Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2707 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2707 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 29023-2022 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1281/2022 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 24/06/2022 R.G.N. 1069/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del NOME
22/01/2026 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
e
Conferimento
incarico
ex
lett.
b) dell’art. 27 del
contratto
1998/2001
RAGIONE_SOCIALE
medico
RAGIONE_SOCIALE
differenze
retributive.
RNUMERO_DOCUMENTON.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 22/01/2026
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava tutte le domande proposte da NOME COGNOME, medico veterinario, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche solo: RAGIONE_SOCIALE volte ad ottenere: 1) il conferimento dell’incarico di cui alla lett. b) dell’art. 27 del contratto 1998/2001 RAGIONE_SOCIALE, a far tempo dal 1.1.2008; b) le differenze retributive, per il periodo dal 1.1.2008 al 31.5.2016, relative alla differenza tra il trattamento di direzione di struttura semplice e quello di alta specializzazione ex art. 27, cit., lett. c), effettivamente percepito dal dirigente medico.
Il rigetto di ogni pretesa da parte della Corte territoriale è motivato sulla scorta di una pluralità di ragioni: a) la mancata prova della ricomprensione del servizio di ‘Malattie infettive e diffusive degli animali domestici’ fra le strutture semplici previste nell’atto aziendale; b) la mancanza di conferimento di un formale incarico di direzione di struttura semplice in capo al ricorrente; c) l’inapplicabilità dell’art. 2103 c.c. ai dirigenti medici, stante l’unicità del ruolo dirigenziale.
Propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo il dirigente medico-veterinario.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche: RAGIONE_SOCIALE).
Parte ricorrente in cassazione deposita altresì memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dà atto che non può essere accolta l’istanza formulata dal ricorrente in cassazione di trattazione congiunta del presente provvedimento con quelli
recanti i numeri RNUMERO_DOCUMENTO. n. NUMERO_DOCUMENTO ed R.G. NUMERO_DOCUMENTO, in ragione sia di esigenze di celerità che impongono la definizione del presente già fissato per la discussione in adunanza camerale (a differenza degli altri due, recanti, infatti, anni di iscrizione più recenti), sia perché dal riscontro effettuato in Cancelleria è emerso che i due processi innanzi indicati vedono coinvolte parti processuali differenti.
1.1. Tanto precisato, il Collegio rileva come nel ricorso per cassazione parte ricorrente (cfr. pagg. 8 et ss.), premessa la definizione di unità operativa semplice, nonché i compiti e le responsabilità del dirigente medico-veterinario di detta struttura, richiama le risultanze documentali e gli esiti RAGIONE_SOCIALE prove testimoniali (pagg. 9-10 del ricorso) per sostenere la fondatezza RAGIONE_SOCIALE proprie domande.
Rimarca che la presente controversia verte su un ‘problema definitorio’ o di ‘pesatura’ degli incarichi conferiti al COGNOME e che la sentenza della Corte territoriale è viziata in ragione della violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 che non si applicherebbe ai dirigenti medici, ma solo ai dirigenti degli uffici ministeriali. Insiste, conseguentemente, che il divieto di applicazione dell’art. 2103 c.c., previsto dall’art. 19, comma 1, d. lgs. n. 165 del 2001, è rivolto esclusivamente ai dirigenti degli uffici amministrativi dello Stato, degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e solo i soggetti con funzioni amministrative. Nega che la mancanza del formale riconoscimento dell’incarico di direttore di struttura semplice possa condurre alla negazione RAGIONE_SOCIALE pretese retributive per cui è causa, invocando a fondamento RAGIONE_SOCIALE proprie pretese anche l’art. 2126 c.c., oltre che l’art. 36 Cost. Precisa ancora di aver comunque diritto alle differenze retributive pretese in ragione degli effettivi compiti, mansioni e funzioni svolti.
2. Il motivo è inammissibile.
Nel giudizio di legittimità, la corretta formulazione dei motivi di ricorso è condizione essenziale per l’ammissibilità dell’impugnazione.
Le doglianze, infatti, vanno veicolate attraverso i canali di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c.; esse non costituiscono domande o eccezioni, ma censure tecniche, riconducibili alle ipotesi tassative previste di cui alla norma.
La Corte di cassazione, quindi, esercita un sindacato delimitato dai motivi, che devono essere articolati in modo chiaro, specifico e tecnicamente corretto.
Il giudice di legittimità, sul punto, ha più volte affermato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata (in tal senso, tra le tante, Cass. n. 11603/2018, Rv. 648533-01). Insomma, il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’individuazione della rubrica, la puntuale esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui è proposto, nonché sentenza impugnata e l’analitica precisazione RAGIONE_SOCIALE considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, la l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della giustificano la cassazione della sentenza (così, ex plurimis, recente e massimata Cass. n. 17224/2020, Rv. 658539-01)
Ne consegue che, in via preliminare, sussistono profili di inammissibilità del ricorso in quanto, come innanzi illustrati, esso è formulato in contrasto con il costante l’orientamento della Suprema Corte, cui innanzi si è fatto cenno e al quale il Collegio intende dare continuità, non essendo affatto articolato in motivi, nemmeno risultando indicato il canale di accesso al giudizio di legittimità.
In disparte i suddetti assorbenti profili di inammissibilità, il Collegio evidenzia altresì la totale infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure svolte.
Va qui ribadita l’inapplicabilità nel caso di specie dell’art. 2103 c.c. in forza dell’espressa esclusione dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, ed altresì dell’art. 52 del medesimo decreto riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica dirigenziale, sicché -è evidente – che quanto a dette doglianze il mezzo non coglie nel segno.
Del resto, è noto che la dirigenza RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. n. 18703/2019, fra le tante, e giurisprudenza ivi richiamata) è inserita in un unico ruolo distinto solo per profili professionali ed articolato in un unico livello (art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992). Conseguentemente al dirigente che abbia svolto le funzioni di dirigente medico legale di struttura semplice non spetta la maggiorazione retributiva per l’esercizio di fatto di mansioni superiori, non essendo applicabili alla dirigenza gli artt. 2103 c.c. e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (cfr. Cass. n. 22047/2022, rv. 60532301).
A tanto va aggiunto che nel caso di specie nemmeno è stata provata la natura di struttura semplice del servizio innanzi indicato cui il dirigente medico veterinario assume di essere stato in fatto preposto.
Sul punto può richiamarsi quanto anche di recente ribadito sul punto da questa Corte (cfr. Cass. n. 27166/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata) che ha sottolineato che ‘ ai fini del riconoscimento del compenso per l’assegnazione di fatto a superiori mansioni dirigenziali, è necessario che l’ente abbia provveduto ad istituire la posizione dirigenziale (v. Cass. n. 350/2018) in quanto, sulla base RAGIONE_SOCIALE previsioni del d.lgs. n. 165/2001, la valutazione sulla rilevanza degli uffici, sulle risorse umane e finanziarie da assegnare ai medesimi ed in genere sull’organizzazione, è rimessa al potere discrezionale della PRAGIONE_SOCIALE, potere insindacabile nel merito in sede giudiziale ‘.
Ne consegue l’indispensabilità dell’atto di macroorganizzazione aziendale ai fini della possibilità di riconoscere le differenze retributive pretese.
Conclusivamente il ricorso già inammissibile per le ragioni innanzi illustrate, è altresì infondato quanto alle doglianze svolte.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi, € 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22.1.2026.
LA PRESIDENTE ( AVV_NOTAIO NOME COGNOME )