Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5043 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5043 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 2984-2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME;
– ricorrenti –
contro
NOME, in persona dell’amministratore di sostegno avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2952/2021 NOME CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/07/2021 R.G.N. 1746/2018;
udita la relazione NOME causa svolta NOME camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Rapporto di lavoro domestico
Differenze retributive
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/12/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 638/2017 il Tribunale di Torre Annunziata, in parziale accoglimento delle domande proposte da COGNOME NOME NOME COGNOME NOME in separati ricorsi, i cui procedimenti erano stati poi riuniti, ‘accertato il rapporto prospettato’, aveva co ndannato COGNOME NOMENOME NOME persona del suo amministratore di sostegno AVV_NOTAIO, ‘al pagamento, in favore NOME COGNOME, NOME NOME netta di euro 7.500,00 ed in favore NOME COGNOME NOME NOME netta di euro 2.200,00; ciò oltre accessori d i legge dalla data’ NOME stessa decisione.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da COGNOME NOME NOME suesposta qualità contro la suddetta sentenza di primo grado, e in riforma di quest’ultima, condannav a l’appellante sempre in qualità di amministratore di sostegno di COGNOME NOME al pagamento NOME NOME di € 738,00 in favore NOME COGNOME e di quella di € 769,04 in favore NOME COGNOME a titolo di TFR, oltre accessori dalla maturazione al saldo; rig ettava invece l’appello incidentale proposto da COGNOME NOME NOME COGNOME NOME.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a) che COGNOME NOME e COGNOME NOME (la prima madre NOME seconda), nei rispettivi ricorsi poi riuniti, avevano premesso di aver lavorato alle dipendenze di COGNOME NOME quali domestiche, la prima, dal gennaio al dicembre 2015 e dal gennaio 2017 al 27 gennaio 2017 e, la seconda, dal febbraio 2016 al gennaio 2017; b) che avevano chiesto di sentir dichiarare che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato, con condanna
NOME convenuta, sulla scorta del CCNL Lavoro domestico e dell’art. 36 Cost, al pagamento NOME NOME di € 3.515,12 in favore di COGNOME NOME e NOME NOME di € 24.426,70 in favore di COGNOME NOME per il periodo da gennaio 2015 a dicembre 2015 e di € 1.093,31 per il periodo decorrente dall’1.1.2017 al 27.1.2017, come da analitico conteggio allegato al ricorso, oltre accessori; c) che, costituitosi COGNOME NOME quale amministratore di sostegno di COGNOME NOME, quest’ultimo aveva, poi, appellato la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente le domande delle lavoratrici nei termini dianzi premessi; d) che le due lavoratrici con il loro appello incidentale avevano chiesto l’accoglimento totale delle loro domande.
Tanto premesso, la Corte giudicava infondato il primo motivo dell’appello principale dell’AVV_NOTAIO con il quale si assumeva l’occasionalità NOME collaborazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, confermando la Corte che era risultato provato che tra le ricorrenti e la convenuta era intercorso un rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo di cui al ricorso.
La Corte esaminava, quindi, il secondo motivo dello stesso appello con il quale si assumeva ‘l’esistenza di una transazione sindacale in relazione alla COGNOME del 28 dicembre 2016′, concludendo che costituiva circostanza pacifica che l’accordo era inter venuto in data 28.12.2016 e che non era stato impugnato nel termine decadenziale previsto dalla legge per l’impugnazione del negozio dismissivo, né aveva formato oggetto di alcuna censura con l’appello incidentale.
Infine, accoglieva il terzo motivo con il quale l’appellante aveva dedotto l’inapplicabilità del CCNL per le richieste differenze retributive, concludendo che alle lavoratrici
competessero, rispettivamente, solo le somme indicate in dispositivo a titolo di TFR.
Avverso tale decisione NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Resiste l’AVV_NOTAIO NOME ridetta qualità con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti denunciano: ‘Violazione o falsa applicazione di norme di diritto a norma dell’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. -I.1. Violazione dell’art. 2113 c.c. e dell’art. 411 c.p.c. erronea applicazione e sussunzione NOME fattisp ecie concreta nell’ambito di applicazione delle previsioni di cui agli artt. 2113 c.c. e 411 c.p.c., fondata sulla sussistenza di una conciliazione in sede sindacale relativa a periodi diversi da quelli dedotti in giudizio e tra il datore di lavoro e una sola delle dipendenti -I.2. Violazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2099 c.c. fondata sulla erronea asserzione NOME adeguatezza NOME retribuzione percepita ‘alla luce NOME transazione sindacale in atti’.
Con il secondo motivo denunciano: ‘Nullità NOME sentenza per motivazione apparente in violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. circa il rigetto dell’appello incidentale’.
Con il terzo motivo denunciano: ‘Nullità NOME sentenza per totale assenza di motivazione in violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. per aver il Giudice di merito esteso la applicazione del contenuto NOME conciliazione conclusa dalla
COGNOME con la COGNOME al rapporto di lavoro intrattenuto tra la COGNOME e la COGNOME senza allegare alcuna motivazione’.
Con il quarto motivo denunciano: ‘Violazione o falsa applicazione di norme di diritto a norma dell’art. 360 comma 1 n. 3) C.P.C. -Violazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2099 c.c. fondata sulla erronea asserzione NOME non vincolatività del CCNL per mancata iscrizione delle lavoratrici al sindacato che ha siglato il CCNL di cui si chiedeva l’applicazione al fine NOME determinazione delle differenze retributive’.
I quattro motivi sopra riassunti, esaminabili congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione.
Si è premesso in narrativa: a) che la domanda NOME COGNOME per la Corte d’appello era riferita a due periodi distinti, e cioè al ‘periodo da gennaio 2015 a dicembre 2015’ e ‘dall’1.01.2017 al 27.01.2017’; b) che la stessa Corte aveva accennato ad una do glianza dell’allora appellante principale AVV_NOTAIO relativa alla ‘esistenza di una transazione sindacale in relazione alla COGNOME del 28 dicembre 2016′ (cfr. facciata 2 dell’impugnata sentenza).
Deve ora specificarsi che, nel pronunciarsi su tale censura nei sensi sintetizzati in narrativa, la Corte aveva premesso che: ‘Con il secondo motivo di appello è stata dedotta l’esistenza di un verbale di conciliazione sindacale per NOME NOME (n.d.r.: rectius , NOME) in relazione al periodo gennaio 2015/dicembre 2015′ (così nell’ambito NOME facciata 3).
6.1. Ebbene, le ricorrenti, facendo riferimento appunto al ‘verbale di conciliazione in sede sindacale’ in data 28.12.2016
(il cui testo è stato fotoriprodotto alla pag. 9 del ricorso), hanno premesso NOME loro NOMEria esposizione dei fatti di causa che la COGNOME nel proprio ricorso introduttivo aveva precisato ‘che il rapporto lavorativo alle dipendenze NOME sig.ra COGNOME NOME era intercorso anche nel periodo dal 16.01.2016 al 18.02.2016 nonché dal 7.05.2016 al 25.11.2016, ma che per quel periodo era intervenuto tra le parti un accordo sindacale’, da lei stessa prodotto in allegato al suo ricorso (cfr. pagg. 3-4 del ricorso per cassazione).
Nello sviluppo del primo motivo, allora, si fa notare in sintesi che la sola COGNOME aveva appunto ‘sottoscritto un accordo in sede sindacale con la COGNOME, ma con riferimento a periodo differente’ da quello considerato dalla Corte, come aveva rilevato anche la controparte nel proprio atto d’appello (cfr. pagg. 8-9 del ricorso).
Deducono, quindi, che: ‘La Corte d’Appello di Napoli, in virtù dell’esistenza del qui riprodotto verbale di conciliazione, ha ritenuto che la domanda proposta al suo esame fosse relativa al medesimo periodo per cui era intervenuto l’accordo e, argomentando in diritto circa la non tangibilità dell’accordo per mancata impugnazione ex art. 2113 c.c. e 411 c.p.c., ha affermato la fondatezza dell’appello (invero di un motivo d’appello non proposto), con conseguente rigetto delle doglianze delle odierne ricorrent i che invocavano, tra l’altro, l’applicazione del CCNL’.
6.2. Dopo aver richiamato testualmente taluni passaggi motivazionali dell’impugnata sentenza, sostengono le ricorrenti che: ‘In definitiva l’intero corpo argomentativo NOME sussunzione NOME fattispecie nelle norme applicate dal Giudice
territoriale è fondato su un errore circa il contenuto dell’accordo (periodo lavorativo a cui lo stesso è riferibile) e sulla domanda posta dalle ricorrenti (non di annullamento dell’accordo, ma di riconoscimento del rapporto di lavoro per periodi diversi da quelli oggetto di conciliazione peraltro solo per una di esse, rimanendo la COGNOME estranea alla conciliazione)’ (così alla pag. 10 del ricorso).
6.3. Per quanto sin qui detto, allora, il primo motivo è fondato anzitutto NOME parte in cui vi si deduce la violazione degli artt. 2113 c.c. e 411 c.p.c., perché la decisione NOME Corte, con riferimento al contenuto del ridetto verbale di conciliazione, ha effettivamente errato nell’individuare il periodo lavorativo oggetto di quella conciliazione (riferita ai periodi ‘dal 16/01/2016 al 18/2/2016 e dal 07/05/2016 al 25/11/2019’ ed intercorsa solo tra la COGNOME e la COGNOME: cfr. il relativo testo qui prodotto e fotoriprodotto a pag. 9 del ricorso).
6.4. Infondatamente in proposito il controricorrente assume che si tratterebbe di errore di fatto di natura revocatoria (v. pagg. 6-8 del controricorso).
Ai sensi, difatti, dell’art. 395 n. 4) c.p.c., cui si riferisce il controricorrente, per il relativo caso di revocazione si richiede che il fatto non costituisca ‘un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare’.
Ebbene, è lo stesso controricorrente, richiamando a riguardo anche un passo del proprio atto d’appello (v. pagg. 8 -9 del controricorso), a dedurre che: ‘… il Giudice di merito ha dato rilevanza ad una circostanza pure evidenziata dalla resistente stessa nel suo appello, ovvero che appariva alquanto strano e singolare che la sig.ra COGNOME era addivenuta ad una
conciliazione sindacale (giammai impugnata) per un periodo in cui aveva parimenti effettuato le sue prestazioni lavorative in favore NOME sig.ra COGNOME (effettivamente non oggetto del contendere), NOME quale aveva essa stessa riconosciuto l’insussisten za di alcun vincolo di subordinazione, laddove, poi, per la medesima attività lavorativa espletata nel periodo immediatamente precedente ed in quello immediatamente successivo, questo vincolo lo rivendicava …’.
Per tal modo, infatti, il controricorrente riconosce che il fatto NOME conciliazione sindacale relativa ai su precisati periodi costituiva invece un punto senz’altro controverso perché proprio l’allora appellante prospettava di far assumere ad essa conciliazione un particolare significato, sebbene fosse limitata agli indicati periodi.
Riconosce, altresì, il controricorrente che la Corte d’appello si è anche pronunciata a riguardo, ma non considera che la stessa Corte ha inteso (erroneamente) un suo secondo motivo d’appello nel senso che vi fosse dedotta ‘l’esistenza di un verbale di conciliazione sindacale per COGNOME NOME in relazione al periodo gennaio 2015/dicembre 2015′.
Si dirà in seguito, unitamente all’esame del quarto motivo di ricorso, circa la seconda parte (sub I.2) del primo motivo in cui è fatta valere la violazione degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.
8. Anche il secondo motivo è fondato.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente ribadito che la riformulazione del n. 5 del comma primo dell’art. 360 c.p.c. (come già più volte vagliata dalle stesse Sezioni unite a
partire da Sez. un. n. 8053/2014) (così nel § 10.9. di Cass., sez. un., 5.3.2024, n. 5792).
Ebbene, è senz’altro ‘apparente’ la motivazione resa dalla Corte d’appello circa il rigetto dell’appello incidentale delle due lavoratrici.
In proposito, infatti, oltre al rigetto espresso nel dispositivo, si legge solo e testualmente NOME motivazione (alla facciata 6): ‘Rigetta l’appello incidentale con le quali parti appellate avevano chiesto l’accoglimento in toto delle domande azionate in primo grado’.
Né per escludere l’assertività di tale statuizione si potrebbe opinare che essa implichi un rimando implicito a quanto considerato per accogliere il secondo ed il terzo motivo d’appello principale dell’amministratore di sostegno NOME datrice di
lavoro, perché la stessa Corte ha, invece, respinto il primo motivo dello stesso appello.
Più nello specifico ha ritenuto che: ‘Le ricorrenti dunque a seguito dell’attività istruttoria svolta sono riuscite a provare la bontà delle proprie pretese ed in particolare la dedotta esistenza di un rapporto di lavoro subordinato infatti tutti i testi hanno riferito, in relazione all’attività svolta dalle stesse una serie di elementi che, complessivamente analizzati, hanno consentito al giudice di prime cure di ritenere esistente un rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo di cui al ricorso’.
Inoltre, sempre la Corte, come si è riportato in narrativa, aveva dato conto dell’accoglimento in primo grado solo parziale delle rispettive domande delle lavoratrici (v. facciata 2 NOME sua sentenza) e, a più riprese, che esse, con il loro appello incidentale (v. sempre NOME facciata 2), avevano chiesto ‘l’accoglimento in toto delle domande azionate in primo grado’, essendo perciò evidente che tale loro impugnazione incidentale fosse riferita anche ad una migliore quantificazione delle retribuzioni rispettivamente rivendicate sotto tutti i profili in relazione a domande che, sempre per la Corte, erano state già accolte, sia pure parzialmente, ma per i periodi rispettivamente dedotti nel ricorso introduttivo.
Parimenti fondato è il terzo motivo di ricorso.
Come già accennato in narrativa, la Corte territoriale ha accolto il terzo motivo dell’appello principale.
Più nello specifico, il ragionamento decisorio dei giudici di secondo grado a riguardo si conclude come segue:
‘Ora quanto alle pretese differenze retributive le ricorrenti, attuali appellate, non hanno dedotto nel ricorso che in considerazione NOME complessità del lavoro svolto sarebbe spettato loro un diverso livello contrattuale, ma hanno dedotto unicamente che non avrebbero percepito la retribuzione prevista dal CCNL di categoria.
Sul punto osserva il Collegio, ed alla luce NOME transazione sindacale in atti, la retribuzione corrisposta, in relazione alle mansioni svolte, dedotta nel ricorso e verosimilmente percepita appare pertanto del tutto adeguata ai sensi dell’art. 36 C., sic ché non si rende necessario l’adeguamento NOME stessa ai sensi dell’art. 2099 c.c. e prendendo a parametro il CCNL di categoria ciò sia per le differenze paga che per le voci retributive che risultano del tutto non corrisposte’.
Rileva allora il Collegio che la motivazione censurata sussiste sul piano materiale e grafico (v. in extenso facciate 5 e 6 NOME stessa), sicché non può reputarsi totalmente omessa.
L’anomalia motivazionale qui denunciata (senza far ricorso ad elementi estrinseci al testo NOME stessa sentenza) dev’essere riqualificata quale ‘motivazione apparente’ e in parte contraddittoria e risulta in complesso ‘obiettivamente incomprensibile’.
Più nello specifico, come si è visto nell’esaminare il primo motivo di ricorso per cassazione, la Corte di merito, quando ha scrutinato il secondo motivo dell’appello principale, ha senz’altro considerato che il verbale di conciliazione del 28.12.2016 si r iferisse alla sola COGNOME e che rispetto a quest’ultima lo stesso appellante principale ne aveva fatto valere l’ ‘esistenza’.
Per contro, nell’apprezzare il terzo motivo dello stesso appello, ha annesso valore dirimente alla ridetta ‘transazione sindacale in atti’, in assenza di specificazioni, rispetto ad entrambe le lavoratrici, e non solo nei confronti NOME RAGIONE_SOCIALE.
Più nello specifico, tale ‘transazione sindacale’ risulta essere stata ragione unica per la quale ‘la retribuzione corrisposta, in relazione alle mansioni svolte, dedotta nel ricorso e verosimilmente percepita’ è apparsa alla Corte ‘del tutto adeguata ai s ensi dell’art. 36 C.’ per tutte e due le lavoratrici; tanto che per entrambe quanto riconosciuto dovuto è stato ridotto (in confronto alla condanna pronunciata dal primo giudice) unicamente alle somme indicate ‘a titolo di TFR’.
12.1. Ebbene, la singola affermazione ‘ed alla luce NOME transazione sindacale in atti’, come tale, ricade, in assenza di altre spiegazioni, nell’ipotesi di ‘motivazione apparente’.
Invero, la Corte in merito alla ‘conciliazione sindacale’ in precedenza non ha considerato alcunché se non che si trattasse di ‘negozio dismissivo’, che non aveva ‘formato oggetto di alcuna censura con l’appello incidentale’ (e tanto come già messo in lu ce nell’accogliere sotto tale profilo il primo motivo in modo non pertinente circa i periodi di quella conciliazione).
In altre parole, la Corte distrettuale non dice in che senso e con quale portata, per entrambe le lavoratrici, la ridetta conciliazione influisse sul piano dell’adeguatezza delle retribuzioni oggetto delle loro successive rivendicazioni in giudizio per periodi lavorativi differenti per ognuna, stando alle stesse premesse riferite dalla Corte.
13.2. E la sua motivazione, allora, anche nel suo complesso, finisce con l’essere ‘obiettivamente incomprensibile’.
Come già accennato in narrativa, nell’impugnata sentenza, in sede di ‘svolgimento del processo’, si era dato conto dei diversi periodi lavorativi rispettivamente esposti dalle lavoratrici ‘quali domestiche’.
Parimenti, già si è detto di come la Corte territoriale abbia inteso e valutato il secondo motivo dell’appello principale, il cui accoglimento riguarderebbe solo i rapporti lavorativi NOME COGNOME e, per giunta, solo per il ‘periodo gennaio 2015/dicembre 2 015’, e non quello ulteriore, sia pur e molto breve, dall’1.1.2017 al 27.1.2017.
Ergo , in base alle considerazioni già svolte in punto di contraddittorietà, anche le conclusioni tratte dalla Corte all’esito dell’esame del terzo motivo dell’appello principale risultano obiettivamente incomprensibili.
Gli errores in iudicando e i vizi motivazionali sin qui riscontrati rivestono portata pressoché assorbente.
Tuttavia, in relazione alla seconda parte del primo motivo (quella sub I.2.) e al quarto motivo di ricorso, occorre ricordare che questa Corte di recente ha enunciato i seguenti principi di diritto:
‘1. -Nell’attuazione dell’art. 36 NOME Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione NOME contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto
con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza NOME retribuzione dettati dall’art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.
– Ai fini NOME determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe.
-Nella opera di verifica NOME retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell’ambito dei propri poteri ex art. 2099, 2° comma, c.c., può fare altresì riferimento, all’occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022 ‘ (così, ancor di recente, Cass., sez. lav., sent. 2.10.2023, nn. 27711 e 27769; e in termini NOME motivazione Cass., sez. lav., sent. 10.10.2023, nn. 28321 e 28323).
Orbene, la sentenza impugnata, a fronte di domande di entrambe le lavoratrici che si fondavano, per quanto riferito in limine NOME stessa, non solo sul ‘CCNL Lavoro Domestico’, ma sull’art. 36 Cost. (cfr. facciata 2), non risulta conforme ai su riportati principi di diritto.
In particolare, vanamente la Corte, nell’accogliere il terzo motivo dell’appello principale, ha negato l’applicazione in via diretta ai rapporti di cui è causa del CCNL suddetto sul rilievo che non era stato provato che le parti avessero aderito alle associazioni firmatarie dello stesso (v. facciata 5 NOME sua sentenza).
Invero, in proposito, stante l’appello incidentale delle due lavoratrici, l’indagine non poteva arrestarsi al suddetto accertamento, e se ne è resa conto la medesima Corte quando ha affermato che, per stabilire ‘quale sia la giusta paga occorre fare riferi mento all’art. 36 Cost.’ (v. tra la facciata 5 e la facciata 6, dove viene richiamata giurisprudenza di legittimità, peraltro parecchio remota degli anni ’70/’80).
Tuttavia, pur avendo considerato che le lavoratrici a tal fine invocavano ‘la retribuzione prevista dal CCNL’ come indicazione parametrica ai fini del calcolo NOME retribuzione costituzionale, la Corte ha omesso qualsiasi raffronto tra le previsioni di detto CCNL, che, in via preliminare, dovevano comunque essere considerate, e le retribuzioni corrisposte alle lavoratrici. Non ha, del resto, operato alcun accertamento sulla quantità delle prestazioni di queste ultime (in termini di giorni e orari di lavoro, etc.), essendosi limitata a confermare la loro natura subordinata in relazione ai periodi rispettivamente allegati nel ricorso introduttivo.
Ha piuttosto asserito che la retribuzione corrisposta, in relazione alle sole ‘mansioni svolte, dedotta nel ricorso e verosimilmente percepita’ appariva ‘ del tutto adeguata ai sensi dell’art. 36 Cost.’.
Ma tale adeguatezza, come si è già visto, è stata opinata dai giudici di secondo grado solo ‘alla luce NOME transazione sindacale in atti’.
Ebbene, a prescindere dall’anomalia motivazionale in proposito già riscontrata, la richiamata conciliazione sindacale, riferentesi solo alla COGNOME e per essa ai periodi lavorativi ivi specificati, all’evidenza non poteva rientrare tra le fonti
collettive nazionali o, all’occorrenza, tra gli indicatori economici e statistici cui il giudice di merito può fare riferimento per verificare la retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost., in base ai su esposti principi di diritto.
16. In definitiva, in accoglimento del ricorso nei sensi sopra illustrati la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale che, in differente composizione, dovrà riesaminare il caso, uniformandosi ai principi di diritto sopra richiamati, oltre a regolare le spese processuali, comprese quelle del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese processuali anche di legittimità.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 17.12.2025.
Il Presidente NOME COGNOME