Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30723 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 30723 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2025
SENTENZA
sul ricorso 5521-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2688/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/12/2020 R.G.N. 3629/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
Oggetto
DIRIGENTE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/07/2025
PU
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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO
NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; uditi gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 4 dicembre 2020, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei plurimi contratti a termine ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 intercorsi fra le parti dall’1.1.2007 al 30.4.2015, in virtù dei quali l’istante, dirigente RAGIONE_SOCIALE biologo , aveva operato alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE e la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno comunitario ai sensi dell’art. 32 l. n. 183/2010.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto che le peculiari caratteristiche del rapporto di lavoro del dirigente, che si connota per la natura eminentemente fiduciaria dei compiti da questi svolti, per il ruolo di preminenza gerarchica e/o professionale nell’organizzazione aziendal e, per la speciale disciplina legale e contrattuale cui è sottoposto, consentono l’interpretazione dell’art. 10, comma 4, della l. n. 368/2001 a sua volta estensibile a quella di cui all’art. 19, com ma 2, d.lgs. n. 165/2001, per la quale l’indicazione temporale ivi contenuta è da riferire non al termine massimo finale entro il quale devono essere contenuti il rapporto ed eventuali proroghe o rinnovi, ma al vincolo di durata massima del singolo contratto a termine avuto riguardo al suo momento genetico, senza porsi in contrasto con la normativa richiamata dell’Unione europea, trattandosi di funzioni di particolare natura per l’espletamento
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delle quali il contratto in questione è concluso e considerate le caratteristiche ad esso inerenti.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, ulteriormente illustrata nel corso della discussione, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 4, l. n. 368/2001 e 19, commi 2 e 6, d.lgs. n. 165/2001, 132, comma 2, n. 4, c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea interpretaz ione degli artt. 10, comma 4, l. n. 368/2001 e 19, commi 2 e 6, d.lgs. n. 165/2001 e, comunque, l’inconferenza delle argomentazioni sviluppate rispetto alla fattispecie, risoltasi nella ripetuta proroga di un unico contratto, fattispecie non contemplata dalla sentenza di questa Corte n. 17010/2017, riferibile, viceversa, alla diversa ipotesi del rinnovo. Addebita al giudice d’appello di non avere motivato sulla natura dei contratti intercorsi fra le parti e di avere esteso erroneamente ai dirigenti pubblici principi che devono restare circoscritti al rapporto di lavoro alle dipendente di privati.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., la ricorrente riprende argomenti già sviluppati nel primo motivo e imputa alla Corte territoriale di essersi pronunciata in contrasto con quanto allegato dalla ricorrente circa l’unicità del contratto stipulato tra le parti, solo ripetutamente prorogato, allegazione che doveva ritenersi provata in ragione della non contestazione dell’RAGIONE_SOCIALE
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RAGIONE_SOCIALE . Assume che il giudice d’appello ha disatteso le regole sull’assolvimento dell’onere della prova.
Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 4, l. n. 368/2001 e 19, commi 2 e 6, d.lgs. n. 165/2001, 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 115 e 116 c.p.c., 2727 e 2697 c.c., la ricorrente deduce la nullità dell’impugnata sentenza per omessa, perplessa e incomprensibile motivazione, per essersi la Corte territoriale discostata dall’orientamento , accolto da questa Corte, con riferimento all’agevolazione probatoria del danno da abuso del ricorso all’impiego a termine e non aver tenuto in considerazione la situazione di pregiudizio in concreto subito dalla ricorrente e risultato provato in atti.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 19 e 36 d.lgs. n. 165/2001, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., deducendo la nullità dell ‘impugnata sentenza per aver e la Corte territoriale omesso la pronunzia in ordine alla domanda volta alla declaratoria di illegittimità del contratto a termine fondata sull’avvenuta utilizzazione del contratto a termine per soddisfare esigenze ordinarie e durevoli dell’Ente datore . La ricorrente assume che la pronunzia non può ritenersi resa implicitamente nel senso del rigetto della domanda, trattandosi di un profilo di illegittimità autonomo rispetto a quello su cui la Corte ha fondato la propria decisione di rigetto.
I motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati per quanto di ragione.
In premessa va evidenziato che la Corte territoriale nella motivazione della sentenza impugnata, oltre ad argomentare sull’interpretazione dell’art. 19, commi 2 e 6, del d.lgs. n.
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165/2001 ha anche richiamato d.lgs. n. 502/1992 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali da parte delle aziende del RAGIONE_SOCIALE e che contiene, all’art. 15 septies , una disciplina speciale dei contratti dirigenziali a termine nel settore RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla quale questa Corte si è già pronunciata affermando, con Cass. n. 13066/2022, che « In tema di dirigenza medica, la facoltà di rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati per l’attribuzione di incarichi ex art. 15 septies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, “ratione temporis” applicabile, può essere esercitata a condizione che persistano le esigenze temporanee e che venga comunque rispettato il limite massimo di durata del rapporto fissato dalla citata disposizione, la quale – benché insuscettibile, atteso il suo carattere di specialità, di essere integrata con la disciplina generale prevista per le assunzioni a termine – va comunque interpretata alla luce, da un lato, della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE sul lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle precisazioni fornite dal giudice eurounitario sul tema della repressione degli abusi, e, dall’altro, del principio costituzionale dell’accesso all’impiego, anche temporaneo, solo a seguito di concorso pubblico . ».
Nella motivazione della pronuncia citata, alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., è stata rimarcata la diversità fra il rapporto dirigenziale che si instaura con il datore di lavoro privato e quello che intercorre con l’ente pubblico e si è evidenziato, in particolare, che la dirigenza pubblica non si sottrae all’applicazione della dire ttiva 99/70/CE giacché, come affermato in plurime pronunce della Corte di Giustizia, «l’accordo quadro si applica all’insieme dei lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell’ambito di un rapporto di
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lavoro a tempo determinato che li lega al loro datore di lavoro, purché questi siano vincolati da un contratto o da un rapporto di lavoro ai sensi del diritto RAGIONE_SOCIALE, e fatta salva soltanto la discrezionalità conferita agli Stati membri dalla clausola 2, punto 2, dell’accordo quadro per quanto attiene all’applicazione di quest’ultimo a talune categorie di contratti o di rapporti di lavoro nonché l’esclusione, conformemente al quarto comma del preambolo dell’accordo quadro, dei lavoratori interinali» ( Corte di Giustizia 16 luglio 2020, in causa C- 658/18 punto 116 che richiama il punto 109 della sentenza 19 marzo 2020, COGNOME e a., C-103/18 e C-429/18).
Considerazioni analoghe vanno espresse quanto alla disciplina dettata dall’art. 19, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001, più volte modificato dal legislatore.
La norma nella versione originaria prevedeva: «6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica
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qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di RAGIONE_SOCIALE.»
Successivamente il legislatore, a partire dall’entrata in vigore della legge n. 145/2002, oltre a modificare i limiti percentuali di detti incarichi (elevandoli rispettivamente al 10% e all’8% in relazione alla dotazione organica ed alla fascia del ruolo dirigenziale), ha previsto un termine di durata massima degli incarichi (‘ La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni’ ) ed ha espressamente consentito il conferimento anche a personale non dirigenziale della stessa amministrazione, con collocamento in aspettativa nel ruolo di appartenenza.
Il d.lgs. n. 150 del 2009, oltre a richiedere che le pregresse esperienze di lavoro avessero la durata di almeno un quinquennio, ha apportato ulteriori modifiche, prevedendo che le nomine dovessero essere effettuate « fornendone esplicita motivazione » e rispetto a personale la cui qualificazione fosse « non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione ».
L’art. 19, comma 6 era, all’epoca, formulato nei termini di seguito riportati: «6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal
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presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell’incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di RAGIONE_SOCIALE».
Ciò premesso in ordine alle fonti, va ribadita la diversa conformazione dei rapporti di lavoro con i dirigenti pubblici rispetto a quelli tra dirigenti e datori di lavoro privati.
Questi ultimi si basano su rapporti contrattuali che, come evidenziato in particolare da Cass. 10 luglio 2017, n. 17010, si
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caratterizzano per la « natura spiccatamente fiduciaria », destinata a giustificare il « trattamento differenziato rispetto agli altri lavoratori in materia di licenziamento », in quanto è fisiologico che « il rapporto possa venir meno per determinazione unilaterale solo che soggettivamente vengano considerate cessate le condizioni idonee a soddisfare la detta esigenza (C. cost., n. 121 del 1972: v. anche C. cost., ord. n. 404 del 1992; per la giurisprudenza di legittimità, tra le tante, v. Cass. n. 25145 del 2010 )», senza che ciò comporti frizioni con l’art. 3 Cost.
È in questa logica che si inseriscono le norme (art. 4 legge n. 230 del 1962, art. 10 d. lgs. n. 368 del 2001; art. 29, co. 2, lett. a del d. lgs. n. 81 del 2015), di contenuto tra loro analogo, che, nel tempo, nonostante il differenziarsi della disciplina regolativa, hanno comunque e sempre consentito in via generale la stipulazione dei contratti a termine, sicché « per le categorie comuni la regola è il rapporto a tempo indeterminato e non è consentito derogarvi, salve le tassative eccezioni; per la categoria dei dirigenti non vigono né tale regola né le sue eccezioni, posto che le parti “possono” invece stipulare contratti a termine » (così sempre Cass. 17010/2017, cit., con richiamo a Cass. 9 ottobre 2013, n. 22965).
Ciò per concluderne che la formulazione adottata, lungi dal costituire una forma di precarizzazione, « costituisce espressione di una indicazione legale di stabilità relativa, garantita al dirigente, non potendo il datore di lavoro recedere ante tempus, salvo ricorra una giusta causa, mentre il dirigente può “comunque” recedere da esso “trascorso un triennio”, osservato il termine di preavviso » (così, ancora, Cass. 17010/2017 cit.).
Tale logica ha permesso quindi di ravvisare nell’assetto regolativo una ragione oggettiva idonea a sottrarre i contratti a
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termine in questione, così disciplinati in direzione di favor verso una pur limitata stabilità del rapporto, alla disciplina vincolistica eurounitaria sulle previsioni (clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, in relazione anche alla clausola 4 del medesimo) destinate a contrastare la reiterazione dei contratti a termine, che per tale via non è appunto vietata -con essa reiterandosi anche l’applicazione delle regole sulla possibile stabilità quinquennale – ma al contrario consentita. Si è infatti affermato che l’indicazione temporale contenuta nelle norme « è da riferire non al termine massimo finale entro il quale devono essere contenuti il contratto e le sue proroghe o rinnovi, ma alla durata massima del singolo contratto a termine. La rinnovazione del contratto non può che soggiacere alle stesse regole del primo e così per ogni altro rinnovo, per cui non si verifica la conversione ex tunc dei rapporti a termine in un unico rapporto a tempo indeterminato ».
Tali principi non sono applicabili all’impiego pubblico, nel quale il rapporto dirigenziale si connota in un modo molto diverso, in quanto si radica in un contratto a tempo indeterminato, che comporta l’accesso ai ruoli della P.A. previo superamento della procedura concorsuale richiesta dall’art. 97 Cost., e solo gli incarichi attribuiti al dirigente sono temporanei e possono dunque variare nel tempo (art. 19, in relazione all’art. 2, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001; sul punto v. anche Cass. 1 febbraio 2007, n. 2233).
Nel pubblico impiego deve dunque escludersi che il carattere fiduciario, il ruolo di preminenza gerarchica e/o professionale nell’organizzazione dell’ente e la speciale disciplina legale e contrattuale applicabili, valorizzati da Cass. n. 17010/2017, possano giustificare la reiterazione indiscriminata dei contratti a tempo determinato con il dirigente.
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La configurazione del lavoro dirigenziale pubblico a termine come forma eccezionale rispetto al rapporto a tempo indeterminato ha peraltro il naturale effetto di far rientrare appieno la fattispecie nel contesto della disciplina vincolistica eurounitaria finalizzata ad evitare la reiterazione abusiva dei rapporti a termine, onde contrastare la precarizzazione.
5. E’ ormai del tutto pacifico che il rapporto dirigenziale, di natura subordinata secondo il diritto RAGIONE_SOCIALE, rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE, non potendo ricondursi a nessuna delle ipotesi di esclusione previste dalla clausola 2, par. 2 dell’Accordo Quadro (così Cass. 13066/2022 cit., nonché in tema di applicazione della clausola 4 dell’Accordo quadro ai rapporti dirigenziali a termine instaurati dalle amministrazioni pubbliche, Cass. 26 marzo 2018, n. 7440 in tema di dirigenti sanitari e Cass. 19 marzo 2015, n. 5516 sui dirigenti assunti a termine dagli enti locali ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000).
Questa Corte (v. ancora Cass. 13066/2022 cit.) ha in proposito evidenziato la necessità, qui da confermare, di una lettura della normativa interna riguardante la dirigenza del pubblico impiego privatizzato coerente rispetto ai principi eurounitari.
È quindi in questa logica, con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 19, co. 6, che va valutata la previsione per cui la durata dei rapporti «comunque, non può eccedere» i tre anni (incarichi di dirigenza generale) o i cinque anni (altri incarichi dirigenziali). Tale previsione è infatti in grado di esprimere sia una limitazione ai possibili rinnovi (riportabile in senso ampio alla clausola 5, lettera a dell’Accordo Quadro), sia l’imposizione di una durata massima (clausola 5, lettera b).
Approfondendo il tema, va quindi richiamata la giurisprudenza eurounitaria, ove si rammenta la necessità che «il rinnovo di
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contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione RAGIONE_SOCIALE … non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale» (Corte di Giustizia 14 settembre 2016, COGNOME, punto 49, in ambito RAGIONE_SOCIALE e giurisprudenza ivi citata; Corte di Giustizia 13.3.2014, COGNOME, punto 55, in ambito universitario).
6. Ciò consente di affermare che, nel regime dell’art. 19, co. 6, cit., non potrà mai aversi il superamento del termine massimo quinquennale attraverso il rinnovo di incarichi per attività ordinarie della P.A., anche se su posti diversi. Altrimenti si finirebbe per impegnare un dirigente con le medesime modalità di un dirigente assunto a tempo indeterminato, mantenendone la precarizzazione e ciò in contrasto con la necessità, imposta dal diritto eurounitario, che gli incarichi a tempo determinato non possano sopperire a stabili esigenze di dotazione della P.A. Sul piano del diritto interno, inoltre, il reiterato rinnovo dell’incarico finisce per contrastare con il principio secondo cui all’impiego pubblico si accede, nella normalità, previo superamento di procedura concorsuale, nonché con la riserva alla contrattazione collettiva del trattamento retributivo spettante al dirigente, trattamento che l’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, consente di superare ma solo in ragione della temporaneità del rapporto.
Altro ragionamento può valere per un eventuale diverso incarico successivo al primo e di natura eccezionale o straordinaria rispetto alle normali attività dell’ente, così come nel caso di successione dopo il quinquennio, ad un primo contratto per esigenze straordinarie, di un altro contratto della medesima
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tipologia ma per incarico che possa definirsi diverso. Infatti, risultando il secondo contratto giustificato da ragioni straordinarie o eccezionali e risultando diverso dal precedente, non vi sarebbero ragioni -sul piano anche del diritto eurounitario – per impedirne la conclusione, tenuto conto che in tal modo non si asseconderebbe la P.A. nella conduzione con forme di precariato di attività durevoli.
Ciò posto, rispetto al caso di specie si pone anche una tematica di diritto intertemporale, in quanto l’art. 19, co. 6, come si è già detto, ha subito modifiche nel corso del tempo.
L’introduzione, nel 2009, della necessità di motivazione, in sé chiaramente non muta l’assetto dei presupposti la cui ricorrenza giustifica la nomina ai sensi della norma in esame. Ma anche la previsione che il personale così scelto dovesse essere «non rin venibile nei ruoli dell’amministrazione» costituisce opportuna precisazione di un requisito che inevitabilmente doveva giustificare anche prima quelle nomine, proprio perché le norme non possono essere intese come destinate ad incarichi liberamente scelti a prescindere dalla disponibilità del personale nell’ambito delle dotazioni esistenti presso la P.A.
Quel requisito è insito in quello, di fondo, della temporaneità dell’esigenza, difficilmente conciliabile con la possibilità della RAGIONE_SOCIALE di dare corso a contratti a termine secondo la disciplina dell’art. 19, co. 6, pur in presenza di personale idoneo nei p ropri ruoli.
Su tali basi ricostruttive, va da sé che, in caso di violazione della disciplina destinata ad evitare la illegittima reiterazione dei rapporti a termine, vale il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale « in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista
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dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto » (Cass. S.U. n. 5072/2016).
Ciò in concreto, va apprezzato tenuto conto delle regole causali contenute nell’art. 19, co. 6, di cui si è detto e delle durate massime ivi stabilite. In particolare, se rispetto ad un primo contratto siano violate le regole sulla qualificazione professio nale dell’interessato o sull’assenza di personale idoneo nei ruoli e sia poi stipulato un successivo contratto, si realizzerà una reiterazione illegittima ai sensi e per gli effetti della reazione risarcitoria c.d. eurounitaria. Analogamente se i contratti, pur astrattamente legittimi, superino i limiti temporali stabiliti o siano seguiti da un nuovo contratto che non possa considerarsi legittimo secondo i parametri sopra visti.
Si tratta, inoltre, di principi applicabili anche in caso di proroga dell’originario contratto , atteso che la Corte di Giustizia ha equiparato quest’ultima al rinnovo ai fini dell’applicazione della clausola 5 dell’Accordo quadro (cfr. Corte di Giustizia 11 febbraio 2021 in causa c- 760/18).
La sentenza impugnata -avendo ritenuto che i dirigenti pubblici siano privi di tutela rispetto alla reiterazione dei rapporti a tempo determinato secondo il paradigma dell’art. 19, co. 6 si è posta dunque in contrasto con l’impianto giuridico quale sopra ricostruito, sicché il ricorso deve essere accolto.
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La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, da condurre in relazione ai principi sopra enunciati. Alla Corte territoriale è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 3 luglio 2025 e del 3 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO relatore La Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME