Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 34154 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 34154 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 27183-2024proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
contro
NOME COGNOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 8571/2024 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 28/10/2024.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1)-Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con sentenza n. 8751/2014, aveva rigettato l’appello principale proposto da NOME COGNOME avverso la decisione con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (n. 1120/2022), aveva accolto in parte il ricorso del COGNOME, diretto all’annullamento del provvedimento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con cui era stato espulso dalla regata storica perché rilevato positivo al controllo antidoping, confermando il predetto provvedimento, ma riducendo a tre mesi la durata della sanzione inflitta ( in luogo della squalifica di 13 mesi irrogata dal provvedimento amministrativo).
2)-Il Consiglio di Stato aveva ritenuto corretta la decisione del primo giudice circa la inapplicabilità della normativa antidoping del RAGIONE_SOCIALE, contenente un articolato procedimento di rilevazione e controllo, valutando che i controlli effettuati si erano svolti in conformità alle previsioni del ‘Regolamento delle regate di voga alla veneta’ emanato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ragione della peculiarità dell’attività di antica tradizione veneziana. La sentenza in esame evidenziava, peraltro, che le censure proposte dal COGNOME erano riconducibili ad una serie di rilievi formali e procedimentali ma non dirette ad effettuare considerazioni sui profili centrali riguardanti l’analisi clinica svolta, che invece avevano dimostrato l’uso di sostanze dopanti.
3)-In conclusione, il Consiglio di Stato affermava che i vizi formali denunciati si riducevano ad illegittimità non invalidanti secondo lo schema di qualificazioni previsto dall’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 , che preclude al giudice amministrati vo l’annullamento del provvedimento quando «la violazione di norme procedimentali o sulla forma degli atti» non incida sul contenuto dispositivo, il quale «non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato» (comma 2, primo periodo, del citato art.21octies ).
4)Quanto alla sanzione irrogata, oggetto anche dell’appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, il Consiglio di Stato riteneva che la riduzione a tre mesi rispetto ai 13 stabiliti dal provvedimento impugnato, erano stati determinati dal TAR in virtù di una
ragionevole valutazione ispirata al principio di proporzionalità tra gravità del fatto addebitato e sanzione ed alla comparazione con il Codice sportivo che per una eguale ipotesi di utilizzo di cannabis fuori dalla competizione prevede una squalifica di tre mesi. Il richiamo al Codice sportivo e dunque alla normativa RAGIONE_SOCIALE era pertanto solo utilizzato al fine di un raffronto, non avendo, il TAR, effettuato una diretta applicazione di quest’ultima.
5)-Quanto, infine, alla decorrenza della sanzione, il Consiglio di Stato confermava che la decisione di farla iniziare dall’inizio della stagione agonistica e non dal momento di adozione del provvedimento sanzionatorio, era ispirata a ragionevolezza, considerata la finalità dissuasiva della sanzione, altrimenti priva di effetti se caduta in periodo di sospensione delle attività agonistiche.
6)-Avverso detta decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione per profili di giurisdizione, ritenendo che in tale contesto fossero annoverabili situazioni in cui l’errata (applicazione del Regolamento del RAGIONE_SOCIALE) o la mancata applicazione di legg e, (in particolare la legislazione del RAGIONE_SOCIALE), da parte dell’organo giurisdizionale, concretizzi un vulnus a livello di giurisdizione , emendabile dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione. In tale ultima sede il ricorrente chiedeva quindi accogliersi il ricorso e annullare i provvedimenti assunti illegittimamente.
Con controricorso resisteva il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Con ordinanza del 20.2.2025 la Prima Presidente della Corte di cassazione proponeva la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c dichiarandolo inammissibile. Con successiva istanza il ricorrente chiedeva la decisione.
La Procura generale depositava memoria concludendo per l’inammissibilità del ricorso. Il ricorrente depositava successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7)Con l’unico motivo il ricorrente lamenta un difetto relativo di giurisdizione consistente nella mancata applicazione da parte dei giudici aditi della normativa sportiva e antidoping nazionale e internazionale (RAGIONE_SOCIALE, NARDA) e nel conseguente vulnus subito nell’accertamento effettuato, privo di garanzie procedimentali e sostanziali. Rappresenta che la procedura antidoping prevista dal RAGIONE_SOCIALE prevede una serie di garanzie rispetto alle modalità applicative seguite dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e che quest’ultimo, nel disporre una speciale disciplina regolamentare per la voga veneta, avesse in sostanza costruito un sistema ordinamentale della suddetta disciplina del tutto irrispettoso dell’ordinamento sportivo italiano.
Peraltro, il ricorrente evidenzia come i giudici del merito siano entrati in contraddizione allorché hanno escluso l’applicabilità della normativa RAGIONE_SOCIALE, ma abbiano poi utilizzato la stessa per ridurre la sanzione inflitta dal provvedimento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Il contesto decisionale così censurato sostanzia, nella prospettazione del ricorrente, il difetto di giurisdizione rilevato.
8)-Occorre ribadire che , secondo orientamento costante di queste Sezioni unite ( da ultimo SU n. 30605/2024) , rientrano nell’ambito dei motivi inerenti alla giurisdizione: a) l’invasione della sfera riservata ad altri poteri (esecutivo e legislativo); b) l’ invasione della sfera altrui di giurisdizione; c) l’esplicazione da parte del giudice amministrativo di un sindacato di merito, allorquando la potestas iudicandi comprenda il solo sindacato di legittimità; d) il mancato esercizio da parte del giudice amministrativo o contabile della sua giurisdizione, quando derivante dall’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto di funzione giurisdizionale.
9)Esula, invece, dall’ambito dell’eccesso di potere, così delineato, l’errata interpretazione delle norme sostanziali e processuali, perché il vizio non è configurabile in relazione ad errores in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (cfr. fra le tante Cass. S.U. 22 settembre 2023 n. 27160; Cass. S.U. 30 giugno 2023 n. 18539; Cass. S.U. 10 febbraio 2023 n. NUMERO_DOCUMENTO).
Anche per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 6/2018, si è affermato il principio di diritto, ben consolidato, secondo cui lo ‘sconfinamento’ del giudice amministrativo nella sfera delle attribuzioni del legislatore sussiste solo se il giudice proceda all’applicazione di una norma inesistente da lui creata (da ultimo S.U. n. 24280/2025).
10)-Applicando i principi riferiti alle doglianze riportate nel ricorso in esame, si deve segnalare che nessuna delle ipotesi richiamate in tema di eccesso o sconfinamento del potere giurisdizionale è rinvenibile nel caso di specie, in cui è sostanzialmente lamentata la mancata applicazione delle disposizioni RAGIONE_SOCIALE in luogo di quelle previste dal Regolamento.
11)-Deve rammentarsi (a riguardo SU n. 10078/2023) che il controllo del limite esterno della giurisdizione che l’art. 111, comma ottavo, Cost., affida alla Corte di cassazione -non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo, anche per contrasto con il diritto dell’Unione europea o della CEDU, operando al riguardo i limiti istituzionali e costituzionali del controllo devoluto a questa Corte, ‘i quali restano
invalicabili, quand’anche motivati per implicito, allorché si censuri il concreto esercizio di un potere da parte del giudice amministrativo, non potendo siffatta modalità di esercizio integrare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale’ (Cass. S.U. n. 12586/2019).
12)-Invero la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111, comma ottavo, Cost., atteso che l’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (Cass. S.U., n. 30605 del 2024; n. 27174 del 2022 Cass., S.U. n. 32773/2018; Cass. S.U. 10087 del 2020; Cass. S.U. n. 19175 del 2020; Cass., S.U., n. 32773 del 2018).
Per quanto esposto, la proposta di decisione anticipata deve essere confermata ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Consegue l’applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
Si dispone il raddoppio del contributo unificato, ove spettante, in quanto ricorrono i presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi E. 3.000,00 00 per compensi ed E. 200,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Condanna il ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE dell’ulteriore somma di euro 1500,00.
Condanna il ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in Roma in data 21 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME