Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36285 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36285 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
sul ricorso 19425/2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME; -ricorrente e controricorrente all’incidentale – contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 11/2021 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 02/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal cons. NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Udine , ad istanza dell’AVV_NOTAIO COGNOME, con cui gli era stato intimato il pagamento di 30.566,35 euro (oltre accessori e spese) a titolo di compensi professionali per attività di progettazione di interventi di ristrutturazione;
il COGNOME dedusse che il rapporto professionale era stato interrotto dopo il rilascio del permesso a costruire ed eccepì l’inadempimento della professionista, oltreché per ritardi ed omissioni, per avere redatto un progetto la cui realizzazione avrebbe richiesto esborsi pari quasi al doppio della spesa preventivata; chiese pertanto la condanna della COGNOME alla restituzione dell’importo di 3.000,00 euro già pagato a titolo di compensi e al risarcimento dei danni quantificati in 20.800,00 euro;
l’opposta contestò le deduzioni e richieste avversarie e, previa autorizzazione, chiamò in causa la propria compagnia assicuratrice, RAGIONE_SOCIALE, per l’eventuale manleva;
il Tribunale di Udine rigettò integralmente l’opposizione e la domanda riconvenzionale dell’opponente, condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore dell’opposta e della terza chiamata in causa;
provvedendo sul gravame del COGNOME, la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza, ha ridotto l’importo dovuto dal l’ appellante a titolo di compenso professionale ad euro 20.625,00 euro, oltre accessori, e ha compensato per 1/5 le spese di lite di entrambi i gradi fra l’appellante e l’appellata, facendo salva la statuizione sulle spese di primo grado nei confronti della terza chiamata e condannando il COGNOME rifondere alla stessa anche le intere spese di secondo grado;
ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME affidandosi ad un unico motivo; ad esso ha resistito la COGNOME ‘A glio con controricorso
contenente ricorso incidentale basato su tre motivi; a quest’ultimo ha resistito il COGNOME con controricorso;
il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale, ex art. 380-bis.1 c.p.c.;
sia il COGNOME che la COGNOME hanno depositato memoria;
Considerato, quanto al ricorso principale, che:
con l’unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE articoli 1176 e 1218 c.c., assumendo che la Corte territoriale ha escluso l’inadempimento dell’architetto « contraddicendo le evidenze probatorie in atti e la regola di cui all’articolo 1176 comma II cod. civ. che impone una diligenza qualificata in capo al professionista»; premessa la necessità di valutare l’operato della COGNOME secondo il parametro della diligenza ‘ qualificata ‘, ribadisce che, sulla base dei documenti prodotti, risultava provato l’inadempimento della professionista per avere preventivato costi per complessivi 334.000,00 euro ed avere successivamente redatto un progetto comportante un impegno di spesa di oltre 619.000,00 euro;
il motivo è inammissibile in quanto, senza individuare specifici errori di diritto nell’applicazione delle norme richiamate, si limita a postularli sulla base di una lettura dei fatti opposta a quella compiuta dalla Corte, omettendo peraltro di confrontarsi puntualmente con le ampie argomentazioni svolte dal Giudice di appello per sostenere l’insussistenza del dedotto inadempimento; in tal modo, il ricorrente sottopone alla Corte censure di natura sostanzialmente fattuale ancorché formalmente prospettate sotto il profilo della violazione di norme di diritto- che sono sottratte al sindacato di legittimità;
Considerato, quanto al ricorso incidentale, che:
tutti e tre i motivi concernono la parte della sentenza con cui la Corte ha escluso che spettasse alla COGNOME il compenso a vacazioni di 3.465,11 euro per la predisposizione di una variante in corso d’opera;
col primo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza, in relazione agli artt. 360, co. 1° n. 4 e 112 c.p.c., «per vizio di extrapetizione», rilevando che «il fatto che il compenso per le varianti dovesse ritenersi compreso in quello per la progettazione dell’ edificio rappresenta una novità rispetto al perimetro del giudizio d’appello», atteso che il COGNOME si era limitato a sostenere che nulla era dovuto per le varianti in quanto nessun incarico di redazione e presentazione era stato conferito alla controparte; di talché la Corte «aveva accolto il motivo di gravame per ragioni diverse da quelle prospettate dall’appellante, sostenendo che si trattava di attività compresa nell’incarico conferito anziché di attività ulteriore e mai commissionata»;
col secondo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza -in relazione agli artt. 360, co. 1° e 115 e 116 c.p.c.- «per travisamento della prova», assumendo che l’affermazione secondo cui il compenso per la progettazione delle varianti era ricompreso in quello previsto per la complessiva progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva contrasta con le prove documentali e le risultanze della CTU; evidenzia che la circostanza che la progettazione delle varianti non fosse compresa nelle altre attività risulta dalla parcella vistata dall’RAGIONE_SOCIALE e, altresì, che la Corte d’appello ha frainteso il senso di una mail del 6 giugno 2015 inviata al COGNOME;
col terzo motivo , la COGNOME denuncia la nullità della sentenza in relazione all’art. 132, n. 4 c.p.c. per intrinseca contraddittorietà della motivazione, giacché, per un verso, afferma che l’attività di predisposizione della variante in corso d’opera non è stata svolta e, per altro verso, sostiene che il compenso ad essa relativo era ricompreso in quello dovuto per progetto definitivo ed esecutivo;
i motivi, esaminati congiuntamente, devono essere disattesi in quanto muovono da una lettura non corretta della sentenza e risultano pertanto inidonei a coglierne e a censurarne in modo pertinente la ratio decidendi ;
va escluso, in primis , che sussista una contraddizione interna ala motivazione, in quanto la Corte mostra di distinguere fra attività di predisposizione della variante (che intende come confezionamento e deposito dell’istanza e dei relativi allegati presso l’amministrazione comunale, «al fine di ottenere il relativo permesso a costruire il progetto in variante») e redazione di tavole progettuali concernenti anche la variante, ritenendo che la prima attività non fosse stata svolta e che la seconda fosse stata già considerata nella quantificazione del compenso per il progetto definitivo e per quello esecutivo;
ne discende che, a fronte di tale impostazione (di per sé non specificamente censurata), la Corte non si è discostata dal perimetro delle questioni controverse, come delineato dalle eccezioni del COGNOME, giacché ha mostrato di aderire alla tesi dell’opponente secondo cui non era stato mai conferito alcun incarico per la redazione e la presentazione della richiesta di variante;
il primo ed il terzo motivo risultano pertanto infondati;
il secondo motivo è, invece, inammissibile: benché evochi un vizio di travisamento delle prove e richiami precedenti giurisprudenziali a sostegno della sua deducibilità con ricorso per cassazione, la ricorrente non denuncia propriamente un errore percettivo circa l’informazione probatoria, ma si duole che la Corte sia pervenuta a conclusioni diverse da quelle cui avrebbe condotto un corretto apprezzamento delle prove documentali (anche in punto di valenza del parere di congruità dell’RAGIONE_SOCIALE professionale e della mail del giugno 2015), in tal modo svolgendo censure che mirano a contrastare la valutazione compiuta dal Giudice di appello e a sollecitare a questa Corte un nuovo e non consentito apprezzamento di merito;
la reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite;
sussistono, in relazione ad entrambi i ricorsi, le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e rigetta quello incidentale, compensando le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Roma, 17.10.2023