Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2674 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2674 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 7252-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 450/2021 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 05/10/2021 R.G.N. 152/2016;
Oggetto
Differenze
retributive
per svolgimento incarico
dirigente
struttura
complessa – Art. 2 l.r.
Puglia 30 del 1998.
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 22/01/2026
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE, confermava la sentenza di primo grado del Tribunale della medesima città che aveva rigettato la domanda di COGNOME NOME, dirigente medico, di condanna al pagamento delle differenze retributive per l’asserito svolgimento del ruolo di dirigente di struttura complessa -il RAGIONE_SOCIALE -dal 1.1.1998 al 1.8.2011, data del collocamento in quiescenza.
Propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, l’epigrafato dirigente medico .
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche RAGIONE_SOCIALE).
Deposita memoria ex art. 380bis c.p.c. il ricorrente in cassazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, NOME COGNOME deduce la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 3, c.p.c. dell’art. 2 della l.r. Puglia n. 30 del 1998 e dell’art. 5 della l.r. Puglia del 1994.
Il dirigente medico lamenta la violazione delle sopraindicate disposizioni normative regionali che, assume, impongono in modo cogente l’organizzazione dei centri di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’arco temporale qui in rilievo;
rimarca, poi, l’irrilevanza della qualificazione formale della struttura adottata dall’RAGIONE_SOCIALE con atto deliberativo che si pone in contrasto con le suddette previsioni regionali ed insiste di aver diritto ad essere retribuito in conformità con la natura della struttura di cui ha assunto la direzione in virtù di formale incarico dell’RAGIONE_SOCIALE.
Parte ricorrente ricorda che la l.r. Puglia n. 36 del 1994, pur prevedendo, agli artt. 5 e 25, che i centri di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituiscono unità operative all’interno dei dipartimenti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non li qualifica quali strutture semplici o complesse. Sostiene che detta qualificazione sia giunta ad opera della l.r. Puglia n. 30 del 1998 che all’art. 2, rubricato Organizzazione del D.S.M., espressamente prevede, che, per i bacini di utenza compresi tra i 75.000 ed i 120.000 abitanti – qual è quello in cui ha operato il ricorrente – il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE debba essere una struttura complessa
Rimarca, conclusivamente l’erroneità della pronunzia impugnata ( cfr. sentenza della Corte territoriale pag. 5) nella parte in cui afferma che il citato art. 2 non ha valenza precettiva e cogente, essendo invece funzionale alla migliore programmazione/organizzazione possibile del servizio da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, attraverso la fi ssazione di parametri di riferimento per la costituzione della struttura, tant’è che permane il potere di mediazione deliberativa ed organizzativa del direttore generale. Detto potere deliberativo, secondo la Corte territoriale, incontra unicamente il limite di vietare la costituzione di strutture complesse per bacini di utenza inferiori ai 75.000 abitanti (in ragione degli ingiustificati costi di gestione), non anche il vincolo di costituzione di siffatte strutture (i centri di
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quali strutture complesse) per i bacini superiori ai limiti numerici di cui alla previsione normativa. Il dirigente medico insiste ancora che la sentenza di appello è altresì erronea per non aver valorizzato la delibera n. 1267 della RAGIONE_SOCIALE in cui veniva stabilito che ‘ …ai sensi dell’art. 2, della l.r. n. 30 del 1998, le richiamate strutture sono dirette da un dirigente apicale dei rispettivi profili professionali …’ ovvero da un dirigente di secondo livello, con la conseguenza che la successiva delibera dell’ASL n. 427 del 2.3.2005 non poteva legittimamente derogare alla normativa regionale, innanzi richiamata, qualificando il RAGIONE_SOCIALE, quale struttura semplice e non complessa.
Conclusivamente insiste per la condanna dell’azienda al pagamento delle differenze retributive pretese.
2. Il motivo non può essere accolto.
Giova richiamare alcuni principi cardine dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dirigenza medica che il Collegio condivide e fa propri, riportandosi, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ai percorsi motivazionali tutti delle pronunzie di seguito ricordate.
Va in primis ricordato che in tema di dirigenza sanitaria, la disciplina del d.lgs. n. 502 del 1992 richiede la previa adozione di un atto aziendale che regoli l’organizzazione e il funzionamento delle unità operative e che detto atto costituisce elemento imprescindibile per il conferimento di un incarico dirigenziale e l’attribuzione del relativo trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell’incarico stesso e alla graduazione delle funzioni (così, tra le tante, la massimata
Cass. n. 91 del 2019 e si veda anche la giurisprudenza ivi richiamata).
Del pari va anche rammentato che nell’ambito della dirigenza sanitaria, non trova applicazione l’art. 2103 c.c. con riferimento al mancato riconoscimento delle mansioni superiori.
L’inapplicabilità di tale disposizione ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato – che è sancita in via generale dall’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e che trova origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale – è infatti ribadita per la dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello, dall’art. 15ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall’art. 28, comma 6, del c.c.n.l. 8 giugno 2000 (così ancora la già citata Cass. n. 91 del 2019).
Già tali assets sono sufficienti a destituire di fondamento ogni pretesa retributiva vantata nel presente giudizio del dirigente medico, atteso che, nel caso di specie, incontestatamente, la struttura, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, cui è stato preposto il ricorrente non era stata qualificata nell’atto di macrorganizzazione aziendale, quale struttura complessa, bensì semplice.
Tutto il motivo ruota, in sostanza, intorno all’assunto che la natura di struttura complessa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE promanerebbe, in via diretta, dalla previsione di cui all’art. 2 della l.r. n. 30 del 1998, che, in via precettiva, imporrebbe di qualificare tali tutti i centri
preposti a bacini di utenze con più di 75.000 abitanti e fino ai 120.000.
Ebbene, in disparte la questione se la norma regionale abbia natura meramente programmatica ovvero precettiva (potendo in quest’ultimo caso solo essere ipotizzabile una azione risarcitoria, sussistendone i presupposti), il mezzo non può essere accolto, in quanto ai fini dell’accoglimento della domanda di differenze retributive – sarebbe occorso in ogni caso l’atto aziendale di qualificazione della struttura come complessa, atto che, nel caso di specie, incontestatamente, difetta.
L’azione di condanna al pagamento delle differenze retributive è quindi infondata e va respinta.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi, € 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22.1.2026.
LA PRESIDENTE
(
AVV_NOTAIO NOME COGNOME )