Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26204 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26204 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10382-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME, NOME, DELLE DONNE NOME COGNOME, tutte elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che le rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4706/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/01/2019 R.G.N. 4118/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G.N. 10382/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/09/2024
CC
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RILEVATO
che, con sentenza del 10 gennaio 2019, la Corte d’Appello di Roma, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto RAGIONE_SOCIALEe istanti, quali vincitrici del concorso pubblico indetto dal predetto RAGIONE_SOCIALE in data 18.10.2004 per la copertura di 90 posti nell’area B, posizione economica B2, come tecnico infermiere professionale, all’assunzione, a decorrere dal 15.9.2007, alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE medesimo con conseguente condanna di questo all’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa posizione economica e previdenziale ed al pagamento RAGIONE_SOCIALEe dovute spettanze retributive;
che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, l’irrilevanza nella specie del ‘factum principis’ costituito da sopravvenienze normative -per il periodo fino al 31.12.2007 il blocco RAGIONE_SOCIALEe assunzioni nel pubblico impiego disposto dall’art. 1, comma 95, l. n. 311/2004 e, successivamente, il trasferimento al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento RAGIONE_SOCIALE penitenziaria che avevano determinato il venir meno RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE all’assunzione del personale già selezionato;
che il giudice d’appello ha dato, viceversa, rilievo alla natura del bando di concorso quale offerta al pubblico cui consegue un diritto soggettivo all’assunzione del candidato vincitore;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, le originarie istanti;
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che le controricorrenti hanno poi presentato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione in combinato disposto degli artt. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, 1, comma 95, l. n. 311/2004, 2, comma 283, l. n. 244/2007 e 1256 c.c., lamenta l’erronei tà RAGIONE_SOCIALEa ritenuta irrilevanza del factum principis preclusivo RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del rapporto di lavoro, confermato dal disposto del DPCM 1.4.2008 (attuativo del trasferimento alle ASL RAGIONE_SOCIALEe funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE p enitenziaria di cui all’art. 2, comma 283 l. n. 244/2007), che facoltizzava le ASL ad avvalersi RAGIONE_SOCIALEe graduatorie dei concorsi espletati anteriormente al 15.3.2008 dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, rendendo evidente che il rapporto di lavoro con i candidati vincitori dei concorsi indetti dall’RAGIONE_SOCIALE cedente, una volta disposto il trasferimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni, poteva essere instaurato solo dall’RAGIONE_SOCIALE cessionaria ;
che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2058 c.c., il RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta l’erroneità, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘oggettiva impossibilità RAGIONE_SOCIALE‘assunzione, RAGIONE_SOCIALEa condanna alla costituzione del rapporto, essendo semmai ammissibile una mera condanna al risarcimento del danno, peraltro, da escludersi in concreto, stante il carattere oggettivo e non colpevole RAGIONE_SOCIALE‘impedimento; che è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalle controricorrenti, perché la valutazione sulla completezza RAGIONE_SOCIALEa esposizione dei fatti contenuta nell’atto introduttivo deve essere effettuata considerando il fine che il requisito mira ad assicurare e contemperando la esigenza di fornire alla Corte tutti gli elementi necessari ai fini RAGIONE_SOCIALEa
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decisione con quella RAGIONE_SOCIALEa necessaria sinteticità degli atti processuali;
che, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la ‘esposizione sommaria dei fatti di causa’ non richiede né la pedissequa riproduzione RAGIONE_SOCIALE‘intero, letterale contenuto degli atti processuali né che ‘si dia meticoloso conto di tutti i momenti n ei quali la vicenda processuale s’è articolata’ (così in motivazione Cass. S.U. 11.4.2012 n. 5698), essendo sufficiente una sintesi RAGIONE_SOCIALEa vicenda ‘funzionale alla piena comprensione e valutazione RAGIONE_SOCIALEe censure mosse alla sentenza impugnata’ ; che nel caso di specie, pertanto, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 n. 3 c.p.c. non può essere affermata, posto che gli argomenti sui quali le parti avevano fondato le rispettive posizioni sono chiaramente desumibili dalla sintesi contenuta nella parte introduttiva del ricorso ed inoltre i motivi individuano con chiarezza i vizi addebitati alla sentenza gravata e la questione giuridica rilevante ai fini di causa;
che il primo motivo risulta meritevole di accoglimento atteso che l’effetto preclusivo RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del rapporto di lavoro con i vincitori del concorso in questione deve farsi risalire non, come ritenuto dalla Corte territoriale al DPCM RAGIONE_SOCIALE‘aprile d el 2008, emanato successivamente al venir meno del blocco RAGIONE_SOCIALEe assunzioni e perciò tale da consentire di dar corso a quelle nell’intertempo, bensì alla previsione legale di cui all’art. 2, comma 283, n. 244/2007, emanata in data antecedente alla cessazione del blocco, che disponeva il trasferimento di funzioni al RAGIONE_SOCIALE;
che assume rilievo l’orientamento espresso da questa Corte e richiamato, per sancirne erroneamente l’inconferenza nella specie, dalla stessa Corte territoriale, per cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto del candidato vincitore
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ad assumere l’inquadramento previsto dal bando di concorso, espletato dalla P.A. per il reclutamento dei propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento RAGIONE_SOCIALE‘adozione del provvedimento di nomina, RAGIONE_SOCIALE‘assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso (cfr. Cass., S.U., n. 16728/2012 e Cass. n. 12679/2016) di modo che l’Amministrazione, nel caso in cui tale assetto sia mutato a causa di ius superveniens , ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima RAGIONE_SOCIALEa modifica del quadro normativo, in base all’art. 97 Cost. (cfr. fra le tante più recenti Cass. n. 16037/2024 e Cass. n. 9840/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione);
che l’art. 2, comma 283, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. del 28 dicembre 2007, prevede con immediata efficacia il passaggio al RAGIONE_SOCIALE di tutte le funzioni svolte in materia sanitaria dal Dipartimento RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE penitenziaria e stabilisce, alla lett. b), il trasferimento dei soli «rapporti di lavoro in essere», «con contestuale riduzione RAGIONE_SOCIALEe dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di ruolo trasferite al RAGIONE_SOCIALE»;
che il successivo comma 284, intitolato «normativa di transizione», pur prevedendo che nelle more del trasferimento le funzioni continuano ad essere svolte dall’RAGIONE_SOCIALE cedente, non legittima nuove assunzioni e consente solo la proroga dei rapporti di incarico e RAGIONE_SOCIALEe collaborazioni con personale non appartenente ai ruoli organici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE penitenziaria in corso alla data del 28 settembre 2007;
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che, pertanto, il DPCM intervenuto nell’aprile 2008 ha avuto una funzione meramente attuativa di un trasferimento già definitivamente disposto dalla citata legge n. 244/2007, che modificava l’assetto organizzativo del RAGIONE_SOCIALE impedendo allo stesso di dare corso alle assunzioni, una volta venuto meno il divieto sancito dalla legge n. 311/2004;
che il primo motivo di ricorso va, dunque, accolto, con conseguente assorbimento del secondo, la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto e la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito, con il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande originarie;
che in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘alternanza RAGIONE_SOCIALE‘esito dei giudizi di merito, conseguente alla peculiarità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie oggetto RAGIONE_SOCIALEa decisione ed alla controvertibilità RAGIONE_SOCIALEa questione giuridica in rilievo, va disposta la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE‘int ero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande originarie e compensa tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10.9.2024