SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 500 2025 – N. R.G. 00000440 2024 DEPOSITO MINUTA 25 09 2025 PUBBLICAZIONE 25 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro
così composta:
dr. NOME COGNOME dr NOME COGNOME dr. NOME COGNOME
Presidente
Consigliera rel.
Consigliera
nella causa iscritta al n. 440 / 2024 RG
promossa da appellanti
Avv. NOME COGNOME
contro
-contumace-
appellato
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 48/2024 del Tribunale di Arezzo quale giudice del lavoro, pubblicata il 31 gennaio 2024
all’esito della camera di consiglio dell’ udienza 16 settembre 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In estrema sintesi, questa la vicenda controversa ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti:
i lavoratori appellanti sono dipendenti del come assistenti amministrativi, assunti in Area B – essi hanno svolto in modo continuativo mansioni superiori come coordinatore amministrativo, Area C, con il conseguente diritto al trattamento economico di Ia e IIa posizione (pag. 9 appello)
per di più, hanno svolto ciascuno anche singoli periodi di sostituzione del DSGA (Area D), oggetto della documentazione da ciascuno prodotta come docc. 1D in allegato al ricorso 1°, con il conseguente diritto alla indennità di funzione superiore per sostituzione (pag. 11 appello)
ciò premesso, essi hanno convenuto il chiedendo la dichiarazione del loro diritto alle relative differenze di retribuzione rispetto al trattamento ricevuto come inquadrati in B, per avere svolto mansioni superiori inquadrate in C fin dalla rispettiva immissione in ruolo, con condanna del datore ad attribuire loro la corretta progressione economica e la corrispondente fascia stipendiale in Area C come collaboratore amministrativo, oltre alla condanna generica al pagamento delle relative differenze di retribuzione, senza tenere conto di quanto essi avevano ricevuto sia come trattamento di Ia e IIa posizione (dipendente assunto in B che presta mansioni superiori di C) sia come indennità di funzione superiore (dipendente assunto in B che presta mansioni superiori di C ed in periodi specifici sostituisce il DSGA)
il si era costituito resistendo nel merito alla domanda e, sul presupposto che il primo atto interruttivo coincideva con il deposito del ricorso del 7 dicembre 2023, aveva eccepito la prescrizione quinquennale del diritto alle differenze di retribuzione per eventuali crediti maturati prima del 7 dicembre 2018; infine, aveva chiesto che, dalle eventuali differenze di retribuzione per mansione superiore, fosse detratto quanto essi avevano già percepito per le prestazioni svolte sia come trattamento di Ia e IIa posizione sia come indennità di funzione superiore
il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, con pronuncia dichiarativa del diritto e di condanna generica al pagamento delle differenze di retribuzione maturate nel periodo non prescritto a decorrere dal 7 dicembre 2018, ad esclusione dei periodi nei quali i ricorrenti avevano ricevuto
la retribuzione di prima o seconda posizione economica per le mansioni superiori di Area C
la indennità di funzione superiore per avere sostituito in modo temporaneo il DSGA.
Aveva infine compensato per intero le spese di lite per la reciproca soccombenza fra le parti.
I lavoratori aveva appellato la sentenza con un unico, articolato, motivo che riproponeva l’intera domanda già oggetto del ricorso introduttivo, mentre avevano prestato acquiescenza alla prescrizione anteriore al dicembre 2018 dichiarata dal Tribunale.
In particolare, essi avevano censurato l’errore del Tribunale che aveva escluso il loro diritto alle differenze di retribuzione, dovute alle (pacifiche) mansioni superiori svolte come assistenti amministrativi che avevano prestato il ruolo di coordinatore amministrativo, in relazione ai periodi nei quali essi ricevuto:
la retribuzione di prima o seconda posizione economica per le mansioni superiori di Area C
la indennità di funzione superiore per avere sostituito in modo temporaneo il DSGA.
Il non si era costituito, rimanendo contumace.
§§§
All’udienza 8 aprile 2025 la difesa degli appellanti aveva discusso le questioni controverse, precisando che:
la domanda deve essere intesa nel senso che i lavoratori assunti in Area B come assistente fin dall’inizio dei rispettivi rapporti e con continuità avevano sempre svolto mansioni di collaboratore, Area C
tale condizione (ormai in giudicato) richiedeva quindi di riformulare l’intero trattamento retributivo loro spettante in Area C, dalle date delle rispettive assunzioni fino alla domanda
le differenze di retribuzione dovute all’esercizio delle mansioni superiori sono state rivendicate fin dal primo grado, e quindi sono state accolte nella sentenza che in proposito il non aveva impugnato, non solo per quanto riguarda le maggior somme mensili dovute in Area C (piuttosto che in Area B), ma anche le progressioni automatiche per anzianità del personale di Area C (piuttosto che le diverse progressioni automatiche per anzianità del personale di Area B)
tuttavia, il Tribunale aveva errato escludendo che tale trattamento spettasse ai lavoratori nei limitati periodi nei quali ciascuno di loro aveva ricevuto la retribuzione di prima / seconda posizione economica o la indennità di funzione per sostituzione del DSGA
infatti, tale sostituzione si aggiungeva alle mansioni superiori, e quindi per i periodi corrispondenti i lavoratori avevano diritto ad entrambi i trattamenti (le differenze di retribuzione fra B e C, la retribuzione di prima o seconda posizione economica per le mansioni superiori di Area C ed il trattamento specifico per le sostituzioni del DSGA)
di conseguenza, non si poteva dire infondata la domanda qualora, nel periodo non prescritto (ovvero nei 5 anni a ritroso dal deposito del ricorso introduttivo di primo grado), i lavoratori avessero svolto sostituzioni DSGA.
Il Collegio aveva assegnato agli appellanti termine per depositare note scritte per fare il punto sulla evoluzione della giurisprudenza nonché precisare le posizioni dei singoli lavoratori appellanti con riferimento ai periodi di mansioni superiori come coordinatore amministrativo e/o di sostituzione del DSGA, distinguendo se si erano collocate prima o dopo del quinquennio anteriore alla interruzione della prescrizione da parte del ricorso introduttivo di primo grado.
Gli appellanti avevano depositato le note autorizzate 15 luglio 2025, precisando quanto richiesto, e quindi all’udienza odierna la causa era discussa e decisa.
§§§
Merito
Secondo il Collegio, l’accoglimento dell’appello si limita al fatto che la decisione del tribunale va riformata laddove dalle differenze di retribuzione (dovute al fatto di essere assunti come assistenti amministrativi B, ma avere svolto il ruolo di coordinatore amministrativo C) erano stati esclusi in toto i periodi nei quali gli stessi lavoratori appellanti avevano percepito le seguenti maggiorazioni:
la retribuzione di prima o seconda posizione economica per le mansioni superiori di Area C
la indennità di funzione superiore per avere sostituito in modo temporaneo il DSGA.
Infatti, non era corretto detrarre in toto i periodi ora indicati per concludere che il diritto alle differenze di retribuzione poteva collegarsi solo a periodi in cui tali maggiorazioni non fossero state percepite.
Piuttosto, le differenze di retribuzione devono essere riconosciute per l’intero periodo di, pacifico, esercizio continuativo delle mansioni superiori (come stabilito dal Tribunale, senza impugnazione del Ministero: i lavoratori erano stati assunti in B ma avevano prestato in modo continuativo mansioni di C).
Ma da tali differenze deve essere detratto quanto percepito per le medesime maggiorazioni.
Per chiarezza espositiva, vanno qui ripercorse le articolate conclusioni dell’appello dei lavoratori (pagg. 14/15 dell’atto), precisandone la rispettiva sorte nell’ambito della presente decisione:
-> dichiarare lo svolgimento di mansioni superiori quali assistenti amministrativi inquadrati in Area B che avevano svolto compiti di coordinatore amministrativo inquadrato in Area C
Il Collegio osserva che si tratta di capo già accolto nella sentenza, a proposito del fatto che, come dedotto dai lavoratori, fin dalla rispettiva data di assunzione come assistente amministrativo B, per disposizione del , essi avevano svolto il ruolo di coordinatore amministrativo C
-> dichiarare il diritto alle differenze di retribuzione fra quanto percepito come dipendente B e quanto avevano diritto a percepire come C
Anche in questo caso, il Collegio osserva che si tratta di capo già accolto in sentenza, con la precisazione che tale credito poteva essere riconosciuto solo per il periodo non prescritto, relativo alle mansioni superiori svolte fra dicembre 2018 ed il deposito del ricorso nel dicembre 2023
-> condannare il alle differenze di retribuzione fra B e C, senza considerare
la retribuzione di prima o seconda posizione economica per le mansioni superiori di Area C
la indennità di funzione superiore per avere sostituito in modo temporaneo il DSGA.
Il Collegio osserva che si tratta del vero nucleo della questione controversa devoluta in appello.
In proposito, nell’ambito del generale diritto alle differenze di retribuzione 2018/2023, la sentenza aveva escluso che il credito maturasse in relazione ai periodi nei quali i dipendenti avevano percepito le maggiorazioni ora dette.
Secondo il Collegio, in tali termini la pronuncia è errata.
Molto più propriamente, in primo grado, la difesa del aveva eccepito la compensazione cd impropria, rappresentando che le maggiorazioni ora dette dovevano comunque considerarsi voce di ‘percepito’, da aggiungere alla retribuzione di base già percepita come assistente amministrativo B, il tutto da confrontare alla retribuzione come collaboratore amministrativo C, per individuare le relative differenze.
L’errore commesso dal Tribunale va, quindi, corretto riconoscendo agli appellanti il diritto alle differenze fra la retribuzione spettante al collaboratore amministrativo C e quella percepita come assistente amministrativo B, quest’ultima comprensiva delle stesse maggiorazioni, ovvero:
retribuzione di prima o seconda posizione economica per le mansioni superiori di Area C
indennità di funzione superiore per avere sostituito in modo temporaneo il DSGA.
Ai fini del calcolo delle differenze di retribuzione, oggetto della presente impugnazione, la circostanza che entrambe le voci di queste maggiorazioni possano o meno essere state pagate agli appellanti è irrilevante.
Infatti, la domanda era sviluppata fin dall’origine esclusivamente su tali differenze, e non conteneva invece alcuna contestazione sul fatto (del tutto diverso ed autonomo) che le medesime maggiorazioni effettivamente spettanti ai lavoratori fossero, o meno, state loro corrisposte da parte del .
Infine, di riflesso alle differenze di retribuzione spettanti agli appellanti per le mansioni superiori svolte in modo continuativo, deve essere riconosciuto altresì il loro diritto alla corretta progressione economica e corrispondente fascia stipendiale in C, con conseguente adeguamento del complessivo trattamento economico (e non anche giuridico) alle tabelle del coordinatore amministrativo.
Spese di lite di entrambi i gradi
Secondo il Collegio, le spese di lite di primo e di secondo grado devono essere compensate per due terzi, riconoscendo agli appellanti il terzo residuo, di riflesso alla parziale modifica della sentenza appellata, con accoglimento solo parziale della domanda dei lavoratori quanto alle differenze retribuzione e relativo percepito da detrarre, nell’ambito del periodo non prescritto, ben più ristretto rispetto al più ampio periodo oggetto della domanda introduttiva ribadita ancora nelle conclusioni dell’appello.
Le stesse spese sono liquidate nell’ambito dello scaglione di valore indeterminabile, maggiorate del 100% per la pluralità dei ricorrenti (art. 4 comma 2 DM 55/2014)
Primo grado)
Sono utilizzati gli importi minimi, per la stringata trattazione delle questioni controverse negli atti di entrambi i gradi, svolta in modo uniforme nonostante la molteplicità delle posizioni dei lavoratori coinvolti in giudizio.
Liquidazione di base riferita ad una posizione = €. 4.629,00
Maggiorazione del 100% per la pluralità di parti, le quali negli atti introduttivi di primo e secondo grado non hanno comportato alcuna trattazione specifica riferita alla particolarità della singola posizione = €. 9.258,00
Compensazione per due terzi, e condanna per il terzo residuo = €. 3.086,00
Secondo grado)
Nuovamente sono utilizzati gli importi minimi per la stringata trattazione delle questioni controverse negli atti di entrambi i gradi, svolta ancora in modo uniforme nonostante la molteplicità delle posizioni dei lavoratori coinvolti in giudizio.
Liquidazione di base riferita ad una posizione = €. 4.996,00
Maggiorazione del 100% per la pluralità di parti, le quali negli atti introduttivi di primo e secondo grado non hanno comportato alcuna trattazione specifica delle particolarità della singola posizione = €. 9.992,00 Compensazione per due terzi, e condanna per il terzo residuo = €. 3.330,66
Infine, le stesse spese di entrambi i gradi vanno distratte in favore dell’avv. NOME COGNOME che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Collegio, decidendo in via definitiva, in parziale riforma della sentenza appellata, in relazione al periodo non prescritto da dicembre 2018 a dicembre 2023, dichiara che gli appellanti hanno diritto alle differenze fra la retribuzione spettante al collaboratore amministrativo C, e quella percepita come assistente amministrativo B, quest’ultima a sua volta comprensiva delle maggiorazioni a titolo di:
retribuzione di prima o seconda posizione economica per le mansioni superiori di Area C
indennità di funzione superiore per avere sostituito in modo temporaneo il DSGA.
Per l’effetto, dichiara che gli appellanti hanno diritto altresì alla corretta progressione economica e corrispondente fascia stipendiale ai fini retributivi in relazione allo stesso profilo C.
Condanna il al pagamento del credito differenziale dovuto di conseguenza a ciascuno degli appellanti, da fare oggetto di separato giudizio.
Compensa per 2/3 le spese di lite di entrambi i gradi, e condanna il al pagamento in favore dei lavoratori dei seguenti importi:
-il restante 1/3 delle spese di primo grado, per tale quota liquidate €. 3.086,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa
-il restante 1/3 delle spese di secondo grado, per tale quota liquidate €. 3.330,66 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa.
Dispone la distrazione delle spese di lite di entrambi i gradi in favore del procuratore antistatario NOME COGNOME
Firenze, 16 settembre 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. NOME COGNOME dr. NOME COGNOME