Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 461 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 461 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
Oggetto:
Regolamento necessario di competenza provvedimento diniego sospensione giudizio ex art. 295 c.p.c.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29470/2022 R.G. proposto da COGNOME rappresentata e difesa, con procura speciale a margine del ricorso ex art. 47 c.p.c., dal l’ Avv. COGNOME del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’ Avv. NOME COGNOME del foro di Roma, con procura speciale allegata in calce a ‘scritti difensivi ex art. 47, comma 5 c.p.c. ed
elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del difensore;
-controricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato – avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Roma resa nel processo civile n. 57778/2018 il 19 novembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Osserva in fatto e in diritto
Ritenuto che:
– il Tribunale di Roma, con ordinanza del 19 novembre 2022, notificata il successivo 21 novembre 2022, resa nel giudizio introdotto da NOME COGNOME nei confronti del Ministero della giustizia e di NOME COGNOME con il quale proponeva accertamento di legittimità del mandato a lei rilasciato dall’ultimo, R.G. n. 57778/2018 – cui era stato riunito il procedimento R.G. n. 83226/2018 instaurato dallo stesso Ministero, nel quale veniva proposta querela di falso avverso il medesimo mandato, con adesione del NOME respingeva l’istanza di sospensione ex art. 295 c.p. c. rispetto al procedimento penale di accertamento della falsità dell’atto per non essere l’art. 75 c.p.p. vigente espressione del principio di
pregiudizialità necessaria del giudizio penale rispetto al giudizio civile, in mancanza dei presupposti normativi per la sospensione del processo civile, giacchè nell’ambito civile la querela mirava a provare la non corrispondenza al vero del documento impugnato, mentre in quello penale mirava a verificare se l’imputato di falso fosse o meno colpevole del reato ascritto;
avverso questa ordinanza propone ricorso ex art. 47 c.p.c. l ‘originaria attrice , affidato ad un unico motivo, cui resiste il NOME con memoria difensiva;
il Ministero della giustizia è rimasto intimato;
-il Pubblico Ministero presso la Corte, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha formulato le sue conclusioni, a norma dell’art. 380-ter c.p.c., nel senso del l’inammissibilità del regolamento;
-entrambe le parti hanno anche depositato memorie illustrative in prossimità dell’adunanza camerale .
Atteso che:
-con l’unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi degli artt. 39, 221 e 295 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la illegittimità della statuizione di rigetto dell’eccezione di litispendenza e di omessa sospensione del giudizio per essersi il Samir costituito parte civile nei procedimenti penali pendenti avanti il Tribunale di Firenze (R.G. nn. 532/2018 e 897/2018) e dinanzi al Tribunale di Perugia (R.G. nn. 2645/2016 e 1052/2017), tutti accertamenti diretti a verificare
non solo la rispondenza al vero delle sottoscrizioni apposte sui mandati alle liti per i giudizi di equa riparazione, ma soprattutto l’identificazione dell’autore del falso per assoggettarlo alle pene stabilite dalla legge, tenuto conto dell’efficacia propria della sentenza penale sul giudizio civile ai sensi dell’art. 654 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, comma 1 n. 1) c.p.c., come pure rilevato dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.
Ancora di recente questa Corte ha affermato che “l’ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 dello stesso codice, essendo ciò escluso dalla formulazione letterale di quest’ultima norma, dalla «ratio» di essa (quella, cioè, di assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dall’impossibilità di accedere ad un’interpretazione analogica della norma, dato il suo carattere eccezionale” (così Cass. 7 marzo 2017 n. 5645; in senso conforme Cass. 28 settembre 2020 n. 20344). Principio che è stato ritenuto conforme a Costituzione laddove l’art. 42 c.p.c. esclude l’assoggettabilità al regolamento di competenza del provvedimento che neghi la necessità della sospensione del giudizio, “in quanto la proponibilità del regolamento di competenza avverso il provvedimento che dichiara la sospensione si fonda sull’esigenza di assicurare un controllo
immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecare un irrimediabile pregiudizio alla parte che ne contesta la fondatezza, mentre, nell’ipotesi di rigetto della richiesta di sospensione, l’illegittimità del provvedimento può utilmente dedursi con l’impugnazione della sentenza resa all’esito del processo e, ove ritenuta sussistente, determina la riforma o la cassazione della sentenza resa in violazione delle norme sulla sospensione necessaria” (così, in motivazione, Cass. 4 dicembre 2019 n. 31294). Né può mutare tale conclusione alla luce dell’art. 111 Cost. quale parametro di riferimento costituzionale, ‘ atteso che il differente trattamento dell’ordinanza di rigetto della sospensione rispetto a quella di accoglimento si fonda sulla diversità di effetti che l’ordinanza stessa determina e sull’esigenza di privilegiare il principio della durata ragionevole del processo, del pari consacrato dall’art. 111 Cost., che rischierebbe di essere esposto ad un non lieve pregiudizio ove l’ordinamento non apprestasse un sollecito rimedio per assicurare l’immediata verifica della legittimità dell’ordinanza che abbia disposto la sospensione per pregiudizialità” (così Cass n. 31294/2019, cit.).
Del resto, la disciplina codicistica relativa alla assoggettabilità a regolamento di competenza del solo provvedimento che disponga la sospensione del giudizio risponde alla necessità di realizzare un contemperamento tra l’ esigenza di tutelare il diritto di accesso ad un giudice e quella per cui la durata del processo non deve andare a danno dell’attore, al quale deve essere assicurata una pronuncia di merito, a “garanzia di
effettività della tutela ex art. 24 Cost. (Cass. 5 aprile 2018 n. 8422), per essere comunque assicurata la possibilità di un sindacato su tale decisione, unitamente alla pronuncia sul merito; diversamente si profilerebbe un inutile dispendio di energie processuali.
In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Sulle spese del regolamento provvederà lo stesso Tribunale di Roma avanti al quale le parti vanno rimesse.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P . Q . M .
La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza e rimette al giudice del merito anche la decisione sulle spese di questo giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 26 giugno 2023.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME