Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32256 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32256 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16817/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
– controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE PERUGIA n. 1847/2017 depositata il 27/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 20.01.2008 NOME COGNOME conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Perugia la RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) azionando la garanzia
per vizi prevista dal codice civile e dal codice del consumo e domandando, in via principale, la risoluzione del contratto di compravendita di un mobile da cucina e, in via subordinata, la sostituzione del mobile, congiuntamente alla richiesta di risarcimento del danno. Deduceva l’attrice di aver acquistato, in data 10.03.2007, presso il negozio RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE un mobile da cucina, un tavolo e quattro sedie al prezzo di €2.300,00; immediatamente dopo la consegna si accorgeva che il mobile da cucina presentava dei difetti, segnatamente: una scheggiatura nella parte superiore del top , e una lesione di un diametro di circa 1,5 cm sul fianco destro. Nonostante le ripetute richieste di riparazione del mobile e le rassicurazioni da parte della venditrice, tali riparazioni non avevano luogo.
1.1. Il Giudice di Pace, con sentenza n. 157/2010, accertato l’inadempimento della convenuta, dichiarava la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, con conseguente restituzione del prezzo da parte del venditore e rimborso al compratore delle spese e dei pagamenti effettuati; rigettava la domanda di risarcimento dei danni; disponeva, altresì, la restituzione dei mobili acquistati.
Impugnava la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Perugia, contestando, tra l’altro, la presenza dei vizi, la risoluzione dell’intero contratto di compravendita, nonché l’eccessivo importo delle spese liquidate; lamentava, altresì, la mancata restituzione del bene viziato.
2.1. Il giudice del gravame, in composizione monocratica, riformava integralmente la sentenza di prime cure, condannando l’acquirente alla restituzione delle somme corrisposte dall’appellante in esecuzione della sentenza di prime cure, oltre al pagamento delle spese di lite. Osservava il giudice, per quel che qui ancora rileva:
alla fattispecie in esame si applica il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo (cod. cons.), essendo indubbia la qualità di consumatore rivestita dall ‘appellata e di quella di professionista dell’appellante; in particolare, trovano applicazione gli artt. 128 ss. , relativi alla disciplina della garanzia legale di conformità;
nel caso in esame non è possibile accertare il difetto di conformità del mobile, oltre al fatto che non vi è prova che tale difetto fosse già presente al momento della consegna.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia proponeva ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidato a cinque motivi e illustrato da memoria.
Si difendeva RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. : violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. per omessa applicazione degli artt. 2730-2733 cod. civ. e 228 e relativi cod. proc. civ. La ricorrente si duole del fatto che il giudice di seconde cure abbia, da un lato, attribuito valore di confessione giudiziale, quindi di prova legale, a quanto esposto dall’appellata negli atti processuali (dai quali il giudice ha tratto l ‘acc ertamento pacifico del l’inesistenza del difetto di lesione presente sul fianco destro del mobile), oltre ad aver attribuito valore decisivo alle dichiarazioni rese da un teste (il quale aveva riferito di non aver visto alcun difetto al momento della consegna); dall’altro abbia, invece, omesso di attribuire valore di confessione giudiziale alle dichiarazioni rese dal rappresentante legale della società venditrice il quale, in sede di interrogatorio formale, avrebbe riconosciuto il difetto del prodotto, impegnandosi contestualmente a volerlo eliminare.
1.1. Il motivo è inammissibile. Nel giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado (ex art. 347 cod. proc. civ.) non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d’appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili aliunde ed esplicitati dalla parte interessata (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10164 del 30/03/2022, Rv. 664467 -01; Cass. 30/03/2022, n. 10164; Cass. 04/04/2019, n. 9498).
1.2. La sentenza impugnata, per vero, pur insistendo sul mancato deposito del fascic olo d’ufficio a cura dell’appellante , tuttavia ha dimostrato di conoscere l’istruttoria tenutasi in primo grado e , in particolare, ha espressamente valutato l’interrogatorio formale di NOME COGNOME (v. sentenza p. 6, 2° capoverso: benché in funzione dell’ esame di altro motivo d’appello attinente alla legittimazione ad agire della NOME, qui non rilevante).
Dunque, facendo riferimento alle risultanze probatorie richiamate in sentenza, questo Collegio rileva che il giudice di appello era in grado di poter pienamente apprezzare il significato delle ammissioni di NOME COGNOME con riferimento alla pretesa lesione sul fianco destro del mobile, laddove conclude (p. 8, 2° capoverso) nel senso di ritenere pacifico che il difetto sia la conseguenza della normale venatura del legno, qualificabile come caratteristica estetica del materiale con cui il suddetto mobile era stato realizzato, piuttosto che essere riconducibile ad un’imper fezione tecnica.
1.3. In sintesi, in relazione a tali affermazioni non sussiste né il vizio di omessa motivazione, né quello di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. La doglianza si traduce in un’inammissibile istanza di
revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. (Cass. sez. 2, n. 19717/2022; Sez. 2, n. 21127 dell’ 08.08.2019).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.): violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. -omessa applicazione dell’ art. 132, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206. In particolare, la ricorrente si duole del fatto che, con riferimento alla scheggiatura presente sul piano superiore, pur riconoscendola come difetto, il giudice di seconde cure abbia ritenuto non accertata la prova della sua esistenza al momento della consegna. Il giudice ha, dunque, errato laddove non ha applicato, ex art. 132, comma 3, d.lgs. n. 206/2005, la presunzione legale di esistenza del difetto di conformità, posto che nel caso di specie – come prescrive la norma citata -il difetto si è manifestato nei sei mesi dalla consegna del bene.
2.1. Il motivo è fondato. Premesso che correttamente il giudice d’appello ha applicato alla fattispecie di cui è causa il codice del consumo, sussistendone i requisiti oggettivi (contratto di vendita) e soggettivi (qualità di consumatore e di professionista) della normativa; in particolare, trovano applicazione gli artt. 128 ss. cod. cons., vigente ratione temporis, che disciplinano la garanzia legale di difformità; tuttavia, il giudice di seconde cure ha fatto malgoverno delle regole contenute nelle norme citate.
2.2. La definizione del momento di rilevanza della responsabilità del venditore è stata identificata dal legislatore comunitario, prima, e nazionale, poi, nel momento della consegna del bene (art. 130, comma 1, cod. cons.: in deroga al principio traslativo del consenso, ex art.
1376 cod. civ.). Tale momento determina il ricorso, anche nel caso che ci occupa, ad una presunzione accordata -come rilevato dalla ricorrente – dal comma 3 dell’art. 132 cod. cons., a norma del quale: «Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità».
2.3. Né ha pregio quanto argomentato dalla controricorrente, che ritiene raggiunta la prova contraria ammessa dalla presunzione di legge attraverso la dichiarazione di un teste (v. controricorso p. 8, 3° e 4° capoverso): il giudice d’appello, infatti, ritiene espressamente insufficiente tale testimonianza, come anche la mancata contestazione del difetto da parte dell’acquirente al momento della consegna, concludendo che: «… non è possibile per questo Giudice valutare se ed in che misura il difetto, a causa delle sue effettive dimensioni o del suo posizionamento, fosse non immediatamente percepibile e, quindi, verosimilmente preesistente».
2.4. La sentenza merita, quindi, di essere cassata e rinviata ad altro giudice del Tribunale di Perugia, affinché accerti il difetto lamentato, compatibilmente con la sua stessa natura e con la natura del bene venduto.
Con il terzo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (in rel azione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.): omessa applicazione degli artt. 129, 130, 132 d.lgs. n. 206/2005. Nella prospettazione della ricorrente il Tribunale avrebbe errato poiché avrebbe omesso di valutare la sussistenza dei due difetti di conformità così come denunciati sin dal momento della
consegna e del montaggio, l’assunzione di impegno alla loro eliminazione, il perdurante inadempimento della venditrice.
3.1. Il motivo è infondato, in quanto confonde quelli che sono i presupposti dell’azione processuale (i fatti costitutivi e impeditivi del godimento del diritto affermato) con il motivo di ricorso enunciato al n. 5) dell’art. 360, comma 1 , cod. proc. civ., riferito ad un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; ex plurimis : Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019, Rv. 655413 -01; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018, Rv. 651305 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017, Rv. 644485 01).
Con il quarto motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.): omessa applicazione degli artt. 129, 130, 132 d.lgs. n. 206/2005. Acclarata la sussistenza dei predetti difetti di conformità, ex art. 129, comma 5, cod. cons., il giudice avrebbe dovuto applicare, a tutela del consumatore, la disciplina di cui all’art. 130 cod. cons., relativa ai rimedi da questi esperibili: poiché secondo la norma citata le riparazioni o sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta, e poiché nel caso di specie dette richieste della ricorrente sono state ignorate dalla venditrice, non resta che la risoluzione del contratto, a norma del comma 7, lett. b) della norma citata.
Con il quinto si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.): errata applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. La ricorrente censura l’errata applicazione delle spese di giudizi o, in quanto -per le ragioni
sopra illustrate – le spese del doppio grado di giudizio avrebbero dovuto essere poste a totale carico dell’appellante.
Avendo il Collegio accolto il secondo motivo del ricorso, il quarto e il quinto mezzo restano assorbiti.
In definitiva, il Collegio accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo e il terzo, dichiara assorbiti i restanti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Perugia nella persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio;
rigetta il primo e il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda