Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5718 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 5718  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19175-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  in persona  del  Direttore  Generale pro  tempore ,  elettivamente domiciliata in ROMA,  INDIRIZZO,  presso  lo studio dell’avvocato  COGNOME  AVV_NOTAIO,  che  la  rappresenta  e difende;
– RAGIONE_SOCIALE –
contro
DURANTE NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato  NOME  COGNOME,  rappresentati  e  difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4300/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/12/2019 R.G.N. 3913/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Dirigenza medica Conferimento incarichi Risarcimento danni
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/02/2025
CC
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RILEVATO
che, con sentenza del 9 dicembre 2019, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma sulla domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, riforma limitata alla declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, confermava la decisione di accoglimento parziale della domanda nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME e, disconosciuta la pretesa azionata ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 502/1992 al conferimento dell’incarico di direzione di struttura, riteneva sussistenti, in base al disposto del comma 4 della stessa norma, il diritto alle ‘funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, nonché funzioni ispettive, di verifica e controllo’ e, in relazione al suo inadempimento, il diritto al risarcimento del danno; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto doversi interpretare il comma 4 dell’art. 15 d.lgs. n. 502/1992 come volto a sancire un automatismo per il quale il dirigente medico, in difetto dell’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura, decorsi cinque anni ha diritto al conferimento di ‘funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, nonché funzioni ispettive, di verifica e controllo’;
che  per  la  cassazione  di  tale  decisione  ricorre  la  RAGIONE_SOCIALE,  affidando  l’impugnazione  ad  un  unico  motivo,  cui resistono, con controricorso, COGNOME e COGNOME;
che i controricorrenti hanno poi depositato memoria.
CONSIDERATO
che,  con  l’unico  motivo,  la  RAGIONE_SOCIALE,  nel  denunciare  la violazione  e  falsa  applicazione  delle  norme  di  legge,  della
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contrattazione collettiva e del regolamento interno aziendale in materia  di  attribuzione  di  incarichi  dirigenziali  nel  settore sanitario,  lamenta  la  non  conformità  a  diritto  della  pronunzia della Corte territoriale   e deduce che non può desumersi dalla disciplina invocata il sancito automatismo implicante, una volta decorsi  cinque  anni,  il  riconoscimento  delle  funzioni  di  cui  al comma 4, dell’art. 15 d.lgs. n. 502/1992;
che va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso della RAGIONE_SOCIALE  sollevata  dai  controricorrenti,  non  trovando riscontro  i  diversi  rilievi  a  riguardo  formulati,  a  fronte  della chiara individuazione del vizio che inficia la sentenza impugnata dato dalla violazione della disciplina di legge e di contratto in materia di cui si argomenta l’inidoneità a fondare il riconosciuto diritto;
che il motivo di ricorso è meritevole di accoglimento, alla luce dell’orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 11574/2023 cui adde Cass. n. 1478/2024, Cass. n. 5027/2024, Cass. n. 11575/2024, Cass. n. 21544/2024) secondo cui ‘ In tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di anzianità con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo fissato nell’atto aziendale, alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva ‘ ;
che  il  Collegio  intende  dare  continuità  al  principio  enunciato, perché gli argomenti sui quali lo stesso è fondato, da intendersi qui  richiamati  ai  sensi  dell’art.  118  disp.  att.  cod.  proc.  civ., resistono ai rilievi critici sviluppati nella memoria depositata ex
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art. 380 bis 1 cod. proc. civ.,  che svolgono considerazioni su temi già valutati dalle pronunce citate;
che  il  ricorso  va,  dunque,  accolto,  la  sentenza  impugnata cassata e la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito, con il rigetto dell’originaria domanda e    con la  compensazione  tra  le  parti  delle  spese  dell’intero processo, per  essersi  l’orientamento  accolto  consolidato  in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda e compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 febbraio 2025