Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25499 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25499 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/09/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11521/2022 R.G., proposto da
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,
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ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,
–
contro
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,
–
intimata – per la cassazione della sentenza n. 3888/2021 della Corte d’appello di Napoli pubblicata il 21.10.2021;
Contratto d’opera professionale -Compensi avvocato
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17.6.2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha proposto ricorso, sorretto da cinque motivi, per la cassazione della sentenza resa il 21 ottobre 2021, con cui la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello avverso l’ordinanza ex art. 703 ter cod. proc. civ. del Tribunale di Avellino per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Unipolsai Assicurazioni s.p.a., con l’aggravio delle spese del grado in favore d ell’avv. NOME COGNOME
quest’ultima ha risposto con controricorso;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
è stata depositata da parte del difensore del ricorrente una istanza di differimento della trattazione del ricorso, per consentire la definizione delle trattative di bonario componimento della lite;
in tale istanza si fa presente, precisamente, che tra le parti è in corso la definizione e formalizzazione di un accordo transattivo avente ad oggetto la res controversa e si sostiene che si renderebbe pertanto quantomai opportuno un differimento dell’udienza camerale per poter consentire la formalizzazione degli accordi;
la Corte, in considerazione della riferibilità della richiesta ad entrambe le parti e delle ragioni poste a fondamento della stessa, ritiene che l’istanza possa essere accolta, per consentire la definizione delle trattative avviate tra le parti.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 17 giugno 2025.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME