Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5300 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5300 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10258 – 2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME giusta procura a margine del ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
avv. COGNOME rappresentato e difeso da sé stesso ex art.86 cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aversa , con indicazione dell’indirizzo pec ;
– controricorrente –
avverso l’ ordinanza n. rep. 5635/2022, resa dalla CORTE DI APPELLO DI NAPOLI in data 24.10.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28.1.2025 dal consigliere NOME COGNOME letta la memoria del controricorrente; rilevato che:
con ordinanza n. rep. 5635/2022, del 24.10.2022, la Corte di Appello di Napoli, decidendo in unico grado, in accoglimento del ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011, ha liquidato in Euro 10.075,45 oltre I.V.A. e c.p.a. il compenso spettante all’avv. NOME COGNOME in relazione all’attività professionale da lui svolta per la RAGIONE_SOCIALE, condannando la società al pagamento di tale importo, in favore del professionista, oltre interessi legali dal 23.11.2018 al soddisfo e alle spese di lite;
-in particolare, per quel che qui rileva, all’udienza collegiale del 12.10.2022, riservando la decisione sulla ammissione della prova testimoniale, la Corte territoriale ha concesso il termine di quindici giorni per il deposito di note illustrative, ma ha pronunciato l’ordinanza già in data 24/10/2022, senza attendere la scadenza del termine concesso;
avverso questa ordinanza la società cooperativa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, a cui l’avv. COGNOME ha resistito con controricorso, depositando successiva memoria; considerato che:
con il primo motivo, la RAGIONE_SOCIALE ha sostenuto, in riferimento ai numeri 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità dell’impugnata ordinanza per v iolazione degli artt. 702 ter cod. proc. civ., 24 e 111, comma secondo, della Costituzione per essere stata pronunciata la decisione prima della scadenza dei termini concessi per il deposito di memorie difensive;
effettivamente, dalla copia del verbale del 12.10.22 allegato al ricorso, si evince l’avvenuta concessione di un termine di quindici giorni per memorie difensive, ma in realtà l’ordinanza è stata resa dopo 11 giorni dalla formulazione della riserva di decisione, prima, cioè, della scadenza di questo termine e del deposito delle note, avvenuto in data 27.10.22;
le Sezioni unite di questa Corte hanno puntualizzato che, «in perfetta tautologia», l’art. 111, secondo comma, considera e tutela il diritto al contraddittorio per tutto l’arco del processo, in quanto insito nel diritto di difesa; a sua volta, il diritto di difesa, come garantito dall’art. 24 Cost., richiede che il processo si strutturi, nelle sue diverse fasi, secondo il principio del contraddittorio; in conseguenza, la decisione resa senza attendere la scadenza dei termini assegnati a difesa, è di per sé nulla per l’i mpedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, ai quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile soltanto all’ atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo; il diritto al contraddittorio si sostanzia nel diritto ad un giudizio nel quale sia possibile interloquire con compiutezza nelle varie fasi in cui esso si articola (così Sez. U, n. 36596 del 25/11/2021);
il principio è applicabile anche al procedimento per cui è giudizio, svoltosi in unico grado nelle forme del rito sommario ex art. 702 bis cod. proc. civ., nonostante la sua tipica connotazione di concentrazione delle attività processuali; con l’assegnazione di un termine per memorie, infatti, quelle argomentazioni scritte erano divenute funzionali alla decisione finale, sicché la loro mancata ponderazione ha violato il diritto di difesa delle parti e reso nulla la deliberazione;
-dall’accoglimento del primo motiv o consegue logicamente l’assorbimento del secondo motiv o, con cui la società ricorrente, denunciando la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2721, 2726 cod. civ., 115, 116 e 244 cod. proc. civ., in relazione al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. , ha insistito per l’ammissione della prova per testi già chiesta, la cui ammissibilità e rilevanza è stata illustrata nelle memorie non considerate dalla decisione impugnata;
-l’ordinanza deve perciò essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per il riesame della domanda e delle istanze istruttorie;
decidendo in rinvio, la Corte d’appello statuirà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda