Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23437 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23437 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/08/2025
1.Il Tribunale di Brindisi, in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME ha dichiarato che il medesimo aveva prestato attività che rientrava nella tipologia di incarico di cui all’art. 27, comma primo, lettera b) del CCNL 8.6.2000 di ‘Direzione di Struttura Semplice’ ed ha condannato la ASL di Brindisi al pagamento delle differenze retributive, quantificate in € 38.846,49 oltre accessori dal 9.1.2018.
Il COGNOME in servizio presso la ASL di Brindisi come psicologo dirigente di I livello e Responsabile dell’U.O. Consultorio Distretto n. 3 di Francavilla Fontana dal 1997, aveva dedotto che dalle schede degli inquadramenti e dei relativi conguagli di cui alla nota del 21.7.2006 in attuazione del CCNL 3.11.2005 inviata ai dirigenti dei ruoli RAGIONE_SOCIALE, risultava che gli era stata assegnata una qualifica con incarico ‘di alta specializzazione’, differente rispetto a quello assegnato ai colleghi, e che gli era stato corrisposto il trattamento economico previsto dall’art. 27, comma primo, lett. c) del CCNL per i Dirigenti del SSN, inferiore a quello di ‘responsabile di struttura semplice’ di cui alla lettera b) del CCNL dell’8.6.2000, a lui attribuito dal 1.7.2007.
Aveva sostenuto la sussistenza del proprio diritto alla corresponsione della retribuzione di posizione spettante al dirigente di struttura semplice in relazione alle funzioni svolte prima del 1.7.2007, in quanto pienamente sovrapponibili a quelle svolte successivamente ed equiparabili a quelle espletate dagli altri colleghi responsabili delle U.O. di assistenza consultoriale nei vari distretti appartenenti alla ASL BR, ai quali era stato riconosciuto il trattamento economico spettante al dirigente di struttura semplice.
La Corte di Appello di Lecce, in accoglimento dell’appello proposto dall’Azienda Sanitaria Locale BR, ha rigettato la domanda proposta dal COGNOME.
Respinte le eccezioni di inammissibilità dell’appello e di difetto di giurisdizione, la Corte territoriale ha ritenuto che occorresse una determinazione della ASL di appartenenza sulla dotazione organica, espressa mediante atto aziendale, dal quale risultasse la presenza della figura professionale rispetto alla quale il Ciracì aveva rivendicato lo svolgimento delle mansioni.
Ha pertanto considerato privi di pregio i riferimenti al contenuto sostanziale delle funzioni svolte e allo svolgimento, da parte del COGNOME, di funzioni dirigenziali al pari degli altri colleghi ai quali era stata attribuita la qualifica di ‘Dirigenti di Struttura Semplice’ ; ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 2103 cod. civ. e dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001.
Considerato che con delibera n. 1441 del Direttore Generale del 24.5.2006 la ASL di Brindisi aveva individuato la posizione dirigenziale di Direzione di Unità Operativa Semplice, ha escluso che prima dell’adozione di tale determinazione al Ciracì potessero essere riconosciute le differenze di retribuzione.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.
L ‘Azienda Sanitaria Locale di Brindisi ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
DIRITTO
1.Con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 51, secondo comma, del CCNL 5.12.1996, dell’art. 27 del CCNL 8.6.2000, dell’art. 41 del CCNL 3.11.2005, in relazione dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che ai dirigenti dei Distretti di Ostuni, San Pietro Vernotico, Fasano e Mesagne, tutti incaricati come il COGNOME in forza della delibera n. 4838 del 6.10.1997 (incontestata e discussa tra le parti), era stato riconosciuto il trattamento retributivo spettante per l’incarico da dirigente di tipo b).
Evidenzia che con la suddetta delibera, incontestata e discussa tra le parti, la struttura aziendale era stata riorganizzata in Unità Operativa, corrispondente alla Struttura Semplice, ed erano state previste le figure di dirigente della medesima struttura, con assegnazione delle relative mansioni.
Sostiene che la determinazione della ASL sulla dotazione organica era stata espressa mediante atto aziendale, dal quale risultava la presenza della figura
professionale rispetto alla quale il COGNOME rivendica lo svolgimento delle mansioni di Direttore di Struttura Semplice ed il conseguente trattamento economico, asserendo che la differenza tra le espressioni Unità Operative e Strutture Semplici è solo lessicale.
Aggiunge che i compiti del Ciracì erano stati meglio specificati nel regolamento del 1997 e ribaditi con la nota n. 10/D55 del 2.3.1999, documenti incontestati ed oggetto di discussione tra le parti.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 51, secondo comma, del CCNL 5.12.1996, dell’art. 27 del CCNL 8.6.2000 e dell’art. 41 del CCNL 3.11.2005, in relazione dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Evidenzia che ai sensi dell’art. 27, comma 10, del CCNL 8.6.2000, sino all’adozione dell’atto aziendale gli incarichi di cui al comma 1, lett. b), c) e d) corrispondono, nell’ordine, a quelli previsti dall’art. 56, comma 1, fascia b) e a quelli di cui all’ art. 57 fasce a) e b) del CCNL 5.12.1996.
Insiste nel sostenere che al Ciracì è stato conferito l’incarico di Dirigente di Unità Operativa/Struttura Semplice e che doveva pertanto essergli riconosciuto il trattamento economico proprio della figura dirigenziale prevista dall’art. 27 del CCNL 8.6.2000 lettera B; l amenta l’ingiusta decurtazione del livello retributivo parte variabile.
Evidenzia che il COGNOME non aveva svolto di fatto funzioni dirigenziali, ma era stato formalmente incaricato dello svolgimento delle funzioni di dirigente di struttura semplice con la delibera n. 4838 del 6.10.1997, di cui richiama il contenuto.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., in merito alla proporzionalità e alla sufficienza della retribuzione percepita.
Critica la sentenza impugnata per non avere esplicitato le ragioni per le quali solo al Ciracì era stato applicato il trattamento economico previsto per la figura dirigenziale di cui all’art. 27, lettera C) del CCNL 8.6.2000, mentre a tutti gli altri dirigenti nominati con la medesima delibera n. 4838/1997 era stato riconosciuto il trattamento economico previsto dall’art. 27, lettera B) del CCNL 8.6.2000, e
per non avere esplicitato le ragioni per le quali agli altri dirigenti, nel ricalcolo delle differenze retributive per gli anni 2002-2005, era stato riconosciuto il trattamento economico previsto per i Dirigenti di Struttura Semplice.
Sostiene che la disparità di trattamento posta in essere dalla ASL, che ha omesso di applicare al Ciracì il trattamento economico previsto dai CCNL applicabili, contrasta con i principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza della retribuzione.
Richiama sul punto la sentenza di primo grado.
Con il quarto motivo il ricorso denuncia la nullità della sentenza ex art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ.; illegittimità costituzionale degli artt. 62 e 72 della legge n. 98 del 9.8.2013 di conversione del d.l. n. 69/2013, per violazione degli artt. 97 e 106 Cost.
Evidenzia che la sentenza impugnata è stata emessa da un Collegio composto da un giudice non togato, che è stato il relatore della causa e l’estensore della medesima sentenza.
Sostiene che gli artt. 62 e 72 della legge n. 98/2013 contrastano con l’art. 106, comma 2, Cost.
Il quarto motivo, che per ragioni logiche va esaminato per primo, è infondato, come ripetutamente affermato da questa Corte (v. Cass. n. 13155/2025; Cass. n. 11183/2025; Cass. n. 10710/2025; Cass. n.4430/2025 e la giurisprudenza ivi richiamata).
All’accoglimento della censura osta la pronuncia della Corte costituzionale n. 41/2021, che nel dichiarare l’illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del d.l. n. 69/2013 convertito, con modificazioni, in legge n. 98/201 , ha contestualmente disposto che l’efficacia di tale pronuncia di illegittimità avesse a prodursi esclusivamente a seguito del completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo n. 116/2017.
Si è dunque chiarito che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quelle disposizioni, contenute nel d. l. n. 69/2013 (conv. con mod. nella legge n. 98/2013), che
conferiscon o al giudice ausiliario di appello lo ‘status’ di componente dei collegi nelle sezioni delle Corti di appello, queste ultime potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari fino a quando, entro la data del 31.10.2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria; fino a quel momento la temporanea tollerabilità costituzionale dell’attuale assetto è volta ad evitare l’annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le Corti di Appello dei giudici onorari al fine di ridurre l’arretrato nelle cause civili .
6. I restanti motivi sono inammissibili.
Nel prospettare che la delibera n. 4838 del 6.10.1997 non è stata valutata, le censure non si confrontano col decisum e fa leva su contenuti specifici di tale documento, che peraltro non risultano dalla sentenza impugnata, sollecitandone la rilettura.
Sotto il primo profilo, la Corte territoriale ha evidenziato che le domande proposte dal COGNOME non erano fondate sulle scelte organizzative dell’Azienda, ma sul mancato riconoscimento retributivo per le funzioni di fatto svolte ed asseritamente coerenti con la delibera n. 4838 del 6.10.1997 ed ha ritenuto non significativa la circostanza, valorizzata dal COGNOME, che il medesimo aveva sempre svolto le funzioni dirigenziali al pari degli altri colleghi ai quali era stata formalmente attribuita la qualif ica di ‘Dirigenti di Struttura semplice’, a prescindere dall’epoca in cui era stata effettivamente introdotta nell’organico della ASL BR la figura di Dirigente di Struttura Semplice.
In ordine al secondo profilo, deve rammentarsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
7. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 18 giugno 2025.
La Presidente NOME COGNOME