Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28808 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28808 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi riuniti n. 17688/2021 e 18647/2021 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliato per legge in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOMEAVV_NOTAIO e NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI PALERMO n. 793/2020, pubblicata il 4 gennaio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 185/2019, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE a pagare al dirigente medico NOME COGNOME, titolare, dal 1° aprile 2007, di incarico professionale di alta specializzazione ex art. 27, lett. C, CCNL dirigenza medica, la somma di € 1 50,00 al mese per il periodo dal giorno 1° aprile 2007 al 30 aprile 2013, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale di attivare la procedura di graduazione delle funzioni dirigenziali e connessa pesatura degli incarichi, propedeutiche alla determinazione della parte variabile dell’indennità di posizione.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di NOMEmo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 793 del 2020, ha rigettato.
RAGIONE_SOCIALE ha p resentato un primo ricorso per cassazione, con numero R.G. 17688/2021, ed un secondo ricorso per cassazione, con numero R.G. 18647/2021, entrambi sulla base di due motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disposta ex art. 335 c.p.c. la riunione all ‘impugnazione avente n. R.G. 17688/2021 di quella con n. R.G. 18647/2021
entrambe introdotte con ricorsi fissati alla medesima udienza del 26 settembre 2023 – in quanto sono state proposte contro la stessa sentenza della Corte d’appello di NOMEmo n. 793/2020.
Premesso che i motivi articolati nei due ricorsi sopra menzionati sono sostanzialmente identici, l’RAGIONE_SOCIALE lamenta, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2697 c.c. perché la corte territoriale avrebbe errato ad assumere che l’inadempimento dell’obbligo di provvedere alla procedura di pesatura e graduazione delle funzioni fosse da solo sufficiente a fondare la sua responsabilità ex art. 1218 c.c. , e, con il secondo motivo, la violazione dell’art. 1226 c.c., in quanto la Corte d’appello di NOME non avrebbe potuto avvalersi della valutazione equitativa del danno.
In particolare, non sarebbero state dimostrate la colpevolezza del suo ritardo, la sussistenza di un danno conseguente e la presenza di un nesso causale fra tale ritardo e la lesione.
La mancata prova del pregiudizio avrebbe precluso, poi, una quantificazione del medesimo in maniera equitativa.
Inoltre, la mancata corresponsione dell’indennità di posizione variabile di per sé non si sarebbe tradotta automaticamente in un danno per il dirigente medico, considerato che i residui delle somme non corrisposte sarebbero stati ‘posti in incremento delle spettanze distribuite a titolo di retribuzione di risultato e, come tali, erogate pro quota anche in favore del personale escluso dal godimento dell’indennità di retribuzione variabile’ .
Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono infondate.
Secondo la giurisprudenza di questa S.C. (Cass., Sez. L, n. 7110 del 9 marzo 2023), in tema di dirigenza medica del settore sanitario pubblico, la P.A. è tenuta a dare inizio e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il procedimento per l’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi. La violazione dell’obbligazione in questione da parte della P.A. legittima il dirigente medico interessato a chiedere
il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. A tal fine, il detto dirigente medico deve solo allegare la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento della controparte; il datore di lavoro è gravato, invece, dell’onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa o della dimostrazione che il proprio inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile.
Quanto al risarcimento del danno in esame, la medesima giurisprudenza di legittimità ha chiarito che questo è suscettibile di liquidazione equitativa quando il dipendente allega l ‘ esistenza del pregiudizio e fornisce, anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità, la prova dei suoi elementi costitutivi e, cioè, di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale.
Nella specie, la Corte d’appello di NOMEmo ha confermato la decisione di primo grado che, nel determinare il pregiudizio equitativamente, lo ha calcolato in misura pari ‘ all’importo fissato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, indifferenziatamente e proprio per porre fine al persistente inadempimento per il ritardo nella graduazione delle funzioni, con la delibera n. 320 del 21/01/2013 ‘.
Si tratta di una motivazione del tutto logica e coerente con il precedente di legittimità sopra menzionato (soprattutto, nel riferimento, rilevante ai fini del ragionamento presuntivo, alla somma già concessa dalla medesima P.A. con delibera n. 320 del 2013) e non contestabile nella presente sede, dovendo essere seguito l’indirizzo giurisprudenziale per il quale l a valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria (Cass., Sez. 3, n. 1529 del 26 gennaio 2010).
Infine, per ciò che concerne la circostanza che i residui delle somme non corrisposte sono ‘posti in incremento delle spettanze distribuite a titolo di retribuzione di risultato e, come tali, erogate pro quota anche in favore del personale escluso dal godimento dell’indennità di retribuzione variabile’, si rileva
che siffatta contestazione è inammissibile, siccome non risulta sia stata sollevata fra i motivi di appello.
Il ricorso n. 17688/2021 e quello n. 18647/2021, previa riunione, sono rigettati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo di parte ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
-riunisce all’impugnazione avente n. R.G. 17688/2021 quella con n. R.G. 18647/2021 e rigetta i relativi ricorsi;
-condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 1.800,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
-dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo di parte ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 26