Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5445 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5445 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 5203-2025 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
MANGANARO NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 3341/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/10/2024 R.G.N. 822/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Naspi
–
Giusta
causa
di
dimissioni
–
Inadempimento
contributivo
perdurante
–
Requisito
dell
‘immediatezza
–
Sussistenza.
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/02/2026
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda di COGNOME NOME e condannava l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di € 7 .384,40 oltre interessi legali a titolo di Naspi.
Proponeva ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Restava intimato COGNOME NOME.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deposita va altresì memoria.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso per cassazione è dedotta la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 2015, con riferimento agli artt. 1455 e 2119 c.c., nonché agli artt. 2116, comma 1, e 2697 c.c ., in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE premette che il thema decidendum è la sussistenza o meno, nel caso di specie, di una giusta causa di dimissioni ex art. 2119 c.c., presupposto legittimante l’erogazione della Naspi; l’ente previdenziale assume che perché possa configurarsi un’ipotesi di giusta causa di dimissioni occorre: a) il grave/gravissimo inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del datore con pregiudizio del lavoratore; rispetto
l’immediatezza del recesso del lavoratore all’inadempimento datoriale .
L’ente previdenziale denunzia l’erroneità della pronunzia nella parte in cui ha ritenuto sussistente la giusta causa di dimissioni in virtù del mero mancato versamento della contribuzione obbligatoria all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, senza valutazione degli indici sintomatici della gravità e, soprattutto, senza tener conto del le tutele apprestate dall’ordinamento previdenziale al fine di sterilizzare gli effetti negativi dell’inadempimento
datoriale nell’ambito del rapporto previdenziale contributivo nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , segnatamente: del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c., da un lato, e della costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962, dall’altro. Detti istituti, insiste la parte ricorrente in cassazione, escludono in radice che la condotta datoriale inadempiente verso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, unico creditore dell’obbligazione contributiva, possa comportare un effetto pregiudizievole verso l’a ssicurato e tramutarsi, quindi, in una giusta causa di dimissioni.
Da ultimo, l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nega altresì che il lavoratore abbia offerto la prova dell’immediatezza del recesso e quindi della necessaria interrelazione tra l’inadempimento e le dimissioni .
L’ente previdenziale rimarca che l’attualità delle dimissioni va esclusa perché, già all’esordio del rapporto lavorativo – marzo 2018 – il datore non versava la contribuzione, sicché alcuna immediatezza può essere ravvisata tra le rassegnate dimissioni nel luglio del 2019 e l’inizio della condotta inadempiente, risalente al marzo del 2018, ovvero a circa due anni prima.
Conclusivamente, al fine di evidenziare l’ammissibilità del motivo, l’ente previdenziale sottolinea di aver denunziato non un inesatto apprezzamento dei fatti dedotti, quanto piuttosto la radicale violazione, da parte della Corte territoriale, dei criteri alla stregua dei quali può essere ritenuta la sussistenza di una giusta causa di dimissioni.
2. Il motivo non può essere accolto.
Va premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 2015, applicabile ratione temporis , l’indennità NASpI spetta ” anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa “.
Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ravvisato un’ipotesi di giusta causa nel mancato pagamento dei contributi all’RAGIONE_SOCIALE protrattosi per sedici mesi.
Va premesso che ( cfr. sentenza di appello pag. 2) non sono in contestazione le circostanze di fatto -e cioè che il lavoratore ha prestato servizio dal 1.3.2018 al 3.7.2020 alle dipendenze dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed ha presentato dimissioni per giusta causa in ragione del mancato versamento dei contributi per 16 mesi (quanto innanzi già sufficiente a rimarcare le differenze con la fattispecie esaminata da questa Corte nell’ordinanza n. 30310/2024, in cui, invece, ciò che difettava era proprio la correlazione -secondo l’affermazione non più rivedibile compiuta dal giudice di merito -tra le dimissioni e l’omissione contributiva della quale il lavoratore nulla sapeva all’epoca delle dimissioni) .
La questione controversa è, invece, se l’omissione contributiva, nel caso all’attenzione, possa essere effettivamente considerata giusta causa delle dimissioni. Tanto perché parte ricorrente assume proprio la violazione di quegli standard che il giudice di merito deve rispettare al fine di verificare la sussistenza della giusta causa.
Orbene la Corte territoriale dopo aver dato atto della correlazione tra le dimissioni ed il mancato versamento della contribuzione, come innanzi esposto, si preoccupa di verificare se, nel caso all’attenzione, la condizione del lavoratore fosse tale da rendere assolutamente intollerabile la prosecuzione del rapporto di lavoro ( cfr. sentenza impugnata pagg. 3 e 4), traendo elementi di conforto alla tesi positiva anche nella circolare RAGIONE_SOCIALE n. 94 del 2015.
Sul punto scrive la Corte territoriale: <>.
Al fine di sottolineare l’ammissibilità del mezzo e di rimarcare che esso non si traduce in una richiesta di rivalutazione di merito, l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE puntualizza di aver denunziato la violazione dei cd. standards in virtù dei quali può enuclearsi la giusta causa, nella specie, di dimissioni.
Ebbene, un tradizionale e consolidato orientamento ( cfr. , tra le massimate, Cass. n. 12768/1997, cui hanno fatto seguito Cass. n. 1542/2000 e Cass. n. 24477/2011) ha affermato che in tema di dimissioni del lavoratore per giusta causa la valutazione della gravità dell’inadempimento datoriale è rimessa al sindacato del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione (motivazione, nella specie, congruamente resa, come innanzi visto, e sicuramente rispettosa del cd. minimo costituzionale).
Più di recente, con riguardo al licenziamento, si è affermato, con principio trasponibile anche in materia di dimissioni, che l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito
–
ai fini
della individuazione
della giusta
causa di licenziamento – non può essere censurata in sede di legittimità allorquando detta applicazione rappresenti la risultante logica e motivata della specificità dei fatti accertati e valutati nel loro globale contesto, mentre rimane praticabile il sindacato di legittimità, ex art. 360, n. 3, c.p.c., nei casi in cui gli standard valutativi, sulla cui base è stata definita la controversia, finiscano per collidere con i principi costituzionali, con quelli generali dell’ordinamento, con precise norme suscettibili di applicazione in via estensiva o analogica, o si pongano in contrasto con regole che si configurano, per la costante e pacifica applicazione giurisprudenziale e per il carattere di generalità assunta, come diritto vivente ( cfr. Cass. n. 16037/2004, ma anche Cass. n. 7305/2018 e Cass. n.12789/2022).
Quello che occorre verificare, quindi, nel caso di specie è se la Corte territoriale abbia violato o meno detti standard senza poter impingere nelle valutazioni di merito compiute.
Ebbene, nel motivo è, in primo luogo, contestata la misura della gravità dell’inadempimento datoriale , ma, sotto questo profilo, la censura è inammissibile, avendo -per converso -ritenuto la Corte territoriale, con accertamento in fatto qui non rivedibile, che il mancato pagamento della contribuzione, peraltro per ben sedici mesi e fin dall’inizio del rapporto, costituisca un inadempimento molto grave e tale da recidere il rapporto fiduciario tra le parti ( cfr. innanzi lo stralcio della motivazione della Corte territoriale trascritto).
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta , altresì, che difetterebbe, nel caso di specie, anche l’altro standard della giusta causa, ovvero l’immediatezza del recesso.
Anche sotto questo profilo, tuttavia, la doglianza non coglie nel segno in quanto la Corte territoriale ha effettuato la verifica del
nesso di immediatezza ovvero della connessione immediata tra inadempimento datoriale e la decisione di dimettersi, dando atto in premessa, come già precisato, che la causa delle dimissioni era da rinvenire proprio nel mancato pagamento delle contribuzioni, sicché anche quanto a questo aspetto la censura si traduce in una richiesta di rivalutazione dell’accertamento fattuale già compiuto dalla Corte territoriale. Al riguardo va, altresì, puntualizzato che il nesso di immediatezza non si rinviene, tanto o solo, in un segmento temporale intercorrente tra le dimissioni e l’inadempimento, tant’è che può sussistere anche quando il recesso non segu a direttamente (sul piano temporale) i fatti ( cfr. Cass. n. 24477/2011, in conformità con Cass. n. 12768/1997; si veda anche Cass. n. 31999/2018 ), dovendo l’immediatezza essere intesa come valutazione di un lasso di tempo ragionevole, tale da non recidere la causalità che sorregge le dimissioni in correlazione con l’inadempimento , con valutazione rimessa al giudice del merito.
Ciò premesso, in termini generali, rileva altresì il Collegio che la censura è anche, per altra via, infondata in quanto, la condotta omissiva di mancato versamento della contribuzione era stata continuativa fin dall’assunzione (nei termini esposti innanzi) ed era altresì perdurante al momento delle dimissioni, sicché l’inadempimento era in essere al momento del recesso da parte del lavoratore ed era senz’altro sussistente , quindi, il requisito dell’immediatezza.
Da ultimo, il Collegio rimarca anche l’infondatezza, ai fini della valutazione della giusta causa e quindi della gravità dell’inadempimento datoriale, delle considerazioni svolte sulla sufficienza delle tutele apprestate dall’ordinamento previdenziale al fine di sterilizzare gli effetti negativi
dell’inadempimento datoriale (principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, ex art. 2126 c.c., e costituzione della rendita vitalizia).
I rimedi di cui innanzi, infatti, sono predisposti dall’ordinamento a tutela della parte debole del rapporto, il lavoratore, per garantirgli le prestazioni previdenziali o la rendita, ma dette prestazioni non elidono affatto la lesione del rapporto fiduciario che intercorre, invece, su un piano completamente diverso, tra datore e lavoratore a cagione del costante e reiterato mancato pagamento dei contributi, con conseguente grave violazione degli obblighi contrattuali e delle clausole di correttezza e buona fede che devono governare tutti i rapporti contrattuali, ivi compreso quello di lavoro.
Tutte le altre doglianze, svolte nel motivo, poi, sotto le mentite spoglie di violazione di legge si riducono a censure di merito, qui non più proponibili.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese essendo rimasto intimato COGNOME NOME.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.2.2026.
La Presidente NOME COGNOME