Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2741 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2741 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 414-2025 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 28/2024 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 01/07/2024 R.G.N. 153/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Dirigenza
medica
–
Retribuzione
dirigente
struttura
complessa
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 22/01/2026
CC
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., NOME COGNOME, premesso di prestare servizio, quale dirigente medico, presso l’UOS RAGIONE_SOCIALE dell’ospedale di Larino, lamentava, in relazione all’arco temporale indicato in atti, l’omesso pagamento da parte della RAGIONE_SOCIALE: a) della retribuzione di posizione parte variabile relativa a tale incarico; b) della retribuzione che gli sarebbe spettata per l’incarico di direzione dell’RAGIONE_SOCIALE, da qualificarsi UOC; c) delle differenze retribu tive dovutegli per l’attività di coordinamento funzionale e gestionale svolta in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, dell’RAGIONE_SOCIALE) e dell’RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza del 13.05.2015 il Tribunale di Larino, quale giudice del lavoro, accoglieva il ricorso solo con riguardo alle pretese retributive avanzate dal COGNOME a fronte dell’attività svolta presso l’RAGIONE_SOCIALE, rigettata ogni altra domanda.
Avverso detta sentenza proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto di tutte le pretese, nonché appello incidentale il dirigente medico insistendo per l’accoglimento integrale del ricorso di primo grado.
La Corte di Appello Campobasso con la sentenza n. 66 del 2017 rigettava sia l’appello principale che quello incidentale, condividendo la decisione e le argomentazioni poste a sostegno della stessa da parte del primo giudice.
Proposto dall’RAGIONE_SOCIALE ricorso per cassazione, con ordinanza n. 19722/2023 del 21.06.2023 questa Corte annullava la sentenza di appello in ragione della motivazione solo apparente e per relationem.
Riassumeva il giudizio NOME COGNOME chiedendo la conferma della decisione assunta dal Tribunale di Larino, insistendo, quindi, solo sulla domanda di pagamento delle differenze retributive pretese in ragione dell’incarico di direzione dell’RAGIONE_SOCIALE, da qualificarsi, secondo il dirigente medico, quale UOC.
La Corte di Appello di Campobasso, in sede di rinvio, in riforma della sentenza del Tribunale di Larino, rigettava tutte le domande proposte dal dirigente medico.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, articolato in quattro motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il dirigente medico deposita altresì memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso per cassazione è dedotta, in relazione all’art. 360 , n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 3 , comma 1bis, d.lgs. n. 502/2012 e s.m.i., degli artt. 3 e 5 della l.r . Molise n. 9/2005 e dell’art. 15 , comma 6, d.lgs. n. 502/1992; nonché in relazione all’art. 360 n. 5) c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, dato dalla mancata adozione dell’ a tto aziendale, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, all’epoca del conferimento e per l’intero periodo di espletamento dell’incarico dirigenziale per cui è causa.
Nel mezzo è sostenuta l’erroneità della pronunzia di appello nella parte in cui a base della decisione ha posto la mancata adozione d ell’atto di macro -organizzazione aziendale ai fini del riconoscimento delle differenze retributive pretese.
Nello specifico, l’ investitura della struttura nell’Atto aziendale non poteva però avere luogo, poiché tale atto di organizzazione
che pertiene ai poteri di alta amministrazione dell’Ente datore non era stato adottato, al tempo, per protratta inadempienza della RAGIONE_SOCIALE alle disposizioni legislative nazionali e regionali che la obbligavano a dotarsene.
La mancata adozione di un atto aziendale nell’assetto macro -o rganizzativo dell’RAGIONE_SOCIALE sostiene ancora il ricorrente in cassazione esclude in radice l’applicabilità dell’art. 3 d.lgs. n. 502 del 1992 e degli artt. 3 e 5 della l.r. Molise n. 9 del 2005. La mancanza di detto atto concretizza, altresì, un fatto decisivo, discusso nel contraddittorio delle parti, e di cui è stata omessa la valutazione da parte della Corte Territoriale.
1.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
1.2. Per ragioni di ordine logico giova partire dalla seconda delle doglianze ovvero la dedotta omessa valutazione della mancata adozione dell’atto di macro -organizzazione aziendale.
Ebbene, in parte qua , il motivo è inammissibile perché non si confronta con il decisum e ciò in quanto la mancata adozione dell’atto aziendale è stata, invece, posta proprio al centro del percorso motivazionale nella sentenza di appello che ha negato, valorizzando anche detto aspetto, il diritto al pagamento delle differenze retributive pretese.
1.3. Quanto alla residua parte della censura, essa è in contrasto con l’insegnamento costante del giudice di legittimità.
Al riguardo – rimarca il Collegio – che in tema di dirigenza sanitaria, la disciplina del d.lgs. n. 502 del 1992 richiede la previa adozione di un atto aziendale che regoli l’organizzazione e il funzionamento delle unità operative e che detto atto costituisce elemento imprescindibile per il conferimento di un incarico dirigenziale e l’attribuzione del relativo trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell’incarico stesso e alla graduazione delle
funzioni (così, tra le tante, la massimata Cass. n. 91 del 2019 e giurisprudenza ivi richiamata).
Del pari va anche rammentato che nell’ambito della dirigenza sanitaria, non trova applicazione l’art. 2103 c.c. con riferimento al mancato riconoscimento delle mansioni superiori. L’inapplicabilità di tale disposizione ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato, che è sancita in via generale dall’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e che trova origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale, è infatti ribadita per la dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello, dall’art. 15ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall’art. 28, comma 6, del CCNL 8 giugno 2000 (così ancora la già citata Cass. n. 91 del 2019).
Già tali assets sono sufficienti a destituire di fondamento ogni pretesa retributiva vantata nel presente giudizio del dirigente medico, atteso che, nel caso di specie, incontestatamente, la struttura, RAGIONE_SOCIALE, non era stat a qualificata nell’atto di macro -organizzazione aziendale, quale UOC.
Con la seconda doglianza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è dedotta la violazione dell’art. 2909 c.c., per contrasto della decisione impugnata con il giudicato interno di cui all’ordinanza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 17783/2013 in esito al regolamento preventivo di giurisdizione e pertanto la violazione del diritto alla retribuzione, del principio di proporzionalità retributiva e di efficacia obbligatoria dei contrattivi collettivi di lavoro (art. 2099 c.c. ed art. 36 e 39 Cost.) , nonché all’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001,
ripreso dall’art. 27 comma 1 e dall’art. 60, comma 3, del CCNL dell’8.6.2000.
Sostiene il dirigente medico che poiché nel regolamento preventivo di giurisdizione questa Corte ha affermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria in ordine alle pretese economiche avanzate dal COGNOME, tale affermazione sulla giurisdizione comporta la necessità valutare le pretese economiche per cui è causa, prescindendo dall’atto aziendale, con rivalutazione, ai fini della qualificazione dell’H ospice come UOC, dei numerosi atti versati in giudizio in cui è qualificato tale. Denunzia, quindi, la violazione dell’art. 2909 c.c. in quanto la sentenza di appello -ai fini del rigetto -rivaluta eccezioni e questioni già superate (la mancanza dell’atto aziendale) ai fini dell’affermata giurisdizione del G.O. in materia.
Insiste ancora sul suo diritto a percepire le differenze retributive pretese, inapplicabile il principio di omnicomprensività, in ragione dello svolgimento del ruolo di dirigente dell’RAGIONE_SOCIALE, ma anche del coordinamento dell’RAGIONE_SOCIALE, dell’ODO e dell’RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Il motivo non può essere accolto in nessuna delle sue articolazioni.
2.2. Sul piano logico giova partire da una prima precisazione, nella sentenza di appello (cfr. pag. 5) viene evidenziato che ‘ l’oggetto del presente giudizio di riassunzione va individuato sulla base del solo appello dell’RAGIONE_SOCIALE, avendo COGNOME rinunziato all’appello incidentale, come si evince dal tenore dell’atto di riassunzione nel quale si ribadisce la sola domanda avente a d oggetto le differenze retributive per l’incarico di direzione dell’RAGIONE_SOCIALE (cfr. pag. 5 della decisione).
Detta affermazione della pronunzia di appello, che peraltro non risulta in alcun modo censurata, ha quale conseguenza la delimitazione dell’oggetto del presente giudizio alla sola domanda di cui alla lettera b) del punto 1 del ‘Rilevato che’, conseguentemente inammissibile ogni ulteriore doglianza relativa alle domande di cui alle lettere a) e c) per essere su di esse caduto il giudicato.
Tanto premesso, delimitato l’oggetto del presente giudizio e quindi la rilevanza delle censure sollevate, questo Collegio evidenzia la piena condivisione delle affermazioni tutte svolte nella sentenza della Corte territoriale al punto 14 (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) ed oggetto di critica nel mezzo qui all’attenzione.
È nota, infatti, l’inapplicabilità ai dirigenti medici dell’art. 2103 c.c., come innanzi già chiarito al punto 1.3 cui si fa rinvio, sicché sotto questo profilo il motivo non può essere accolto.
In altri termini, questa Corte ha più volte ribadito che l’art. 2103 c.c. non si applica al rapporto dirigenziale pubblico in generale e a quello sanitario in particolare, richiamando, non solo l’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 (che afferma l’esclusione dell’applicazione dell’art. 2103 c.c. ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato), ma soprattutto l’art. 15 e 15 -ter d.lgs. n. 502 del 1992 (sul ruolo unico della dirigenza sanitaria) oltre che l’art. 28, comma 7, del CCNL della dirigenza medica dell’8.6.2000 che prevede l’equivalenza delle mansioni dirigenziali e l’inapplicabilità appunto dell’art. 2103 c.c. (cfr. Cass. n. 21565/2018, Cass. n. 2874/2024 e giurisprudenza ivi richiamata).
Quanto alla seconda questione, ovvero la dedotta maturazione del giudicato, va premesso che la nozione di giudicato non può che riguardare questioni o capi autonomi della decisione,
insomma, il giudicato interno si forma soltanto su un capo della sentenza che risolve una questione dotata di propria autonomia decisoria. In sintesi, esso si determina non ‘sul fatto’ in quanto tale, ma su una statuizione minima della sentenza, cioè sulla combinazione di fatto, norma e diritto (effetto decisorio) che possa assumere efficacia nel processo e costituire oggetto di impugnazione (cfr., fra le altre, Cass. n. 30728/2022 ma anche Cass. n. 20951/2022).
Nessun giudicato, quindi, si forma su mere argomentazioni o passaggi motivazionali, né sulle premesse logico-giuridiche interne alla motivazione della decisione (cfr. Cass. n. 24358/2018).
Alla luce di quanto innanzi è evidente la totale infondatezza della censura.
Il giudizio incidentale sulla giurisdizione consente di porre un punto fermo su tale questione, e nella specie nell’affermata giurisdizione del G.O., in ordine alla pretesa vantata, senza che dagli argomenti spesi per motivare l’affermazione sulla giurisdizione, si possano trarre conclusioni (men che mai in giudicato, trattandosi di passaggi motivazionali) in ordine alla sussistenza o meno, in concreto del diritto azionato.
Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 39, degli artt. 50-55 del CCNL del 5.12.1996, nonché dell’art. 42 del CCNL del 3.11.2005, all’art. 39, comma 6, del CCNL del 5.12.1996 e s.m.i. della Dirigenza medicosanitaria, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parte ricorrente torna ad insistere che il provvedimento di macro-organizzazione aziendale e di graduazione delle funzioni non è necessario al fine del riconoscimento delle differenze retributive per cui è causa.
Sostiene che la graduazione delle funzioni dirigenziali impatta solo su un singolo emolumento del trattamento economico del dirigente medico, cioè quello della retribuzione di posizione di parte variabile aziendale, prevedibile oltre i minimi tabellari mentre la stessa non avrebbe avuto – e non ha – alcuna pratica conseguenza sul riconoscimento e sulla liquidazione ope iudicis di tutte le altre componenti retributive dell’incarico apicale di struttura complessa, incanalate nel trattamento economico fondamentale ed accessorio.
3.1. In disparte, il rilievo, che appare qui necessario ribadire, dell’intervenuto giudicato sulle domande di cui alle lettere a) e c) del ‘Rilevato che’ (sul punto si fa rinvio a quanto già osservato al punto 2.2.), rimarca ancora una volta il Collegio, anche qui con rimando a quanto innanzi già detto, la necessità, per un verso, dell’atto di macro -organizzazione aziendale di qualificazione dell’Unità operativa come complessa, al fine dell’ottenimento delle relative differenze retributive quale dirigente della stessa (cfr. ancora la già ricordata Cass. n. 91 del 2019 e quanto illustrato al punto 1.3.).
Quanto alla deduzione relativa all’irrilevanza dell’atto di graduazione delle funzioni e di cd. pesatura per la percezione delle differenze retributive sulla retribuzione di posizione, cd. parte variabile, basta sottolineare ancora una volta la maturazione del giudicato sulla domanda sub a) del punto 1 del ‘Rilevato che’ e quindi l’inammi ssibilità della doglianza, in ragione dell’irrilevanza.
A tanto va altresì aggiunta anche la contrarietà dell’affermazione alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte che, per converso, ha statuito la necessità dell’atto di graduazione delle funzioni al fine del riconoscimento delle differenze pretese.
In tema di dirigenza medica, statuisce questa Corte, la retribuzione di posizione variabile non contrattuale non può essere corrisposta ai dirigenti in assenza di provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi (così di recente Cass. n. 3513/2024, con rinvio anche alla giurisprudenza ivi richiamata e, in particolare, a Cass. n. 20480/2020).
Con il residuo censorio è dedotta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione gli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 111 comma 6 Cost., stante il difetto assoluto di motivazione; in subordine, il mancato esame di un fatto decisivo ovvero l’espletamento da parte del dottor COGNOME, di mansioni di tipo apicale.
4.1. Il motivo è inammissibile.
La sentenza della Corte territoriale è congruamente motivata.
La Corte territoriale con motivazione puntuale ed in armonia con l’insegnamento dei precedenti di legittimità (come già innanzi illustrati e richiamati) ha negato il diritto della parte ricorrente in cassazione alle differenze retributive per l’asserito svolgimento delle mansioni di dirigente di struttura complessa dell’RAGIONE_SOCIALE, in quanto tale struttura difettava di un provvedimento aziendale che la qualificasse come struttura complessa.
Tanto basta al rigetto di ogni pretesa, irrilevante ogni ulteriore deduzione relativa allo svolgimento in concreto di mansioni di tipo apicale, inapplicabile, come già innanzi già detto in materia, l’art. 2103 c.c. (cfr. tutto quanto innanzi detto al punto 2.2.).
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, liquidate in 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come
La Corte: rigetta il ricorso; € 200,00 per esborsi, € per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22.1.2026.
LA PRESIDENTE
(
AVV_NOTAIO NOME COGNOME )