Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7515 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 7515 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9698/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , domiciliato ope legis in ROMA, INDIRIZZO, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO, dalla quale è rappresentato e difeso
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO) che le rappresenta e difende
Oggetto: Personale scolastico -Diplomati Magistrali -Inserimento GAE
R.G.N. 9698/2019
Ud. 02/03/2023 CC
NOME COGNOME
-intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 731/2018 depositata il 27/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 27 settembre 2018, la Corte d’appello di Messina ha accolto il gravame proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Messina che aveva respinto il ricorso delle appellanti, volto ad ottenere l’accertamento del diritto ad essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 per le classi di concorso TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato nell’ambito del piano straordinario di immissione in ruolo.
La Corte territoriale, infatti, ha accolto la domanda delle originarie ricorrenti, ordinando alle Amministrazioni interessate di disporre l’inserimento delle appellanti nella III fascia delle GAE dell’Ambito Territoriale della Provincia di Messina.
La Corte territoriale, in particolare, ha escluso che con l’art.1, comma 605, lett. c), L. 296/2006 sia stato individuato un termine perentorio di decadenza, rilevando che il D.M. 16 marzo 2007, attuativo di tale disposizione di legge, non aveva incluso i titolari del
nonché contro
-controricorrenti –
diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 tra i soggetti titolati ad ottenere l’iscrizione nelle GAE e che solo con il D.M. 325/2014 era stato riconosciuto il diritto dei soggetti nella condizione delle ricorrenti di ottenere l’iscrizio ne nelle GAE.
Ha quindi concluso il giudice del gravame che la trasformazione delle graduatorie in graduatorie ‘chi u se’ non era idonea ad impedire l’iscrizione dei soggetti che erano già in possesso del titolo abilitante, e cioè del diploma magistrale cons eguito entro l’anno scolastico 2001/2002.
La Corte, ulteriormente, ha richiamato la sentenza n. 1973/2015 con la quale il Consiglio di Stato ha annullato il D.M. 235/2014, concludendo nel senso dell’attualità dell’interesse delle originarie ricorrenti a co nseguire l’inserimento, evidenziando il pericolo di lesione dell’affidamento delle ricorrenti in caso di adozione di una diversa interpretazione.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina ricorre ora il RAGIONE_SOCIALE.
Resistono con controricorso NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME.
È rimasta intimata NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
Le controricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 605, L. 296/2006 e dell’art. 402, D. Lgs. 297/1994 .
Sulla scorta delle decisioni del Consiglio di Stato A.P. n. 11/2017 nonché delle ulteriori decisioni nn. 4/2019 e 5/2019, il ricorso critica la ricostruzione interpretativa seguita nella decisione impugnata, evidenziando il superamento delle conclusioni inizialmente assunte dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1973/2015 da parte della richiamata pronuncia dell’Adunanza Plenaria .
Il ricorso, quindi, contesta sia la tesi che l’annullamento del D.M. 235/2014 abbia spiegato effetti anche nei confronti delle odierne controricorrenti, sia la tesi che il diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 possa costituire di per sé titolo abilitante all’inse rimento nelle GAE.
2. Il ricorso è fondato.
Questa Corte, invero, intende dare continuità al principio di diritto enunciato da Cass. n. 3830/2021 e da successive pronunce conformi (Cass. n. 4905/2021, Cass. n. 12346/2021, Cass. n. 12347/2021, Cass. n. 35571/2021, Cass. n. 42000/2021) che, pervenendo alle medesime conclusioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 11/2017, n. 4/2019 e n. 5/2019), hanno affermato che il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006.
Con le richiamate decisioni, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., ricostruito il quadro normativo nel quale si collocano l’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323/1998, che riconosce al diploma magistrale ‘valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare’ , e l’art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006,
nella parte in cui consente l’inserimento dei docenti già in possesso di abilitazione, si è, in sintesi osservato che:
il solo possesso del diploma magistrale non era mai stato titolo sufficiente per la partecipazione ai concorsi per titoli previsti dal d.lgs. n. 297/1994, poi trasformati nelle graduatorie permanenti, e, quanto al reclutamento, il d.P.R. n. del 1998 aveva limitato alla partecipazione ai concorsi per titoli ed esami il riconoscimento del titolo, perch é il valore da conservare era quello ‘attuale’ ed era stato disposto solo per non mortificare le aspettative nate nel previgente sistema;
ai diplomati magistrali che potevano far valere unicamente il titolo di studio il legislatore aveva consentito l’i scrizione solo nelle graduatorie di circolo o di istituto, finalizzate al conferimento delle supplenze temporanee;
la clausola di riserva contenuta nella legge n. 296/2006 non può essere estesa fino a ricomprendervi un titolo che, seppure abilitante all ‘insegnamento, non era stato ritenuto sufficiente per l’iscrizione nelle graduatorie, atteso che la stessa era chiaramente finalizzata, non ad estendere la platea dei soggetti aventi titolo all’iscrizione, bensì a preservare le aspettative di coloro i quali, confidando nel mantenimento del sistema pregresso, avessero già affrontato un percorso di studi per munirsi del titolo necessario all’inserimento nelle GAE;
in particolare l’espressione «docenti già in possesso del titolo di abilitazione» non può es sere avulsa dall’intero contesto né si può svalutare il tenore letterale dell’ incipit della clausola che non si esprime in termini attributivi di un diritto in precedenza non riconosciuto, bensì «fa salvi» gli inserimenti delle categorie di docenti poi tassativamente indicate, ossia di quei docenti che, ove la
trasformazione non fosse avvenuta, avrebbero avuto il titolo necessario per richiedere l’iscrizione in occasione delle operazioni di periodico aggiornamento;
la sentenza del Consiglio di Stato n. 1963/2015, che ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva l’inserimento dei diplomati magistrali, non produce effetti erga omnes perché il decreto, emanato ai sensi dell’art. 14 del decreto n. 123/2000, ossia di una fonte normativa subprimaria, non ha natura regolamentare, sia perché privo dei requis iti richiesti dall’art. 17, comma 4, della legge n. 400/1988, sia in quanto, essendo rivolto a disciplinare le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, è privo dei caratteri dell’astrattezza, della generalità e dell’innovatività, si ri volge a soggetti determinati o facilmente determinabili ed è destinato ad esaurire i suoi effetti una volta concluse le procedure disciplinate dall’atto amministrativo;
l’eccezione al principio dell’efficacia inter partes del giudicato si giustifica in ragione dell’inscindibilità dell’annullamento dell’atto amministrativo sicché l’estensione riguarda solo l’effetto caducatorio e non concerne, invece, gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espand ersi la regola generale fissata dall’art 2909 c.c. (negli stessi termini Cass. n. 21000/2019), sicché sull’annullamento del decreto i diplomati magistrali non possono fare leva per ottenere dal giudice ordinario una pronuncia di accertamento del diritto so ggettivo all’iscrizione, insussistente sulla base della normativa di legge;
l’interpretazione data alla clausola di salvaguardia dettata dall’art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006 non contrasta con la clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE perché le graduatorie di istituto o di circolo, nelle quali i diplomati magistrali
potevano essere iscritti a prescindere da titoli ulteriori, sono state pensate dal legislatore come strumento per la copertura delle supplenze temporanee, rispetto alle quali non si può porre una questione di reiterazione abusiva, per le ragioni indicate da questa Corte a partire da Cass. n. 22552/2016 e prima ancora dalla Corte di Giustizia, con la sentenza 26.11.2014 nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, COGNOME ed altri contro RAGIONE_SOCIALE;
il legislatore con la legge n. 124/1999 e con il regolamento adottato con D.M. n. 201/2000 ha dato prevalenza, nel conferimento di tutte le tipologie di supplenze, all’iscrizione nelle graduatorie permanenti, prevedendo, solo come eccezionale e del tutto residuale, la possibilità di utilizzare per le supplenze annuali le graduatorie di istituto, sicché tutte le considerazioni svolte dai ricorrenti finiscono per fondarsi su un presupposto assolutamente indimostrato, ossia il carattere abusivo della reiterazione dei contratti a termine stipulati con i diplomati magistrali che, non essendo in re ipsa secondo il sistema, non può essere apprezzato ai fini dell’esegesi della normativa della quale si discute in questa sede;
non si ravvisa la violazione dell’art. 6 n. 2 del Trattato sull’Unione Europea, del Regolamento CEE n. 1612 del 1968 e degli artt. 12 e 39 CE posto che il diritto eurounitario non limita la facoltà degli Stati membri di stabilire i requisiti necessari per l’accesso all’impiego, ove gli stessi non operino alcun trattamento differenziato fondato sulla cittadinanza;
la ritenuta insussistenza del diritto all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento è assorbente rispetto alle ulteriori questioni della tempestività dell’esercizio del diritto medesimo e della possibilità di richiedere, ora per allora ed a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, l’inclusione nella graduatoria, pur in difetto di
domanda presentata in occasione del primo aggiornamento delle graduatorie successivo alla loro trasformazione.
A detti argomenti, ribaditi in motivazione, Cass. nn. 21850 e 21851 del 2022 hanno aggiunto che a diverse conclusioni non si può pervenire facendo leva sull’art. 4 del D.L. n. 87/2018, che ha ribadito la natura abilitante del diploma ed ha consentito la partecipazione al concorso riservato anche ai docenti in possesso di «diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002».
Infatti, la ragione per la quale il diritto all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento è stato escluso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e da questa Corte non sta nella negazione del valore abilitante del diploma bensì nella ritenuta insufficienza di quel titolo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie permanenti e nell’interpretazione della clausola di salvezza nei termini sopra precisati, rispetto ai quali nessun rilievo può avere la circostanza che, successivamente e ad altri fini, il legislatore abbia equiparato il diploma conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 alla laurea in scienze della formazione primaria.
In via conclusiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con conseguente rigetto, sulla scorta delle considerazioni già illustrate, della domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
6. La novità, al momento della presentazione del ricorso, della questione giuridica e la complessità della stessa giustificano l’integrale compensazione fra le parti delle spese del l’intero processo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Compensa integralmente fra le parti le spese del l’intero processo. Così deciso in Roma, nell ‘adunanza camerale in data 2 marzo