SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 627 2024 – N. R.G. 00000656 2024 DEL 14 11 2024 PUBBLICATA IL 14 11 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO
Il Tribunale di Ancona, in persona del AVV_NOTAIO, viste le note depositate ai sensi dell’art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 656/14 RG Lav.
TRA
rappresentato dall’AVV_NOTAIO
e
NOME COGNOME
rappresentato dall’AVV_NOTAIO
OGGETTO: invalidità
Pt_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
L deduce la inammissibilità della domanda di ATP formulata ai sensi dell’art.445 bis cpc ed «eccepisce pertanto sia la decadenza triennale ex art. 4 D.L. 384/1992, sia quella semestrale ex art. 42 comma 3 DL 26/2003» Pt_1
Erroneamente deduce l che «Controparte chiede … il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari o superiore al 75, senza però specificare a quale beneficio tale riconoscimento sia finalizzato»: in quanto nel ricorso per accertamento preventivo viene indicato chiaramente l’oggetto dell’azione consistente nell’«accertamento per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della percentuale di invalidità pari o superiore al 75% al fine di CP_1
ottenere il diritto a 2 mesi di contributi figurativi per ogni anno lavorativo»;
ciò viene ribadito dalla diversa del lavoratore che si costituisce nella presente invocando il « diritto di cui all’art. 80, co. 3, L. 388/02»;
tale diritto deve essere riconosciuto nei termini di cui alla relazione (puntuale, esauriente e correttamente impostata, alla quale si fa qui rinvio per ogni maggior dettaglio) della CTU dr.ssa la quale, visitato il lavoratore ed esaminata la documentazione disponibile: Persona_1
4.1. ha riscontrato che l’interessato è affetto da « Aritmia da WPW, grave sindrome metabolica rappresentata da diabete mellito in terapia medica continuativa con scarso compenso e complicato da neuropatia sensitivo-motoria e retinopatia (essudati duri e microaneurismi), ipertensione arteriosa non controllata dalla terapia medica, evidente sovrappeso, spondiloartrosi cervicale e lombare, artrosi scapolo-omerale a sinistra e ipoacusia»;
4.2. ha riportato in estratto il contenuto delle tabelle osservando che dovendosi «necessariamente tener conto delle voci tabellate come da DM 5-2-1992 ..oltre della lieve ipoacusia …si può ragionevolmente considerare il complesso invalidante che affligge il Sig. nella misura del 75% dalla data della .. visita medica» peritale (8/9/23). CP_2 Parte_2
4.3. ha dato atto che nessuna delle parti ha presentato osservazioni nel termine appositamente assegnato con l’ordinanza 16/6/23.
Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, osservando, anche a fronte delle (uniche) contestazioni sollevate dall’ , che: CPNUMERO_DOCUMENTO
5.1. la valutazione del CTU non è stata oggetto di specifici rilievi dell’ nemmeno nella «dichiarazione di dissenso» del 24/4/24, o nel ricorso introduttivo della presente fase; Pt_1
5.2. il ricorso per ATP è stato presentato in data 21/11/22 e quindi dopo poco più di un mese dalla comunicazione dell’accertamento in sede amministrativa (doc.3
allegato al ricorso della fase preventiva), ciò escludendo qualsiasi decadenza;
5.3. la domanda amministrativa è stata presentata tanto che l ha provveduto nel merito (riconoscendo la invalidità nella misura del 70%); eventuali vizi della domanda non rilevano in questa sede ai sensi dell’art. 8 L.533/73; peraltro lo stesso nega che il «diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia» possa essere «richiesto e riconosciuto» prima della «domanda di pensione»; NUMERO_DOCUMENTO
5.4. ai fini dell’interesse (art.100 cpc) alla presente pronuncia, si deve invece ritenere che il diritto possa configurarsi anche in precedenza ( v Cass.30636/22)
La maturazione del requisito in corso di causa (fase preventiva) giustifica la totale compensazione delle spese di lite; le spese di CTU vengono conseguentemente ripartite.
P.Q.M.
Il AVV_NOTAIO,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA il diritto del ricorrente ai due mesi di contribuzione figurativa di cui all’art.803 L.388/00, con decorrenza riferita alla maturazione del requisito sanitario i data 8/9/23.
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
PONE le spese di CTU a carico delle parti per il 50% ciascuna
Ancona, 14/11/2024
Il AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO NOME COGNOME