Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19713 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19713 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15964/2020 R.G. proposto da :
NOME, Sornatale NOME, rappresentati e difesi dall ‘AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) , in persona del RAGIONE_SOCIALE pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE , presso i cui Uffici, siti in Roma, INDIRIZZO, domiciliano
-controricorrenti- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1999/2019 depositata il 05/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda formulata dagli attuali ricorrenti e da altri
litisconsorti, i quali avevano agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto ad essere iscritti nella seconda fascia RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di istituto sul presupposto che ai diplomi conseguiti entro il 19 gennaio 2000 presso le RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE dovesse essere riconosciuto valore abilitante.
In sintesi, la Corte territoriale, nel rinviare per relationem ad altra propria pronuncia, ha posto in evidenza la diversità che intercorre fra titolo di studio valido ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accesso all’insegnamento e titolo abilitante.
Il ricorso domanda la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) , unitamente all’ RAGIONE_SOCIALE e all’ RAGIONE_SOCIALE, resistono con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si chiede di sollevare incidente di costituzionalità RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2, comma 1, lett. b), n. 7, del d.m. n. 353 del 2014, nella pRAGIONE_SOCIALE in cui non prevede il titolo RAGIONE_SOCIALE quale titolo equiparato all’abilitazione all’insegnamento al pari del diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, denunciando la violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
1.1. Il motivo, nei termini formulati, è inammissibile perché il giudizio di legittimità costituzionale non può avere ad oggetto atti diversi da quelli aventi forza di legge, dovendosi, pertanto, escludere la possibilità di apprezzare la denunciata questione in riferimento al decreto ministeriale indicato nella rubrica del motivo, in dispRAGIONE_SOCIALE, peraltro, la chiara diversità RAGIONE_SOCIALEe situazioni poste a confronto, onde va comunque esclusa la prospettata disparità di trattamento.
Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 508 del 1999. In pRAGIONE_SOCIALEcolare, si sostiene che la Corte territoriale ha errato nell’interpretare la disposizione in questione che, ad avviso dei ricorrenti, riconoscerebbe ai diplomi accademici ‘ di vecchio
ordinamento ‘ non solo il valore di titolo di studio ma anche quello di titolo abilitante.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 107, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012 in combinato disposto con l’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 508 del 1999. Si torna a sostenere che il legislatore, con la predetta disposizione, avrebbe confermato l’equiparazione del diploma RAGIONE_SOCIALE di vecchio ordinamento al titolo abilitante.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati, in continuità con quanto già affermato da questa Corte in adesione all’orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza amministrativa (Cass. Sez. L., 05/05/2025, n. 11722), con motivazione qui richiamata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c.
Infatti, nel ricostruire ad altri fini la complessa legislazione che nel tempo ha diversamente disciplinato i requisiti richiesti per l’assunzione a tempo indeterminato dei docenti RAGIONE_SOCIALEa scuola statale, questa Corte ha sempre rimarcato la giuridica diversità fra titolo di studio e titolo abilitante (cfr. Cass. Sez. L, 15/02/2021, n. 3830; Cass. Sez. L, 11/05/2021, n. 12424; Cass. Sez. L, 15/03/2024, n. 7084); tale diversità è stata evidenziata anche dal giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi che, nell’escludere la equiparabilità del d ottorato di RAGIONE_SOCIALE alla abilitazione all’insegnamento, ha sottolineato che il primo attiene, al pari del titolo di studio, alla preparazione, in questo caso più avanzata, nell’ambito del settore scientifico -disciplinare di riferimento, l’altra, invece, al le «competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l’autonomia RAGIONE_SOCIALEe istituzioni scolastiche.» (Corte Cost. n. 130 del 2019).
La medesima distinzione è stata tenuta presente anche dal legislatore allorquando, con la legge n. 508 del 1999 di «Riforma RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, degli RAGIONE_SOCIALE, dei RAGIONE_SOCIALE e degli RAGIONE_SOCIALE», ha disciplinato
la validità dei diplomi cosiddetti di ‘ vecchio ordinamento ‘ ed ha previsto, al comma 1, che «I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all ‘ RAGIONE_SOCIALEcolo 1, in base all ‘ ordinamento previgente al momento RAGIONE_SOCIALE ‘ entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico mantengono la loro validità ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ accesso all ‘ insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione», al comma 2 che «Fino all ‘ entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, compresi quelli rilasciati prima RAGIONE_SOCIALEa data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, hanno valore abilitante per l ‘ insegnamento RAGIONE_SOCIALE ‘ educazione RAGIONE_SOCIALEle nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio».
Il tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa disposizione è assolutamente chiaro nel senso di riconoscere valore abilitante all’insegnamento RAGIONE_SOCIALE‘educazione RAGIONE_SOCIALEle ai soli diplomi conseguiti all’esito del corso di didattica RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (ai quali si riferisce anche la clausola di salvaguardia inserita nella legge n. 296 del 2006), mentre per gli altri diplomi è affermata la perdurante validità ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accesso all’insegnamento (che il nostro sistema scolastico consente anche ai non abilitati che possono essere destinatari di supplenze) ed alle scuole di specializzazione.
A sua volta il d.m. n. 249 del 2010, nel dettare in sede regolamentare la disciplina RAGIONE_SOCIALEa formazione iniziale degli insegnanti RAGIONE_SOCIALEa scuola statale, ha previsto, all’art. 9, un percorso formativo per l’insegnamento RAGIONE_SOCIALEe materie RAGIONE_SOCIALE che si RAGIONE_SOCIALEcola in due fasi comportanti: «a) il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato e con prova di accesso al relativo corso; b) lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo RAGIONE_SOCIALE ‘ esame con valore abilitante, disciplinati dall ‘ RAGIONE_SOCIALEcolo 10».
L’abilitazione, dunque, si consegue solo al termine del tirocinio formativo, successivo e distinto rispetto al conseguimento del titolo accademico di secondo livello.
Analogamente l’art. 2 -ter del d.lgs. n. 59 del 2017, nel prevedere che «L ‘ abilitazione all ‘ insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito RAGIONE_SOCIALEo svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento RAGIONE_SOCIALEa prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALEcolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento RAGIONE_SOCIALEa laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma RAGIONE_SOCIALE ‘ alta formazione RAGIONE_SOCIALEstica, RAGIONE_SOCIALEle e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.», ancora una volta distingue dalla laurea magistrale e dal diploma di alta formazione RAGIONE_SOCIALEstica il titolo abilitante, che costituisce un posterius rispetto ai primi e richiede requisiti ulteriori.
Con questo quadro normativo va, dunque, armonizzata la previsione, contenuta nell’art. 1, comma 107, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, secondo cui «i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima RAGIONE_SOCIALE ‘ entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del RAGIONE_SOCIALE sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge.»
La norma invocata non prevede affatto il valore abilitante dei diplomi in questione ma stabilisce unicamente l’equipollenza ai diplomi accademici di secondo livello, ai medesimi fini che il comma 102 indica per l’analoga equipollenza sancita in relazione ai titoli rilasciati dalle istituzioni RAGIONE_SOCIALE succe ssivamente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 508 del 1999 (recita, infatti, il comma 102: Al fine di valorizzare il sistema RAGIONE_SOCIALE ‘ alta formazione RAGIONE_SOCIALEstica e RAGIONE_SOCIALEle e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo RAGIONE_SOCIALE ‘ ammissione ai pubblici concorsi per l ‘ accesso alle qualifiche funzionali
del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso nonché per l ‘ accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle RAGIONE_SOCIALE, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti pRAGIONE_SOCIALE del sistema RAGIONE_SOCIALE ‘ alta formazione e specializzazione RAGIONE_SOCIALEstica e RAGIONE_SOCIALEle di cui all ‘ RAGIONE_SOCIALEcolo 2, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle RAGIONE_SOCIALE appRAGIONE_SOCIALEnenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007).
Va, pertanto, escluso il valore abilitante del titolo in possesso dei ricorrenti, valore che è stato costantemente e ripetutamente negato anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. fra le tante Cons. RAGIONE_SOCIALE n. 895 del 2024; Cons. RAGIONE_SOCIALE n. 177 del 2021; Cons. RAGIONE_SOCIALE n. 949 del 2019).
Con il quarto motivo (numerato come n. 5) si ripropongono le eccezioni e le richieste avanzate nei giudizi di primo e secondo grado disattese dai giudici di RAGIONE_SOCIALE.
5.1. La censura, nei termini dedotti, è inammissibile.
Infatti, il ricorso in cassazione, quale impugnazione a critica vincolata, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di RAGIONE_SOCIALE, né essendo al riguardo sufficiente un ‘ affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (così, fra molte, Cass. Sez. 6-1, 24/02/2020, n. 4905). Pertanto, il mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALEe questioni sollevate nei gradi di RAGIONE_SOCIALE doveva essere dedotto con uno specifico vizio di violazione di norma processuale o sostanziale, fra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c.
Con il quinto mezzo (numerato come n. 6) si denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALEe tariffe professionali , chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del doppio grado, in relazione ai vizi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
6.1. La doglianza è palesemente inammissibile perché prospetta il vizio del regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese solo come conseguente all’asserita fondatezza del ricorso.
In definitiva il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da pRAGIONE_SOCIALE dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALEcolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2025.