Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17930 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17930 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 32746-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3715/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/07/2019 R.G.N. 155/213;
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N. 32746NUMERO_DOCUMENTO
CC 06/06/2024
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte d’appello di Napoli ha riformato la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede e, per l’effetto, ha accolto la domanda proposta da NOME COGNOME, segretario comunale, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per il pagamento dei diritti di segr eteria, pari a € 22.609,10, che non le erano stati corrisposti dal 2.1.2002 al 1.3.2009, periodo nel quale era stata utilizzata presso la RAGIONE_SOCIALE e poi presso la Sezione Regionale Campania RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE);
la Corte territoriale riteneva che le somme de quibus spettavano alla COGNOME in forza di transazione inter partes del 7.12.2007, atto non suscettibile di essere revocato in autotutela da RAGIONE_SOCIALE;
osservava, ‘in ogni caso’, che qualora il segretario comunale ‘utilizzato’ presso l’RAGIONE_SOCIALE provenisse dalla titolarità di una sede di segreteria (come nel caso di specie in cui la COGNOME era titolare del Comune di Vallemaio sino al 15.11.2001 ed era poi transitata alla RAGIONE_SOCIALE e ad RAGIONE_SOCIALE), ad esso spettasse, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 48 -bis del C.C.N.L. 16 maggio 2001 di settore, la retribuzione comprensiva dei diritti di segreteria quali precedentemente percepiti presso l’ente di destinazione;
il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un quattro motivi, cui ha resistito la COGNOME con controricorso assistito da memoria.
CONSIDERATO CHE
con il primo mezzo deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1363 c.c. e degli artt. 37, co. 1 e 48 bis CCNL di settore del 16.5.2001, per avere la Corte territoriale interpretato erroneamente l’art. 48 bis cit., in modo estensivo e avulso dal tenore letterale e dal quadro normativo di riferimento che subordina sempre la percezione dei diritti di segreteria all’effettivo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di ufficiale rogante da parte del segretario comunale;
con il secondo si denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 13621363 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 co. 17 d.P.R. n. 465/1997 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 co. 1 CCNL di settore del 16.5.2001; l’errore in cui era incorsa la Corte di merito si evinceva dal quadro normativo richiamato, atteso che l’art. 43 CCNL non contemplava i diritti di segreteria tra le voci stipendiali da corrispondere al segretario comunale in disponibilità nonché impiegato in regime di ‘utilizzo’ presso RAGIONE_SOCIALE;
con il terzo motivo il RAGIONE_SOCIALE si deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1972 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 co. 4 d.lgs. n. 165/2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 312/1980 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 d.l. n. 90/2014, conv. in legge n. 114/2014, tutti in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e si afferma la nullità RAGIONE_SOCIALE‘accordo transattivo tra le parti del 7.12.2007 per contrarietà a norme imperative in particolare rinvenibili negli artt. 2, 7, 8, 45 e 48 d.lgs. n. 165/2001;
con il quarto, ed ultimo, motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 48 bis CCNL di settore del 16.5.2001, RAGIONE_SOCIALE‘art.
45 d.lgs. n. 165/2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 co. 458 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 147/2013, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte distrettuale trascurato di considerare che il riconoscimento del diritto in questione comportava una manifesta disparità di trattamento tra segretari comunali in regime di utilizzo, giacchè la COGNOME beneficiava di un incremento stipendiale senza aver espletato l’attività di Ufficiale rogante ed a prescindere da quanto eventualmente dovuto, a tale titolo, nell’ultima sede di servizi o;
vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa controricorrente;
quella fondata sulla mancata produzione e localizzazione del CCNL di categoria è priva di pregio, essendo principio risalente (già a partire da Cass., Sez. U, n. 21558/2009; v. altresì Cass., Sez. L, n. 6958/2014 e Cass., Sez. L, n. 12869/2023) quello secondo cui i contratti collettivi dei dipendenti RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni, stante la loro specificità in virtù del particolare procedimento formativo che li caratterizza, del loro regime di pubblicità e RAGIONE_SOCIALEa sottoposizione a controllo contabile, non r ichiedono l’assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere di produzione ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4;
quanto alla mancata produzione del verbale di conciliazione, avente ad oggetto il riconoscimento dei diritti di segreteria, le ragioni di diritto sulla ricostruzione del quadro normativo e contrattuale in materia e l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa spettanza RAGIONE_SOCIALE‘emolume nto, assorbono ogni questione sull’esegesi dall’atto di conciliazione che (fatto incontestato) quei diritti di segreteria ha inteso attribuire;
parimenti destituite di fondamento sono le ulteriori eccezioni di d ‘ inammissibilità facenti leva sulla (asserita) mancata specifica impugnazione RAGIONE_SOCIALEe plurime rationes decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza
impugnata, atteso che il ricorso per cassazione censura tanto i passaggi argomentativi legati alla conciliazione (e agli atti ad essa prodromici) quanto quelli che riconnettono la debenza degli emolumenti alla disciplina contrattuale, nella lettura datane dalla Corte d’appello ;
i motivi, fra loro intimamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente;
6.1 essi sono fondati;
6.2 sul tema RAGIONE_SOCIALEa spettanza o meno RAGIONE_SOCIALEa voce ‘diritti di segreteria’ ai segretari utilizzati presso l’RAGIONE_SOCIALE o la RAGIONE_SOCIALE, questa Corte si è pronunciata in senso ostativo, escludendo il diritto in base ad una puntuale ricostruzione sistematica RAGIONE_SOCIALEa normativa e RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva;
in particolare, Cass. Sez. L, 05/11/2021, n. 32232, ha affermato il principio di diritto, cui in questa sede va data continuità, secondo cui «In tema di impiego pubblico privatizzato, il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali, utilizzati presso l’RAGIONE_SOCIALE o presso la RAGIONE_SOCIALE, non include i diritti di segreteria, atteso che le parti sociali, nel prevedere all’art. 48 bis del c.c.n.l. del 16 maggio 2001, che in tale ipotesi spetta il trattamento in godimento alla data del provvedimento di utilizzo, previsto dall’art. 37, comma 1, RAGIONE_SOCIALEo stesso c.c.n.l., hanno avuto come presupposto la disciplina legale statale, la quale correla l’erogazione dei diritti di segreteria in favore dei segretari all’effettivo esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione presso l’ente RAGIONE_SOCIALE ed alla riscossione dei diritti da parte di quest’ultimo»;
6.3 tali considerazioni sono del tutto assorbenti di ogni altro argomento e consentono, contrariamente a quanto affermato dalla Corte
partenopea, di ritenere che al segretario comunale in regime di disponibilità presso l’RAGIONE_SOCIALE competono i diritti di segreteria solo nei casi in cui egli sia utilizzato come segretario supplente o reggente presso enti locali, ma non, per insussistenza del presupposto fondante lo speciale emolumento, nei diversi casi in cui egli sia utilizzato in altri compiti, come quelli, di cui al caso di specie, riguardanti attività RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE stessa o quelli di incarichi presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come anche per quelli di espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano (Cass. n. 14673/2022), con oneri a carico RAGIONE_SOCIALE‘ente presso cui presta servizio (art. 101, co. 2, d. lgs. 267/2001);
in base tale ultimo precedente, cui ritiene il Collegio di dare continuità ed alla cui motivazione si rinvia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ., l’emolumento già in contestazione ed oggetto RAGIONE_SOCIALEa conciliazione intervenuta fra le parti non spetta ai segretari utilizzati, come la COGNOME, presso la RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sì da giustificare anche la censura articolata con il terzo motivo di ricorso, perché il riconoscimento -sia pure attraverso una conciliazione -di un trattamento economico non dovuto conduce ad una nullità per contrasto con norma imperativa;
in tal senso si è già espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato il principio così massimato: «In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva, sicché non è sufficiente a tale scopo un atto deliberativo RAGIONE_SOCIALEa P.A. ma occorre, a pena di nullità, la conformità di
tale atto alla contrattazione collettiva» (Cass., Sez. L, 18/08/2020, n. 17226; conf. Cass., Sez. L, 29.5.2023, n. 14890);
negli stessi termini, vedi Cass., Sez. L, 04/05/2021, n. 11645, secondo cui: «In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva -preordinata al perseguimento di una pluralità di obiettivi di rilievo costituzionale, non riducibili a quello RAGIONE_SOCIALEa razionale distribuzione RAGIONE_SOCIALEe risorse finanziarie -, sicché non è sufficiente, a tal fine, l’adozione di un atto deliberativo negoziale da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, il quale, anche nell’ipotesi in cui sia rispettoso dei vincoli finanziari, deve considerarsi nullo ove non conforme alla suddetta contrattazione»;
per le ragioni tutte suesposte, il ricorso va -conclusivamente -accolto e la sentenza impugnata dev’essere conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui si demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6.6.2024.