Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26203 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26203 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10378-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3616/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/10/2018 R.G.N. 369/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
10/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO
R.G.N. 10378/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/09/2024
CC
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che, con sentenza del 29 ottobre 2018, la Corte d’Appello di Roma, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto RAGIONE_SOCIALE‘istante, quale vincitrice del concorso pubblico indetto dal predetto RAGIONE_SOCIALE in data 18.10.2004 per la copertura di 90 posti nell’area B, posizione economica B2, come tecnico infermiere professionale, all’assunzione, a decorrere dal 15.9.2007, alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE medesimo con conseguente condanna di questo all’ attribuzione RAGIONE_SOCIALEa posizione economica e previdenziale ed al pagamento RAGIONE_SOCIALEe dovute spettanze retributive;
che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, l’irrilevanza nella specie del ‘factum principis’ costituito da sopravvenienze normative -per il periodo fino al 31.12.2007 il blocco RAGIONE_SOCIALEe assunzioni nel pubblico impiego disposto dall’art. 1, comma 95, l. n. 311/2004 e, successivamente, il trasferimento al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che avevano determinato il venir meno RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE all’assunzione del personale già selezionato;
che il giudice d’appello ha dato, viceversa, rilievo alla natura del bando di concorso quale offerta al pubblico cui consegue un diritto soggettivo all’assunzione del candidato vincitore;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la COGNOME;
che la controricorrente ha poi presentato memoria.
CONSIDERATO
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che, con il primo motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione in combinato disposto degli artt. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, 1, comma 95, l. n. 311/2004, 2, comma 283, l. n. 244/2007 e 1256 c.c., lamenta l’erronei tà RAGIONE_SOCIALEa ritenuta irrilevanza del factum principis preclusivo RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del rapporto di lavoro, confermato dal disposto del DPCM 1.4.2008 (attuativo del trasferimento alle ASL RAGIONE_SOCIALEe funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 2, comma 283 l. n. 244/2007), che facoltizzava le ASL ad avvalersi RAGIONE_SOCIALEe graduatorie dei concorsi espletati anteriormente al 15.3.2008 dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, rendendo evidente che il rapporto di lavoro con i candidati vincitori dei concorsi indetti dall’RAGIONE_SOCIALE cedente, una volta disposto il trasferimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni, poteva essere instaurato solo dall’RAGIONE_SOCIALE cessionaria;
che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2058 c.c., il RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta l’erroneità, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘oggettiva impossibilità RAGIONE_SOCIALE‘assunzione, RAGIONE_SOCIALEa condanna alla costituzione del rapporto, essendo semmai ammissibile una mera condanna al risarcimento del danno, peraltro, da escludersi in concreto, stante il carattere oggettivo e non colpevole RAGIONE_SOCIALE‘impedimento; che è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché le censure, lungi dal porsi in contrasto con orientamenti consolidati espressi da questa Corte, proprio sugli stessi fanno leva e prospettano non già una diversa ricostruzione dei fatti di causa, bensì, nella sostanza, la violazione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 244/2007, impeditiva del diritto all’assunzione;
che il primo motivo risulta meritevole di accoglimento atteso che l’effetto preclusivo RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del rapporto di lavoro con i vincitori del concorso in questione deve farsi risalire non, come
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ritenuto dalla Corte territoriale al DPCM RAGIONE_SOCIALE‘aprile del 2008, emanato successivamente al venir meno del blocco RAGIONE_SOCIALEe assunzioni e perciò tale da consentire di dar corso a quelle nell’intertempo, bensì alla previsione legale di cui all’art. 2, comma 283, n. 244/2007, emanata in data antecedente alla cessazione del blocco che disponeva il trasferimento di funzioni al RAGIONE_SOCIALE;
che assume rilievo l’orientamento espresso da questa Corte e richiamato, per sancirne erroneamente l’inconferenza nella specie, dalla stessa Corte territoriale, per cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto del candidato vincitore ad assume re l’inquadramento previsto dal bando di concorso, espletato dalla RAGIONE_SOCIALE per il reclutamento dei propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento RAGIONE_SOCIALE‘adozione del provvedimento di nomina, RAGIONE_SOCIALE‘assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso (cfr. Cass., S.U., n. 16728/2012 e Cass. n. 12679/2016) di modo che l’Amministrazione, nel caso in cui tale assetto sia mutato a causa di ius superveniens , ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima RAGIONE_SOCIALEa modifica del quadro normativo, in base all’art. 97 Cost . (cfr. fra le tante più recenti Cass. n. 16037/2024, Cass. n. 9840/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione);
che l’art. 2, comma 283, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. del 28 dicembre 2007, prevede con immediata efficacia il passaggio al RAGIONE_SOCIALE di tutte le funzioni svolte in materia sanitaria dal Dipartimento RAGIONE_SOCIALE e stabilisce, alla lett. b), il trasferimento dei soli «rapporti di lavoro in essere», «con contestuale riduzione RAGIONE_SOCIALEe dotazioni organiche dei predetti
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Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di ruolo trasferite al RAGIONE_SOCIALE»;
che il successivo comma 284, intitolato «normativa di transizione», pur prevedendo che nelle more del trasferimento le funzioni continuano ad essere svolte dall’RAGIONE_SOCIALE cedente, non legittima nuove assunzioni e consente solo la proroga dei rapporti di incarico e RAGIONE_SOCIALEe collaborazioni con personale non appartenente ai ruoli organici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in corso alla data del 28 settembre 2007;
che, pertanto, il DPCM intervenuto nell’aprile 2008 ha avuto una funzione meramente attuativa di un trasferimento già definitivamente disposto dalla citata legge n. 244/2007, che modificava l’assetto organizzativo del RAGIONE_SOCIALE impedendo allo stesso di dare corso alle assunzioni, una volta venuto meno il divieto sancito dalla legge n. 311/2004;
che il primo motivo di ricorso va, dunque, accolto, con conseguente assorbimento del secondo, la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto e la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito, con il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda originaria;
che in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘alternanza RAGIONE_SOCIALE‘esito dei giudizi di merito, conseguente alla peculiarità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie oggetto RAGIONE_SOCIALEa decisione ed alla controvertibilità RAGIONE_SOCIALEa questione giuridica in rilievo, va disposta la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE‘int ero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda originaria e compensa tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10.9.2024