Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6751 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 6751 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34784/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO
-ricorrenti –
Oggetto: Personale scolastico -Diplomati Magistrali – Inserimento GAE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 14/02/2023 CC
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA
COGNOME , in persona del Ministro pro tempore , domiciliato ope legis in ROMA, INDIRIZZO, presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentato e difeso
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO FIRENZE, n. 647/2018, depositata in data 28/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’ Appello di Firenze ha respinto l’appello proposto, tra gli altri, dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, volto ad ottenere l’inserimento nelle gr aduatorie ad esaurimento, terza fascia, per la classe concorsuale Scuola RAGIONE_SOCIALEInfanzia e Scuola Primaria, in relazione al triennio 2014 -2017 ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assunzione a tempo indeterminato nell’ambito del piano straordinario di immissione in ruolo.
La Corte territoriale, dopo aver premesso che gli appellanti erano in possesso di un titolo, il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 197 del D. Lgs. n. 297/1994, del D.M. n. 10 marzo 1997 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323/1998 costituiva titolo abilitante e, pertanto, avrebbe consentito, a suo tempo, l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, poi divenute ad esaurimento, ha osservato, tuttavia, che:
-con la trasformazione di dette graduatorie da graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento -avvenuta per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 605, lett. c) RAGIONE_SOCIALEa legge finanziaria n. 296/2006- il legislatore ha «chiuso» in modo definitivo l’accesso alle graduatorie in parola, impedendo l’inserimento di soggetti che non avessero in precedenza mai presentato domanda di inclusione entro l’anno scolastico 2007 -2008, con la sola eccezione RAGIONE_SOCIALEe categorie per le quali l’iscrizione era stata consentita per l’espressa volontà del legislatore di derogare alla regola generale;
-il carattere chiuso RAGIONE_SOCIALEe graduatorie ad esaurimento è stato ribadito da successivi interventi normativi, ossia dall’art. 9 , D.L. n. 70/2011 (convertito con modificazioni con legge n. 106/2011), ed ancora dall’ar t. 14, D.L. n. 216/2011, (convertito con modificazioni con legge n. 14/2012) e, poiché i ricorrenti non rientravano in alcuna di tali categorie qualsiasi richiesta di inserimento in graduatoria avrebbe rappresentato un ‘ nuovo inserimento ‘, precluso dalla disciplina primaria applicabile;
-nessun rilievo assume il fatto che il Ministero avesse costantemente negato all’epoca valore abilitante al diploma magistrale – in tal modo precludendo ai possessori di tale titolo di fare domanda di accesso alle GAE a mezzo dei sistemi informativi ministeriali, essendo, peraltro, inammissibili le domande presentate in cartaceo – in quanto al d.P.R. n. 74664 del 25 marzo 2014 doveva necessariamente attribuirsi valore meramente dichiarativo del diritto dei docenti interessati ad avvalersi del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001 -2002 come titolo abilitante
all’insegnamento, e quindi all’iscrizione nelle ex graduatorie permanenti;
-conseguentemente, i ricorrenti, in quanto in possesso di un titolo abilitante, avrebbero dovuto immediatamente avvalersi di quest’ultimo per chiedere il proprio inserimento nelle graduatorie, senza che assumesse rilevanza il mancato riconoscimento del titolo da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, in quanto il rifiuto del debitore di adempiere o la presenza di una norma che illegittimamente negasse l’esistenza di una posizione soggettiva non costituivano impedimento giuridico, ma ostacolo di mero fatto all’esercizio del diritto;
-nessun rilievo assume, parimenti, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015 (e le successive analoghe pronunce) di annullamento parziale del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai titolari di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001 -2002 l’inseri mento in GAE per gli anni 2014-2017, in quanto, indipendentemente, da ogni questione di qualificazione del citato D.M. n. 235/2014, anche la completa espunzione dall’ordinamento di quel decreto non varrebbe a giustificare la pretesa di chi richiede l’inser imento nelle citate graduatorie, giacché la stessa risulta infondata alla luce RAGIONE_SOCIALEa vigente disciplina primaria.
Viene ora proposto dai ricorrenti ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Firenze.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 605 e 607, legge n. 296/2006 ; RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEe Preleggi ‘sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALEe intenzioni del legislatore’ e RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEe Preleggi ‘sotto il profilo del divieto di retroattività RAGIONE_SOCIALEa legge e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost. ‘ .
Si argomenta, in particolare, nel ricorso che la decisione impugnata si sarebbe posta in contrasto con le intenzioni del legislatore, il quale intendeva arginare il fenomeno del c.d. ‘precariato storico’, e non disconoscere il diritto dei ricorrenti all’inserimento nelle graduatorie.
Si sostiene, quindi, che la ratio RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 605 e 607, legge n. 296/2006 era comunque quella di salvaguardare la posizione del personale precario che al momento RAGIONE_SOCIALEa trasformazione fosse già in possesso del titolo abilitante e appartenesse alla platea dei soggetti per i quali era stata prevista la progressiva stabilizzazione.
Si argomenta, quindi, in ricorso, che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale avrebbe adottato un’interpretazione contraria alla ratio RAGIONE_SOCIALEe previsioni in questione, giungendo, anzi, ad un’applicazione retroattiva nei confronti di soggetti che, già in possesso del titolo per l’inserimento nelle graduatorie, si vedrebbero invece in tal modo esclusi dalle graduatorie medesime.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 605 e comma 607, legge n. 296/2006, degli artt. 1366, 1374, 1375 e 2935 c.c., del d.P.R. 25 marzo 2014; degli artt. 3, 4, 35, 36, 51 e 97 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘ art. 11 Preleggi, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 7, d.P.R. 18 ottobre 2006, RAGIONE_SOCIALE‘ art. 9, comma 20, D.L. n. 70/2011, conv. con legge n. 106
del 2011 ; RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 7, d.P.R. n. 328/1998, nonché la violazione del principio comunitario di non discriminazione e accesso al lavoro; la violazione del principio di parità di trattamento e del principio del legittimo affidamento.
I ricorrenti criticano la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha affermato che il diniego opposto dal RAGIONE_SOCIALE all’inserimento dei ricorrenti medesimi in GAE costituiva mero inadempimento che non giustificava la mancata formulazione da parte di questi ultimi RAGIONE_SOCIALEa richiesta di inserimento.
Muovendo, ulteriormente, rilievi alla decisione del Consiglio di Stato A.P. n. 11/2017, i ricorrenti, in sintesi, deducono di non aver potuto presentare domanda di inserimento in quanto il RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta di atti ministeriali illegittimi, negava valore abilitante del diploma di maturità magistrale.
Avrebbe, pertanto, errato la decisione impugnata sia a non disapplicare gli atti ministeriali medesimi sia a negare valenza erga omnes alla decisione del Consiglio di Stato 1973/2014 che ha annullato il D.M. 235/2015, laddove la Corte territoriale avrebbe dovuto invece riconoscere -anche sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui alla legge n. 296/2006, al D.L. n. 70/2011 ed al D.L. 216/2001 il diritto dei ricorrenti all’iscrizione .
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si sollecita questa Corte, in subordine, a sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt.: 1, comma 605, lett. c), legge n. 296/2006; 9, commi 20 e 21-bis, D.L. n. 70/2011 e 14, comma 2-ter, D.L. n. 216/2011 per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 51 e 97 Cost.
I motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro connessione logica e giuridica, non possono trovare accoglimento, perché il dispositivo di rigetto RAGIONE_SOCIALEe originarie domande è conforme al
principio di diritto enunciato da Cass. n. 3830/2021 e da successive pronunce conformi (Cass. n. 4905/2021, Cass. n. 12346/2021, Cass. n. 12347/2021, Cass. n. 35571/2021, Cass. n. 42000/2021) che, pervenendo alle medesime conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 11/2017, n. 4/2019 e n. 5/2019) hanno affermato che «il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’art. 1, comma 605, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296/2006».
Con le richiamate decisioni, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., ricostruito il quadro normativo nel quale si collocano l’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323/1998, che riconosce al diploma magistrale ‘valore legale e abilitante all’insegname nto nella scuola elementare’ , e l’art. 1, comma 605, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296/2006, nella parte in cui consente l’inserimento dei docenti già in possesso di abilitazione, si è, in sintesi osservato che:
il solo possesso del diploma magistrale non era mai stato titolo sufficiente per la partecipazione ai concorsi per titoli previsti dal d.lgs. n. 297/1994, poi trasformati nelle graduatorie permanenti, e, quanto al reclutamento, il d.P.R. n. del 1998 aveva limitato alla partecipazione ai concorsi per titoli ed esami il riconoscimento del titolo, perché il valore da conservare era quello ‘attuale’ ed era stato disposto solo per non mortificare le aspettative nate nel previgente sistema;
ai diplomati magistrali che potevano far valere unicamente il titolo di s tudio il legislatore aveva consentito l’iscrizione solo nelle graduatorie di circolo o di istituto, finalizzate al conferimento RAGIONE_SOCIALEe supplenze temporanee;
la clausola di riserva contenuta nella legge n. 296/2006 non può essere estesa fino a ricomprendervi un titolo che, seppure abilitante all’insegnamento, non era stato ritenuto sufficiente per l’iscrizione nelle graduatorie, atteso che la stessa era chiaramente finalizzata, non ad estendere la platea dei soggetti aventi titolo all’iscrizione, bensì a preservare le aspettative di coloro i quali, confidando nel mantenimento del sistema pregresso, avessero già affrontato un percorso di studi per munirsi del titolo necessario all’inserimento nelle GAE;
in particolare l’espressione «docenti già in posses so del titolo di abilitazione» non può essere avulsa dall’intero contesto né si può svalutare il tenore letterale RAGIONE_SOCIALE‘ incipit RAGIONE_SOCIALEa clausola che non si esprime in termini attributivi di un diritto in precedenza non riconosciuto, bensì «fa salvi» gli inserimenti RAGIONE_SOCIALEe categorie di docenti poi tassativamente indicate, ossia di quei docenti che, ove la trasformazione non fosse avvenuta, avrebbero avuto il titolo necessario per richiedere l’iscrizione in occasione RAGIONE_SOCIALEe operazioni di periodico aggiornamento;
la sentenza del Consiglio di Stato n. 1963/2015, che ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva l’inserimento dei diplomati magistrali, non produce effetti erga omnes perché il decreto, emanato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del decreto n. 123/2000, ossia di una fonte normativa subprimaria, non ha natura regolamentare, sia perché privo dei requisiti richiesti dall’art. 17, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 400/1988, sia in quanto, essendo rivolto a disciplinare le operazioni di aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe graduatorie ad esaurimento, è privo dei caratteri RAGIONE_SOCIALE‘astrattezza, RAGIONE_SOCIALEa generalità e RAGIONE_SOCIALE‘innovatività, si rivolge a soggetti determinati o facilmente determinabili ed è destinato ad esaurire i suoi effetti una volta concluse le procedure disciplinate dall’atto amministrativo;
l’eccezione al principio RAGIONE_SOCIALE‘efficacia inter partes del giudicato si giustifica in ragione RAGIONE_SOCIALE‘inscindibilità RAGIONE_SOCIALE‘annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo sicché l’estensione riguarda solo l’effetto caducatorio e non concerne, invece, gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espand ersi la regola generale fissata dall’art 2909 c.c. (negli stessi termini Cass. n. 21000/2019), sicché sull’annullamento del decreto i diplomati magistrali non possono fare leva per ottenere dal giudice ordinario una pronuncia di accertamento del diritto so ggettivo all’iscrizione, insussistente sulla base RAGIONE_SOCIALEa normativa di legge;
l’interpretazione data alla clausola di salvaguardia dettata dall’art. 1, comma 605, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296/2006 non contrasta con la clausola 5 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE perché le graduatorie di istituto o di circolo, nelle quali i diplomati magistrali potevano essere iscritti a prescindere da titoli ulteriori, sono state pensate dal legislatore come strumento per la copertura RAGIONE_SOCIALEe supplenze temporanee, rispetto alle quali non si può porre una questione di reiterazione abusiva, per le ragioni indicate da questa Corte a partire da Cass. n. 22552/2016 e prima ancora dalla Corte di Giustizia, con la sentenza 26.11.2014 nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, COGNOME ed altri contro RAGIONE_SOCIALE;
h) il legislatore con la legge n. 124/1999 e con il regolamento adottato con D.M. n. 201/2000 ha dato prevalenza, nel conferimento di tutte le tipologie di supplenze, all’iscrizione nelle graduatorie permanenti, prevedendo, solo come eccezionale e del tutto residuale, la possibilità di utilizzare per le supplenze annuali le graduatorie di istituto, sicché tutte le considerazioni svolte dai ricorrenti finiscono per fondarsi su un presupposto assolutamente indimostrato, ossia il carattere abusivo RAGIONE_SOCIALEa reiterazione dei contratti a termine stipulati con i diplomati
magistrali che, non essendo in re ipsa secondo il sistema, non può essere apprezzato ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esegesi RAGIONE_SOCIALEa normativa RAGIONE_SOCIALEa quale si discute in questa sede;
i) non si ravvisa la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 n. 2 del Trattato sull’Unione Europea, del Regolamento CEE n. 1612 del 1968 e degli artt. 12 e 39 CE posto che il diritto eurounitario non limita la facoltà degli Stati membri di stabilire i requisiti necessari per l’accesso all’impiego, ove gli stessi non operino alcun trattamento differenziato fondato sulla cittadinanza; potendosi aggiungere, in questa sede, che parimenti non si pone questione di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, valendo, in punto di rinvio pregiudiziale c.d. interpretativo i principi fissati da CGUE (a partire dalla sentenza 6 ottobre 1982, causa C283/81, Cilfit ), e cioè, in sintesi, che non è sufficiente che una parte sostenga che la controversia verte su una qu estione d’interpretazione del diritto UE perché l’organo giurisdizionale interessato – anche se di ultima istanza – sia tenuto a considerare che sussiste una questione da sollevare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 267 TFUE (da ultimo CGUE, ord. 14 novembre 2013, causa C-257/13, Mlamali , punto 23);
l) la ritenuta insussistenza del diritto all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento è assorbente rispetto alle ulteriori questioni RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto medesimo e RAGIONE_SOCIALEa possibilità di richiedere, ora per allora ed a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, l’inclusione nella graduatoria, pur in difetto di domanda presentata in occasione del primo aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe graduatorie successivo alla loro trasformazione.
4. A detti argomenti, ribaditi in motivazione, Cass. nn. 21850 e 21851 del 2022 hanno aggiunto che a diverse conclusioni non si può pervenire facendo leva sull’art. 4 del D.L. n. 87/2018, che ha ribadito la natura abilitante del diploma ed ha consentito la partecipazione al
concorso riservato anche ai docenti in possesso di «diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002».
Infat ti la ragione per la quale il diritto all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento è stato escluso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e da questa Corte non sta nella negazione del valore abilitante del diploma bensì nella ritenuta insufficienza di quel titolo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inclusione nelle graduatorie permanenti e nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa clausola di salvezza nei termini sopra precisati, rispetto ai quali nessun rilievo può avere la circostanza che, successivamente e ad altri fini, il legisla tore abbia equiparato il diploma conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 alla laurea in scienze RAGIONE_SOCIALEa formazione primaria.
I l Collegio intende dare continuità all’orientamento già espresso perché il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare tale indirizzo ermeneutico.
Al riguardo non rileva che la sentenza impugnata sia pervenuta al rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda sulla base di un diverso percorso argomentativo, muovendo dal presupposto, erroneo, del possesso da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente d i un titolo abilitante sufficiente per l’iscrizione .
Infatti la Corte di cassazione, in ragione RAGIONE_SOCIALEa funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione RAGIONE_SOCIALEa legge, può ritenere fondata o infondata la questione sollevata dal ricorso anche sulla base di argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti, perché l’esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti accertati nel giudizio di merito, come esposti nel ricorso e nella sentenza gravata, incontra come unico limite quello imposto dall’art. 112 c.p.c. (cfr. fra le tante Cass. n.
25223/2020; Cass. n. 27542/2019; Cass. n. 18775/2017; Cass. 11868/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Né può essere opposta alla Corte di Cassazione e costituire impedimento alla funzione nomofilattica la non contestazione su una questione che involge l’interpretazione di norme di diritto, perché il principio di non contestazione opera sul piano probatorio e riguarda il fatto storico, non già la sua qualificazione giuridica.
Parimenti, non può dedursi il formarsi di un giudicato in ordine al valore abilitante del titolo in virtù RAGIONE_SOCIALEa mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALEa statuizione di primo grado che tale valore abilitante ha affermato.
Il giudicato, infatti, si può formare solo in relazione ai capi RAGIONE_SOCIALEa sentenza completamente autonomi rispetto a quelli investiti dall’impugnazione, perché fondati su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno.
La suddetta autonomia non ricorre rispetto ai meri passaggi motivazionali oppure qualora, come accade nella fattispecie, venga in rilievo un presupposto necessario di fatto o di diritto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico RAGIONE_SOCIALEa decisione (cfr. fra le tante Cass. n. 27560/2020; Cass. n. 5552/2020; Cass. n. 24358/2018; Cass. n. 21566/2017; Cass. n. 726/2006).
6. quanto al terzo motivo di ricorso, lo stesso è inammissibile, avendo questa Corte reiteratamente affermato il principio per cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l’annullamento da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte, in quanto è riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale ben
potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall’interessato, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 14666 del 09/07/2020; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 9284 del 16/04/2018).
In via conclusiva la sentenza impugnata deve essere confermata, seppure con diversa motivazione ex art. 384, comma 2, c.p.c.
La novità, al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione del ricorso, RAGIONE_SOCIALEa questione giuridica e la complessità RAGIONE_SOCIALEa stessa giustificano l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 – Rv. 657198 – 05).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente, fra le parti, le spese del giudizio di legittimità
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla legge n. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell ‘adunanza camerale in data 14 febbraio