Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16420 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16420 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14395/2024 R.G. proposto da :
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOMEricorrente- contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DI VIBO VALENTIA, QUESTURA DI VIBO VALENTIA,
-intimati- avverso PROVVEDIMENTO di GIUDICE COGNOME VALENTIA n. 2485/2024 depositata il 10/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’odierno ricorrente , cittadino del Gambia afferma di essere giunto in Italia nel 2017 e che – in ragione dell’asserita integrazione raggiunta nel paese di accoglienza dopo la lunga permanenza -aveva presentato presso la questura di Vibo Valentia in data 22.12.2022 istanza di protezione speciale allegando tutta la documentazione attestante il grado di integrazione raggiunto in particolare sotto l’aspetto lavorativo; detta stanza, tuttavia, non era mai stata valutata dalla Questura né dalla Commissione Territoriale di Crotone, probabilmente – asserisce il ricorrente perché mai trasmessa da parte della Questura. In data 27.4.2023 depositava nuova istanza di protezione speciale ex art. 19 co. 1.2 TUI presso la Questura di Vibo Valentia. Su tale nuova domanda (e non sulla prima che era corredata da copiosa documentazione) la Commissione Territoriale di Crotone, in data 23.11.2023 aveva espresso parere negativo. Pertanto, in data 9.5.2024 il Questore della provincia calabra notificava il provvedimento di rigetto del rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ed il contestuale provvedimento prefettizio di espulsione, seguito dagli atti esecutivi di accompagnamento coatto alla frontiera. Perciò non erano stati concessi al ricorrente i termini di legge per impugnare detto provvedimento di rigetto del questore innanzi al Tribunale competente e proporre la richiesta di sospensiva del provvedimento emesso , giacché l’autorità di polizia lo prelevava il 10.5.2024 presso l’abitazione per condurlo presso gli uffici della Questura per la convalida del decreto di accompagnamento immediato alla frontiera con relativa richiesta di autorizzazione alla temporanea permanenza in locali a disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza fino alla definizione del procedimento di convalida e per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’effettivo allontanamento a mezzo di espatrio, che veniva eseguito all’esito della convalida -l’11.5.2024.
Il GdP, ha convalidato il provvedimento di accompagnamento emesso dal Questore in esecuzione del provvedimento prefettizio di espulsione considerando che: a) il medesimo era stato notificato al destinatario in data 09.05.2024 stesso unitamente al decreto prefettizio; b) la richiesta di convalida era stata depositata nei termini; c) la difesa nonché l’interessato erano stati immediatamente avvisati della convocazione presso questo l’ Ufficio « mediante l’invio a mezzo PEC del decreto di fissazione di udienza e di tutta la documentazione pertinente al fine di poter espletare la propria difesa compiutamente »
-L’odierno ricorrente propone sette motivi di cassazione avverso il decreto del Giudice di Pace di Vibo Valentia di convalida del provvedimento accompagnamento coattivo alla frontiera emesso dal Questore di Vibo Valentia ex art. 13 comma 5-bis D. L.vo 286/98.
4.Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Vibo Valentia sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il primo motivo di ricorso, rubricato « Divieto di espulsione e domanda di protezione speciale », non indica alcun vizio di legittimità né contiene alcuna indicazione di violazione di norma di legge; con esso il ricorrente lamenta la mancata acquisizione al fascicolo telematico del parere negativo emesso dalla C.T., circostanza che, a suo dire, varrebbe a rendere illegittima la convalida avversata, in quanto carente sotto il profilo motivazionale e fondata « su un procedimento carente di documentazione essenziale ».
1.1- Il motivo è inammissibile. Costituisce, infatti, principio fermo di questa Corte (cfr., tra le altre, di recente Cass. n.17224 del 18/08/2020) che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, il quale, per il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.,
richiede, per ogni motivo, l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto, nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia. Nel caso in esame, anche a voler ritenere che il ricorrente intenda sottoporre alla Corte una censura alla motivazione, non è dato comprendere sotto quale profilo di legittimità detta censura sia mossa, tanto più necessaria alla luce del principio noto e consolidato per cui infatti, l’attuale testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., al quale è soggetto il ricorso, ha ridotto al «minimo costituzionale» il sindacato di legittimità sulla motivazione (v. Cass. Sez. U n. 8053-14).
Con il secondo motivo rubricato « Violazione di legge, dell’art. 32, co.4, D.Lgs. 25/2008 », il ricorrente lamenta che l’espulsione sia stata eseguita senza attendere la scadenza del termine di 15 giorni, a disposizione del ricorrente, per proporre ricorso innanzi al Tribunale competente e presentare istanza di sospensiva.
2.1- Il motivo è fondato.
Il Questore di Vibo Valentia in data 9.5.2024, vista l’istanza presentata il 27.4.2023 dal ricorrente teso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 TUI e verificato che la Commissione Territoriale di Crotone in data 10.11.23 aveva ritenuto che « nel caso di specie non esistono fondati motivi per ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare così come previsto al comma 1.1 terzo e quarto periodo dell’articolo 19 DLGS286 98 in quanto richiedente in Italia dal 2017 ha documentato esclusivamente la propria situazione abitativa e la propria esperienza lavorativa ma limitatamente all’annualità 2023 senza indicare ulteriori elementi », ed emesso, quindi, parere contrario al rilascio di un permesso di
soggiorno per protezione speciale, ha decretato il rigetto dell’istanza del rilascio del permesso di soggiorno.
2.2 – Il ricorrente -come detto poco sopra – deduce che nel dicembre 2022 (vigente il d.l. n. 130 del 2020) aveva già inoltrato tramite il difensore, richiesta di protezione speciale, corredata da tutti i documenti necessari alla Questura di Vibo Valentia, richiesta che non era mai stata presa in considerazione, rimanendo dunque sospesa, non essendoci stati pareri negativi o positivi. Deduce altresì che, poiché si era recato più volta in Questura per chiedere informazioni, la Questura, invece di valutare la domanda inviata nel mese di dicembre 2022 a mezzo PEC dal suo difensore, aveva acquisito in data 27.04.2023 (dopo, quindi, l’emanazione del c.d. decreto Cutro) una nuova domanda, che aveva poi inoltrato alla CT; di conseguenza – si afferma nel ricorso – la domanda era stata protocollata come proposta ad aprile 2023 non a dicembre 2022, ed era stata esaminata di conseguenza , con l’effetto che era stata respinta sulla base del parere negativo della CT (atto endoprocedimentale relativo alla richiesta rivolta al Questore).
2.3- La procedura che è stata seguita nella specie, è quella regolata dall’art. 19 comma 1.2 d.lgs 286/98 nella versione anteriore all’entrata in vigore della l.5.maggio 2023 n. 50 (di conversione del c.d. Decreto Cutro, d.l. n. 20 del 10.3.2023), ove, per quanto di interesse, era stabilito che: « nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale ».
Perciò è fondata la doglianza relativa alla violazione dell’art. 32 quarto comma d.lgs 25/2008 poiché non sarebbe stato atteso -prima di decretare l’espulsione e di provvedere all’accompagnamento coattivo previo relativo funzionale trattenimento – il termine di 15 giorni dal rigetto della richiesta da parte del Questore, giacché, ai sensi della norma predetta, la decisione di diniego di protezione (in tal caso del Questore, rispetto alla quale il provvedimento della CT costituisce solo atto endoprocedimentale, non suscettibile di autonoma impugnazione) non può avere immediata attuazione attraverso l’accompagnamento coatto alla frontiera per l’espulsione, poiché solo « alla scadenza del termine per l’impugnazione » sorge « l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale ».
3. L’accoglimento del secondo motivo assorbe l’interesse alla valutazione degli altri motivi di censura, giacché il provvedimento del GdP va cassato senza rinvio: (i) del terzo motivo, con cui il ricorrente censura la decisione del GdP nella parte in cui non rilevava la nullità del decreto di espulsione derivata dal fatto che il provvedimento o è stato redatto in italiano e tradotto in inglese senza accertare se la lingua fosse conosciuta dal ricorrente, così come il settimo motivo di gravame che si fonda sulla mancata traduzione degli atti e sull’assenza di interprete poiché il ricorrente non risultava conoscere la lingua italiana; (ii) il quarto motivo che denuncia una carenza motivazionale in ragione dell’assenza del parere della Commissione Territoriale, atto endoprocedimentale che « avrebbe dovuto spiegare e motivare, sulla base di quanto depositato dal ricorrente in fase di richiesta di protezione speciale, i motivi per i quali avrebbe poi pronunciato diniego »; (iii) il quinto con cui il ricorrente censura l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento; (iv) il sesto motivo con cui il ricorrente denuncia violazione del diritto di difesa ex art. 24 della
Costituzione, limitandosi a trascrivere il dettato normativo di cui all’art. 24 Cost., senza ulteriore sviluppo del motivo.
4.- In conclusione il ricorso va accolto cn decisione nel merito ed annullamento del provvedimento impugnato, essendone esauriti gli effetti.
5. -Quanto alle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022).
Pertanto, poiché la parte ricorrente è (tutt’ora) ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito annulla il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª