Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9691 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9691 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3271/2019 R.G. proposto da
NOME COGNOME, NOME COGNOME , elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE
-intimato –
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Inserimento graduatorie seconda fascia -Titolo abilitante -Diploma sperimentale linguistico
R.G.N. 3271/2019
Ud. 20/03/2024 CC
avverso la sentenza della Corte d’appello Brescia n. 203/2018 depositata il 17/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 203/2018 pubblicata il 17 luglio 2018, la Corte d’appello di Brescia, decidendo sugli appelli riuniti proposti entrambi dal RAGIONE_SOCIALE, ha accolto i gravami avverso le sentenze nn. 107/2017 e 108/2017 del Tribunale di Cremona, respingendo, per l’effetto, le domande originariamente formulate da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Queste ultime, titolari di diploma sperimentale linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, avevano chiesto di accertare il proprio diritto ad essere inserite nelle graduatorie di istituto di seconda fascia per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria.
La Corte d’appello, richiamato il disposto di cui agli artt. 2, D. I. 10 marzo 1997; 197, D. Lgs. 297/1994; 15, comma 7, d.P.R. n. 323/1998, ha osservato che, se da tali disposizioni emergeva l’intenzione del legislatore di salvaguardare il valore legale ed abilitante del diploma di maturità rilasciato dagli istituti magistrali entro l’anno scolastico 2001/2002 anche al termine di cosi sperimentali, nondimeno non risultava possibile eliminare ogni differenza esistente tra i differenti indirizzi dei corsi sperimentali, considerata la diversità di contenuto dei due indirizzi – pedagogico e linguistico – corrispondenti a due diplomi diversi, uno solo dei quali corrispondente alla Maturità magistrale.
La Corte territoriale ha quindi escluso che potesse ravvisarsi un affidamento in capo a chi aveva scelto di frequentare il corso
sperimentale ad indirizzo linguistico, in quanto lo stesso era consapevole del fatto che avrebbe ottenuto un diploma di maturità corrispondente, non alla ‘Maturità magistrale’, bensì alla ‘Licenza linguistica’, non assumendo rilevanza il fatto che entrambi i diplomi sperimentali fossero stati rilasciati da un Istituto magistrale.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia ricorrono NOME COGNOME e NOME COGNOME.
È rimasto intimato il RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Il primo motivo di ricorso è riferito alla sola NOME COGNOME COGNOME, e con esso si deduce la violazione degli artt. 171, 191, 436 c.p.c.
La ricorrente impugna la sentenza della Corte territoriale per avere quest’ultima erroneamente dichiarato la sua contumacia, sebbene la ricorrente si fosse regolarmente costituita con memoria.
Deduce, ulteriormente, che tale erronea declaratoria ha, nel concreto, inciso sulle facoltà di difesa, in quanto la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare le difese svolte nella memoria, ed in particolare la presenza dell’orientamento del Consiglio di Stato, che ha affermato l’equiparazione al diploma magistrale del diploma di maturità sperimentale ad indirizzo linguistico.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del D.I. 10 marzo 1997; del d.P.R. n. 323/1998 e degli artt. 278 segg. D. Lgs. 297/1994.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata avrebbe operato una illegittima valutazione della valenza del diploma conseguito dalle ricorrenti, laddove detta valutazione sarebbe già stata fatta dal Legislatore e dallo stesso RAGIONE_SOCIALE, nel momento in cui ha deciso di creare le sperimentazioni all’interno degli istituti magistrali.
Richiama sul punto l’orientamento del Consiglio di Stato, il quale avrebbe invece affermato l’equiparazione al diploma magistrale del diploma di maturità sperimentale ad indirizzo linguistico.
2. Il primo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.
L’erronea indicazione dell’odierna ricorrente come contumace unicamente nella narrativa della decisione impugnata, infatti, non costituisce elemento sufficiente per concludere che le difese della parte siano state effettivamente pretermesse dalla Corte territoriale, sol che si consideri che nell’intestazione della decisione impugnata l’odierna ricorrente veniva indicata come ‘appellata’, e non come ‘appellata contumace’, con regolare indicazione del patrono, peraltro coincidente con il difensore dell’altra odierna ricorrente.
Tenuto ulteriormente conto del fatto: che l’intestazione della decisione fa riferimento alle conclusioni ‘dei resistenti appellanti’ ; che il complessivo tenore della decisione impugnata evidenzia un esame unitario delle difese; che nella decisione impugnata vengono espressamente richiamati gli ‘orientamenti giurisprudenziali difformi’ riferibili alla giurisprudenza amministrativa; che la ricorrente non ha neppure addotto la circostanza della propria declaratoria di contumacia in corso di giudizio -declaratoria assente nella decisione impugnata, la quale non contiene detta statuizione ma fa generico riferimento ad un dato storico -è da ritenere che l’indicazione della ricorrente come
contumace si sostanzi in un mero lapsus calami non idoneo ad integrare un concreto error in procedendo .
Il secondo motivo di ricorso, invece, è da ritenersi fondato.
Giova richiamare sul punto -come pure hanno fatto le ricorrenti -il consolidato e costante orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, 25/02/2022, n. 1358; Cons. Stato, 15/02/2021, n. 1387; Cons. Stato, 25/05/2020, n. 3324; Cons. Stato, 22/01/2019, n. 560; Cons. Stato, 22/01/2019, n. 562; Cons. Stato, 03/01/2019, n. 79; Cons. Stato, 02/07/2018, n. 4028; Cons. Stato, 04/06/2018, n. 3374 sino a Cons. Stato, 08/08/2008, n. 3917) che ha affermato il principio per cui l’equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità magistrale conseguito nell’indirizzo linguistico, rilasciato al termine di un corso quinquennale sperimentale, si configura conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare -e ciò in quanto l’insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici -con la conseguenza che il diploma di maturità sperimentale ad indirizzo linguistico va considerato titolo valido per l’accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari che richiedano il possesso del diploma magistrale.
A tale conclusione la giurisprudenza amministrativa richiamata è pervenuta sulla scorta di una condivisibile ricostruzione che ha, in primo luogo, richiamato il disposto sia dell’art. 2, D.M. 10 marzo 1997 (il quale prevede che ‘ 1. I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione
all’insegnamento nella scuola materna, previste dall’art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968 , nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli n. 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994 ‘ ) sia della disciplina di cui all’art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323/1998 (il quale prevede che ‘ I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare ‘ ).
È stato poi rilevato che la sperimentazione scolastica risulta autorizzata ed attuata in vista del nuovo assetto dell’istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l’insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, come dimostrato indirettamente dal fatto che entrambi i corsi di sperimentazione quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico – sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie.
Sulla scorta di queste premesse, allora, l’equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma conseguito nell’indirizzo linguistico rilasciati al termine di corso quinquennale risulta conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, il quale contempla l’insegnamento della lingua straniera negli ordinari programmi didattici.
Non appare, pertanto, condivisibile l’impostazione seguita nella decisione impugnata, la quale invece si è limitata a valorizzare un mero
profilo formale -la diversità dei diplomi -pur dopo aver riconosciuto, che dalla disciplina applicabile, compreso il già citato d.P.R. n. 323/1998, ‘si ricava la volontà del legislatore di salvaguardare il valore legale ed abilitante del diploma di maturità rilasciato dagli istituti magistrali entro l’a.s. 2001/2002, anche al termine di corsi sperimentali’ .
Proprio la voluntas legis correttamente individuata anche dalla decisione impugnata, allora, doveva ritenersi prevalente sul mero dato della diversità formale dei titoli, atteso che è proprio l’equiparazione dei titoli medesimi il risultato perseguito dal legislatore, peraltro nell’ottica di assicurare anche all’insegnamento elementare il necessario bagaglio di professionalità nelle lingue straniere.
In conclusione, condividendo l’approdo della giurisprudenza amministrativa, si deve affermare anche nella presente sede il principio per cui, poiché l’equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità magistrale conseguito nell’indirizzo linguistico, rilasciato al termine di un corso quinquennale sperimentale, si configura conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, essendo l’insegnamento della lingua straniera ricompreso negli ordinari programmi didattici, il diploma di maturità magistrale conseguito nell’indirizzo linguistico, rilasciato al termine di un corso quinquennale sperimentale, va considerato titolo valido per l’ammissione alla procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari che richieda il possesso del diploma magistrale.
Il ricorso va quindi accolto in relazione al secondo motivo, respinto il primo, e, per l’effetto, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, la quale, nel
conformarsi al principio qui richiamato, provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a lla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 20 marzo