Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5159 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5159 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7632/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e dall’avvocato COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 5887/2023 depositata il 19/9/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/0/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con due rispettivi ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c. NOME COGNOME e NOME COGNOME adivano il Tribunale di Roma per ottenere la condanna di NOME COGNOME – giornalista dell’RAGIONE_SOCIALE -, di NOME COGNOME direttore dell’RAGIONE_SOCIALE – e del RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni derivati dalla diffamazione di cui nei loro confronti si sarebbero resi responsabili con un articolo pubblicato sull’RAGIONE_SOCIALE il 23 gennaio 2014, che aveva riportato e commentato le dichiarazioni di una giudice della sezione fallimentare del tribunale capitolino, indagata per vari reati, quali corruzione e peculato, e che nell’articolo era definita ‘pentita’ , la quale aveva accusato i ricorrenti in prime cure di condotte illecite.
I convenuti si costituivano, resistendo.
Il Tribunale, riunite le cause, con ordinanza del 28 maggio 2018 accoglieva le domande risarcitorie, condannando in solido i tre convenuti a risarcire ad ognuno degli attori nella misura di euro 50.000 oltre interessi, ordinando la pubblicazione del dispositivo
per due volte sulla RAGIONE_SOCIALE e sull’RAGIONE_SOCIALE e l’inserimento di relativa nota nell’archivio informatico dell’RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e l’editore proponevano appello principale; NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano appello incidentale.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 19 settembre 2023, rigettava entrambi i gravami.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e la società editrice hanno presentato ricorso, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria (nella quale, in modalità di assemblaggio, è stato inserito integralmente l’articolo in discussione, che in precedenza era stato riportato nel ricorso nella modalità di cui si dirà infra ).
Si sono difesi con rispettivi controricorsi NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno depositato rispettive memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 21 Cost., 2043 c.c., 51 e 595 c.p., 11 l. 8 febbraio 1948 n. 47 e dei principi giurisprudenziali sul risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, con particolare riferimento a quelli relativi all’inchiesta giornalistica.
In sintesi, si dà atto che il giudice d’appello ha escluso l’esimente del diritto di inchiesta giornalistica per l’articolo de quo e a ciò si oppone un’ampia ricostruzione (ricorso, pagine 9 -16) di quanto era stato oggetto dell’articolo, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla fattispecie dell’inchiesta giornalistica allo scopo di dimostrare e sostenere la presenza dei requisiti della diffusione in via giornalistica che avrebbero impedito la commissione dell’illecito.
2. Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione ancora degli articoli 21 Cost., 2043 c.c., 51 e 595 c.p., 11 l. 8 febbraio 1948 n. 47, ‘con particolare riferimento alle modalità di valutazione interpretativa’ della portata diffamatoria in relazione ai
principi giurisprudenziali sul legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica giudiziaria, soprattutto quanto alle dichiarazioni dei terzi.
Si richiamano nuovamente elementi estratti dall’articolo, con inserimento pure di risposte della indagata ‘pentita’ all’interrogatorio del pubblico ministero (ricorso, pagina 21), per ribadire la correttezza di quanto riportato nell’articolo stesso. Quest’ultimo viene qui trascritto integralmente nella nota 2, pagine 23-24 del ricorso – con caratteri assai minuscoli: in effetti nella memoria si è evidentemente inteso renderlo più leggibile con una riproduzione in termini di assemblaggio, come sopra detto, inserendo pure le relative fotografie -.
Si conclude, quindi, deducendo che l’articolo non sarebbe stato redatto in modalità diffamatoria, bensì esercitando con correttezza il diritto di cronaca e di critica giudiziaria.
3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1223, 2043 e 2059 c.c., per avere il giudice d’appello ritenuto provato il danno non patrimoniale ‘in via presuntiva in carenza di ogni allegazione avversaria’, e altresì senza avere preliminarmente valutato la sussistenza di un nesso di causalità immediato e diretto tra l’articolo e il danno non patrimoniale lamentato dal COGNOME e dallo COGNOME.
Lamentano i ricorrenti che la Corte territoriale ha ritenuto provato in via presuntiva, pur in difetto di ‘ogni allegazione avversaria’, il danno non patrimoniale del COGNOME e dello COGNOME sulla loro immagine professionale e sulla loro reputazione. Riportano quindi il susseguente passo della sentenza d’appello: ‘… il Tribunale … non ha mai affermato l’esistenza di un danno non patrimoniale <>, ma ha utilizzato quegli elementi che riguardano le due personalità, tenendo conto del loro ruolo nell’ambiente sociale e giudiziario e della stima di cui godevano, al fine di pervenire al
convincimento che di certo (<>) su tale stima e valutazione quell’articolo aveva inciso…’ (seguono argomentazioni relative al quantum ).
I ricorrenti sostengono che in tal modo la Corte d’appello si sarebbe posta ‘in aperto conflitto’ con la giurisprudenza di questa Suprema Corte in ordine al risarcimento del danno e affermano, premessa la distinzione tra danno evento e danno conseguenza, che le controparti non avrebbero provato – come invece avrebbero dovuto -‘un nesso di causalità immediato e diretto tra il pregiudizio lamentato e l’articolo’ pubblicato sull’RAGIONE_SOCIALE. Si richiama la giurisprudenza sul danno, per concludere poi che le ‘stesse circostanze’ valutate dalla C orte territoriale ‘quali indici per la liquidazione del danno’ avrebbero al contrario condotto a escludere ‘la possibilità di ricavare per presunzione l’esistenza del danno … ed il suo specifico e diretto nesso di causalità con l’articolo’.
4. Il quarto motivo, indicato come attinente alla quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale, denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell’articolo 3 Cost. nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c.
La Corte d’appello non avrebbe riconosciuto, in sostanza, la necessità di una congrua motivazione in ordine a tale quantificazione del danno, e non avrebbe tenuto conto, oltre a quanto effettivamente considerato, delle ‘ulteriori seguenti precipue circostanze (tutte di segno contrario al prospettato danno all’immagine … e del tutto sottovalutate dal Tribunale e dalla Corte … ).
Segue a questo asserto l’elenco di sette elementi (ricorso, pagina 30), dopo l ‘illustrazione dei quali i ricorrenti deducono che, ‘ove fossero stati correttamente … valutati’, essi avrebbero condotto, se non al diniego di sussistenza di un effettivo danno non patrimoniale, a quantificarlo in ‘una somma ben più ridotta’.
D’altronde – osservano altresì i ricorrenti -, la Corte europea dei diritti dell’uomo insegna che le sanzioni pecuniarie elevate limitano di fatto la libertà di espressione del giornalista (della Corte di Strasburgo si richiama la sentenza del 17 luglio 2008, ricorso 42211/2007, Riolo c. Italia, riguardante l’articolo 10 CEDU sulla libertà d’espressione); inoltre la giurisprudenza di legittimità ha escluso che si possano riconoscere risarcimenti manifestamente incongrui per diffamazione a mezzo stampa (Cass. 31358/2021; Cass. 13153/2017).
Si deduce, quindi, in conclusione: ‘I criteri seguiti non sono stati specificatamente enunciati in motivazione’ e la quantificazione è ‘manifestazione incongrua rispetto al caso concreto’; sussisterebbe pertanto il denunciato vizio motivazionale.
L’illustrazione in elenco dei motivi del ricorso nel caso in esame agevola, nella causa in esame, la comprensione del contenuto effettivo di ciascuno di essi.
5.1 I motivi possono ripartirsi in due gruppi, dei quali il primo, ovvero la prima coppia di censure, al di là delle – talora devianti rispetto al reale contenuto -rubriche, mira ad attestare violazione di diritto nella decisione assunta dal giudice d’appello, e lo fa, in particolare, invocando quella species che è il giornalismo di inchiesta (Cass. 16236/2010; Cass. ord. 4036/2021), di recente particolarmente considerata ed esaminata dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte.
Tra gli arresti massimati, da ultimo Cass. ord. 15755/2024 rileva che nel giornalismo di inchiesta ‘i fatti, esposti nel rispetto del criterio della verità, possono essere analizzati, interpretati e posti in correlazione tra di loro, col contributo di originalità proprio dell’approfondimento giornalistico’, giungendo tuttavia a scriminare solo qualora nell’articolo rimangano chiari i fatti obiettivi e quale ne siano la lettura e la valutazione, id est solo qualora ‘non sia alterata la percezione del lettore’; e ciò, d’altronde insegna sulla
stessa linea Cass. ord. 19611/2023 -, deriva non tanto dall’attendibilità/veridicità della notizia, bensì dal ‘rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede’ affiancato dalla ‘maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità’, solo così venendo scriminato anche ‘il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorché i medesimi, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti e mediante il ricorso, attraverso una ricerca attiva, a fonti di notizia attendibili’. E questo deriva dal fatto che il c.d. giornalismo di inchiesta sussiste quando il giornalista non si limita a divulgare la notizia, ma egli stesso provvede alla raccolta delle fonti di essa, il che include, ontologicamente, anche la valutazione critica e il collegamento elaborativo degli elementi rinvenuti (cfr. Cass. ord. 30522/2023).
5.2 Nel caso in esame, in effetti, il tentativo di ricondurre alla species appena illustrata perseguito, a ben guardare, proprio nei primi due motivi del ricorso – il secondo nella rubrica non la richiama espressamente, ma presenta in realtà la stessa sostanza enunciata fin dalla rubrica nel primo – non ha raggiunto la sua meta, in quanto permane ad un livello di argomentazioni sostanzialmente fattuali, che forniscono soltanto un’alternativa ricostruzione del contenuto dell’articolo, senza neppure ostendere la verifica del canone delle fonti propria della modalità d’inchiesta che avrebbe dovuto emergere dall’articolo de quo , il quale invero arresta la sua illustrazione a determinati elementi estrapolati dalle dichiarazioni di una indagata, non mostrando una vera e propria indagine di approfondimento e integrazione, ma – al contrario inserendo una pluralità di commenti, oggettivamente pregnanti di diffamazione delle persone coinvolte.
I primi due motivi, dunque, sono in parte inammissibili, in quanto diretti ad ottenere quel che si potrebbe dedurre nell’ambito di un gravame, e in parte infondati, laddove sostengono di poter fruire della species della inchiesta giornalistica per un articolo che, ictu oculi , non è il frutto di particolari indagini del giornalista, bensì l’utilizzo di un -oggettivamente rilevante ma ancora non accertativo – elemento istruttorio, intrecciato, come si è appena evidenziato, a una serie di commenti negativi nei confronti delle persone ivi menzionate.
Anche il terzo motivo costituisce un ibrido, miscelante un’inammissibile natura direttamente fattuale e una critica che, in realtà, va riqualificata come denuncia di assenza di adeguata motivazione in ordine alla prova del danno non patrimoniale.
Sotto il primo profilo, infatti, quel che i ricorrenti tentano di ricondurre ad uno scorretto utilizzo della presunzione è, a ben guardare, una proposta alternativa in ordine all’accertamento del danno non patrimoniale; sotto il secondo profilo, i ricorrenti richiamano, come oggetto di censura, proprio il passo motivazionale in cui, con una modalità alquanto indiretta ma nonostante ciò chiaramente inequivoca, il giudice d’appello ha motivato in maniera specifica sulla sussistenza di elementi dimostrativi del danno non patrimoniale, non a caso prendendo le mosse dal diniego che il primo giudice avesse affermato in questa vicenda l’esistenza del danno in re ipsa .
Si perviene ancora, dunque, in parte alla inammissibilità e in parte al rigetto.
Pure il quarto motivo non si distoglie da tale sostanziale ibrida impostazione, nonostante gli operati richiami a precedenti giurisprudenziali, anche sovranazionali (da ultimo, sulla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e sulla sua incidenza in tema – non ricorrente per quanto si verrà a rilevare -si rimanda a Cass. ord. 31057/2024, non massimata), non riuscendo tuttavia a
fornire, ancora una volta, altro che una censura direttamente fattuale -e quindi ancora una volta impetrando una revisione di merito -, cui aggiunge appunto quel che però rimane un mero asserto, ovvero che, nel caso in esame, si dovrebbero seguire le invocate pronunce di questa Suprema Corte sul quantum del risarcimento concesso: asserto comunque palesemente infondato, dal momento che la Corte di merito ha, sulla base di un accertamento in fatto, quantificato il danno non patrimoniale motivando sul punto, sia pure sinteticamente e anche richiamando la sentenza di primo grado al riguardo, e considerato, peraltro, che una quantificazione di euro 50.000 quale sorte in relazione all”inserimento’ erga omnes dei danneggiati in una vicenda così clamorosa (un’indagine relativa alla pretesa corruzione di un giudice fallimentare del più importante Tribunale italiano) e alla sua pubblicazione, oggettivamente mettendoli alla gogna, in un assai noto settimanale risulta ictu oculi congrua, ovvero correlata alle intense caratteristiche pregiudizievoli accertate dal giudicante.
8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido per il comune interesse processuale, a rifondere a ciascuno dei controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater , d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rifondere ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità,
liquidate, per ciascuno di loro, in un totale di € 6 . 000, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater , d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2025
Il Presidente NOME COGNOME