscere indirettamente: didattico è lo scopo che mira a fornire conoscenza di eventi o personaggi del passato.
12.- Il sesto motivo prospetta violazione dell’articolo 96 l. 633 del 1941.
Secondo il ricorrente vi sarebbe una seconda ratio nella decisione impugnata, ossia che l’esposizione in pubblico della immagine di NOME, oltre a non ledere la personalità di costui, contribuisce invece ad esaltarla, nel senso che ne ricorda le gesta.
Secondo il ricorrente questa tesi non tiene conto del fatto che la semplice mancanza di consenso è di per è lesione, come previsto dall’articolo 96 della citata legge. Ed atteso che consenso non c’è stato, la lesione segue naturalmente.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, si tratta di un obiter, e non di una ratio decidendi : la corte di merito supporta la sua decisione con un ulteriore
argomento: che se non fosse stato inserito nella storia del Milan, NOME avrebbe semmai subito un pregiudizio.
Ma, al di là di ciò, la censura è infondata in quanto fa leva sull’articolo 96 l. 633 del 1941, la cui regola è completata dal successivo articolo 97. Il primo dei due pone il principio per cui non si può utilizzare l’immagine altrui senza il consenso dell’interessato, ma aggiunge ‘salve le disposizioni dell’articolo seguente’, ossia il 97, che, come abbiamo visto, consente quella utilizzazione per scopi scientifici, didattici, culturali.
Con la conseguenza che, per stabilire se lo sfruttamento dell’immagine altrui, comporta lesione della personalità dell’interessato non basta richiamare l’articolo 96, ma occorre riferirsi altresì all’articolo successivo che indica i casi in cui quello sfruttamento, pur senza consenso, è invece lecito e dunque non lesivo (se fatto nei termini posti dalla norma) della altrui personalità.
13. Infine, non può farsi qui riferimento alle regole del diritto europeo, invocate con la memoria ed in sede di discussione , in quanto non v’è alcun riferimento a tali regola negli atti introduttivi o nel precedente grado di giudizio, e dunque si tratta di argomenti fatti qui valere per la prima volta.
Il ricorso va dunque rigettato. La novità della questione consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
L’estensore
Il Presidente