Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35159 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 35159 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11647-2021 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 417/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/11/2020 R.G.N. 708/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
Oggetto
R.G.N. 11647/2021
COGNOME
Rep.
Ud.26/11/2024
CC
del 26/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 30.11.20 la corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza del tribunale di Padova del 2018, che aveva rigettato la domanda dell’indennità disoccupazione a seguito di dimissioni per giusta causa dovuta a trasferimento a unità oltre 50 km di distanza.
In particolare, ha rilevato la corte territoriale che il lavoratore non aveva contestato le ragioni produttive alla base del trasferimento e che perciò le dimissioni non potevano ritenersi per giusta causa; ha aggiunto che la conciliazione sindacale intervenuta dopo alcuni giorni dalle dimissioni avevano riguardato rapporto già cessato e comunque prevedevano un incentivo all’esodo in cambio di rinuncia a pretese del rapporto di lavoro.
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per tre motivi, cui resiste l’Inps con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 3 decreto legislativo 22/15 nonché 19 20 e 25 decreto legislativo 150/15 e 6 Dm 10.4.18, per avere la corte territoriale trascurato che l’offerta lavorativa era congrua solo se la sede di lavoro fosse distante inferiore agli 80 km.
Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 3 comma 2 decreto legislativo 22 del 15 nonché 1175 e 1375 c.c., per avere trascurato la corte territoriale che l’Inps con varie sue circolari ha riconosciuto la giusta causa in caso di risoluzione consensuale per una sede al trasferimento superiore agli 80
Km.
Il terzo motivo deduce violazione dell’articolo 3 decreto legge 22/15 e propone questioni di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 3 e 38 Cost., per contrasto tra la disciplina delle dimissioni e del rifiuto dell’occupazione.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Essi sono infondati.
L’art. 3 co. 2 prevede espressamente che ‘ la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa’.
Ciò posto, il Collegio evidenzia che l’assenza di giusta causa in relazione alla cessazione del rapporto lavorativo di che trattasi è stata accertata dalla corte d’appello; tale accertamento è accertamento di fatto, tipicamente di merito, insindacabile in sede di legittimità (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 1542 del 11/02/2000, Rv. 533750 -01 e Sez. L, Sentenza n. 14829 del 18/10/2002,Rv. 557986 – 01).
Tale accertamento, proprio perché riferito specificamente al caso concreto, impedisce naturalmente ogni rilevanza a previsioni generiche quali quelle contenute nel messaggio INPS n. 369 del 2018 o in circolari precedenti dell’Istituto (attributive di rilevanza alla distanza chilometrica oltre soglia individuata del trasferimento del dipendente che ha preceduto le dimissioni).
Non ricorrono di conseguenza i requisiti previsti dalla norma per l’attribuzione del beneficio in parola, restando peraltro esclusa ogni interpretazione volta ad estendere il beneficio in assenza dei presupposti normativi rigidi previsti dalla disposizione.
Infine, deve essere disatteso che il terzo motivo di ricorso (che
pone questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, per aver contraddittoriamente negato l’ammissione alla Naspi per trasferimento oltre 80 chilometri, laddove l’art. 25 d.lgs. 150/15 consente la Naspi anche in caso di rifiuto di occupazione oltre la detta soglia).
Invero, premesso in linea generale che è rimesso alla discrezionalità del legislatore l’attribuzione di emolumenti assistenziali, potendo differenziarsi situazioni di inoccupazione originaria da quelle conseguenti ad atto del lavoratore di dimissioni, la questione proposta comunque difetterebbe di rilevanza nel caso di specie ove, come si è detto, la corte territoriale ha accertato l’assenza di giusta causa delle dimissioni.
Spese compensate per la novità della questione esaminata.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26