Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7507 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 7507 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29943/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ,
RAGIONE_SOCIALE X AMBITO RAGIONE_SOCIALE PROVINCIA SALERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
Oggetto: Personale scolastico -Diplomati Magistrali – Inserimento GAE
R.G.N. 29943/2018
Ud. 02/03/2023 CC
RAGIONE_SOCIALE, in
del legale rappresentante pro tempore persona ,
domiciliati ope legis in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso gli uffici dell’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO, dalla quale sono rappresentati e difesi
-intimati – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO SALERNO n. 134/2018 depositata il 13/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 marzo 2018, la Corte d’ Appello di Salerno, accogliendo l’appello principale proposto co ngiuntamente da: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE AMBITO RAGIONE_SOCIALE PROVINCIA SALERNO e RAGIONE_SOCIALE e disattendendo invece l’appello incidentale, ha riformato la sentenza del Tribunale di Salerno del 2 dicembre 2015, respingendo la domanda proposta -tra le altre – dall ‘ odierna ricorrente, volta ad ottenere l’accertamento del diritto delle stesse ad essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 per le classi di concorso TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato nell’ambito del piano straordinario di immissione in ruolo.
La Corte territoriale ha, in primo luogo, affermato la giurisdizione del giudice ordinario, osservando che le originarie ricorrenti avevano a zionato in via principale il diritto all’inserimento
nelle graduatorie, chiedendo solo in via incidentale la disapplicazione di atti amministrativi ritenuti illegittimi.
La Corte territoriale, poi, ha evidenziato che, con la trasformazione delle graduatori e permanenti in graduatorie ‘ad esaurimento’, avvenuta per effetto dell’art. 1, comma 606, lett. c) della legge finanziaria n. 296/2006, il legislatore ha «chiuso» in modo definitivo l’accesso alle graduatorie in parola, rendendo impossibile il rinnovo dell’iscrizione degli aspiranti in precedenza cancellati e, a maggior ragione, impedendo l’inserimento di soggetti che non avessero in precedenza mai presentato domanda di inclusione, con la sola eccezione delle categorie per le quali l’iscrizione era stata consentita per l’espressa volontà del legislatore di derogare alla regola generale, rimarcando che le odierne ricorrenti avevano presentato domanda di inclusione nelle GAE solo nell’anno 2015, a termini ampiamente scaduti.
La Corte territoriale ha evidenziato che le appellanti non potevano invocare la sentenza Cons. Stato 1973/2015 la quale aveva annullato il D.M. n. 235/2014, sia perché tale decisione non poteva in ogni caso superare il divieto normativo di nuovi inserimenti nelle GAE, sia in considerazione del successivo intervento del Consiglio di Stato che, con sentenza dell’Adunanza Plenaria 11/2017 aveva espressamente escluso che il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, costituisse titolo sufficiente per l’inserimento nelle GAE, legittimando il medesimo unicamente alla partecipazione alle sessioni di abilitazione all’insegnamento o ai concorsi per titoli ed esame a posti di insegnamento.
Per la cassazione della sentenza viene ora proposto ricorso da NOME COGNOME.
Sono rimasti intimati RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE X AMBITO RAGIONE_SOCIALE PROVINCIA SALERNO e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE PER LA RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, comma 7, d.P.R. 23 luglio 1988; 402, T.U. 16 aprile 1994, n. 297; dei D.M. 325/2014 e 495/2016; degli artt. 1, 2, 6, 13 e 14 della Convenzione EDU; della Direttiva 1999/70/CE.
Il ricorso denuncia una erronea interpretazione della Corte territoriale, argomentando che il valore abilitante del diploma magistrale discenderebbe da una serie di previsioni, e cioè dall’ art. 15, comma 7, d.P.R. 23 luglio 1988; dall’art. 402, T.U. 16 aprile 1994, n. 297, nonché dai D.M. 325/2014 e 495/2016.
Ne deriverebbe, prosegue il ricorso, che per i titoli conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 non verrebbe ad operare il limite di cui all”art. 1, comma 605, L. 296/2006.
Secondo la ricorrente, anzi, l’interpretazione seguita dalla Corte territoriale si porrebbe in contrasto con la Convenzione EDU e con la Direttiva 1999/70/CE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il rigetto delle originarie domande è conforme al principio di diritto enunciato da Cass. n. 3830/2021 e da successive pronunce conformi (Cass. n. 4905/2021, Cass. n. 12346/2021, Cass. n. 12347/2021, Cass. n. 35571/2021, Cass. n. 42000/2021) che, pervenendo alle medesime conclusioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 11/2017, n. 4/2019 e n. 5/2019) hanno affermato che il
possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docen te ed educativo istituite dall’art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006.
Con le richiamate decisioni, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., ricostruito il quadro normativo nel quale si collocano l’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323/1998, che riconosce al diploma magistrale ‘valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare’ , e l’art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006, nella parte in cui consente l’inserimento dei docenti già in possesso di abilitazione, si è, in sintesi osservato che:
il solo possesso del diploma magistrale non era mai stato titolo sufficiente per la partecipazione ai concorsi per titoli previsti dal d.lgs. n. 297/1994, poi trasformati nelle graduatorie permanenti, e, quanto al reclutamento, il d.P.R. n. del 1998 aveva limitato alla partecipazione ai concorsi per titoli ed esami il riconoscimento del titolo, perché il valore da conservare era quello ‘attuale’ ed era stato disposto solo per non mortificare le aspettative nate nel previgente sistema;
ai diplomati magistrali che potevano far valere unicamente il titolo di studio il legislatore aveva consentito l’iscrizione solo nelle graduatorie di circolo o di istituto, finalizzate al conferimento delle supplenze temporanee;
la clausola di riserva contenuta nella legge n. 296/2006 non può essere estesa fino a ricomprendervi un titolo che, seppure abilitante all’insegnamento, non era stato ritenuto sufficiente per l’iscrizione nelle graduatorie, atteso che la stessa era chiaramente finalizzata, non ad estendere la platea dei soggetti aventi titolo all’iscrizione,
bensì a preservare le aspettative di coloro i quali, confidando nel mantenimento del sistema pregresso, avessero già affrontato un percorso di studi per munirsi del titolo nece ssario all’inserimento nelle GAE;
in particolare l’espressione «docenti già in possesso del titolo di abilitazione» non può essere avulsa dall’intero contesto né si può svalutare il tenore letterale dell’ incipit della clausola che non si esprime in termini attributivi di un diritto in precedenza non riconosciuto, bensì «fa salvi» gli inserimenti delle categorie di docenti poi tassativamente indicate, ossia di quei docenti che, ove la trasformazione non fosse avvenuta, avrebbero avuto il titolo necessari o per richiedere l’iscrizione in occasione delle operazioni di periodico aggiornamento;
la sentenza del Consiglio di Stato n. 1963/2015, che ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva l’inserimento dei diplomati magistrali, non produce effetti erga omnes perché il decreto, emanato ai sensi dell’art. 14 del decreto n. 123/2000, ossia di una fonte normativa subprimaria, non ha natura regolamentare, sia perché privo dei requisiti richiesti dall’art. 17, comma 4, della legge n. 400/1988, sia in quanto, essendo rivolto a disciplinare le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, è privo dei caratteri dell’astrattezza, della generalità e dell’innovatività, si rivolge a soggetti determinati o facilmente determinabili ed è destinato ad esaurire i suoi effetti una volta concluse le procedure disciplinate dall’atto amministrativo;
l’eccezione al principio dell’efficacia inter partes del giudicato si giustifica in ragione dell’inscindibilità dell’annullamento dell’atto amministrativo sicché l’estensione riguarda solo l’effetto caducatorio e non concerne, invece, gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai
quali torna ad espandersi la regola generale fissata dall’art 2909 c.c. (negli stessi termini Cass. n. 21000/2019), sicché sull’annullamento del decreto i diplomati magistrali non possono fare leva per ottenere dal giudice ordinario una pronuncia di accertamento del diritto soggettivo all’iscrizione, insussistente sulla base della normativa di legge;
l’interpretazione data alla clausola di salvaguardia dettata dall’art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006 non contrasta con la clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE perché le graduatorie di istituto o di circolo, nelle quali i diplomati magistrali potevano essere iscritti a prescindere da titoli ulteriori, sono state pensate dal legislatore come strumento per la copertura delle supplenze temporanee, rispetto alle quali non si può porre una questione di reiterazione abusiva, per le ragioni indicate da questa Corte a partire da Cass. n. 22552/2016 e prima ancora dalla Corte di Giustizia, con la sentenza 26.11.2014 nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, COGNOME ed altri contro RAGIONE_SOCIALE;
il legislatore con la legge n. 124/1999 e con il regolamento adottato con D.M. n. 201/2000 ha dato prevalenza, nel conferimento di tutte le tipologie di supplenze, all’iscrizione nelle graduatorie permanenti, prevedendo, solo come eccezionale e del tutto residuale, la possibilità di utilizzare per le supplenze annuali le graduatorie di istituto, sicché tutte le considerazioni svolte dai ricorrenti finiscono per fondarsi su un presupposto assolutamente indimostrato, ossia il carattere abusivo della reiterazione dei contratti a termine stipulati con i diplomati magistrali che, non essendo in re ipsa secondo il sistema, non può essere apprezzato ai fini dell’esegesi della normativa della quale si discute in questa sede;
non si ravvisa la violazione dell’art. 6 n. 2 del Trattato sull’Unione Europea, del Regolamento CEE n. 1612 del 1968 e degli artt. 12 e 39 CE posto che il diritto eurounitario non limita la facoltà degli Stati membri di stabilire i requisiti necessari per l’accesso all’impiego, ove gli stessi non operino alcun trattamento differenziato fondato sulla cittadinanza;
la ritenuta insussistenza del diritto all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento è assorbente rispetto alle ulteriori questioni della tempestività dell’esercizio del diritto medesimo e della possibilità di richiedere, ora per allora ed a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, l’inclusione nella graduatoria, pur in difetto di domanda presentata in occasione del primo aggiornamento delle graduatorie successivo alla loro trasformazione.
A detti argomenti, ribaditi in motivazione, Cass. nn. 21850 e 21851 del 2022 hanno aggiunto che a diverse conclusioni non si può pervenire facendo leva sull’a rt. 4 del D.L. n. 87/2018, che ha ribadito la natura abilitante del diploma ed ha consentito la partecipazione al concorso riservato anche ai docenti in possesso di «diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002».
I nfatti la ragione per la quale il diritto all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento è stato escluso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e da questa Corte non sta nella negazione del valore abilitante del diploma bensì nella ritenuta insufficienza di quel titolo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie permanenti e nell’interpretazione della clausola di salvezza nei termini sopra precisati, rispetto ai quali nessun rilievo può avere la circostanza che, successivamente e ad altri fini, il legislatore abbia equiparato il
diploma conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 alla laurea in scienze della formazione primaria.
Il Coll egio intende dare continuità all’orientamento già espresso perché il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare tale indirizzo ermeneutico, con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, essendo rimasti intimati gli Enti evocati.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 – Rv. 657198 – 05).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla legge n. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell ‘adunanza camerale del 2 marzo 2023.