SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 362 2025 – N. R.G. 00000373 2024 DEPOSITO MINUTA 31 10 2025 PUBBLICAZIONE 31 10 2025
Corte d’Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. NOME COGNOME
Presidente
Dr. NOME COGNOME
Consigliere rel.
Dr. NOME COGNOME
Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 30 ottobre 2025 secondo le modalità previste dall’art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 373/2024 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dall’AVV_NOTAIO del Foro di Pesaro
NOME
appellante
E
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
per procura alle liti in atti dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO
appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 novembre 2024 ha impugnato la sentenza del 16 giugno 2024 con la quale il Tribunale di Pesaro, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva respinto la domanda di esso dipendente, intesa ad ottenere l’annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per gg. 10 comminatagli dalla datrice di lavoro convenuta con lettera del 5 settembre 2022, in relazione alla contestata condotta infedele
asseritamente consistita nell’avere in un primo tempo denunciato ai suoi superiori l’illecita appropriazione da parte del collega di un aspirapolvere modello Folletto rinvenuto durante il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti in data 16 luglio 2022 – da costui lasciato, nonostante il suo invito a non farlo, presso l’abitazione privata della nonna invece che presso il Centro Raccolta quindi nell’avere successivamente modificato tale versione dei fatti, allineandosi alle difese rese dal collega in sede di giustificazioni, così tentando di ostacolare l’accertamento dell’illecito dal medesimo compiuto.
L’appellante ha impugnato la predetta decisione, censurando l’ iter logico giuridico seguito dal primo giudice, il quale aveva dato rilevanza ad elementi privi di rilievo probatorio, ed in particolare alla email del 29 luglio 2022, con cui riferiva all’Ing. della telefonata ricevuta il 16 luglio 2022 da esso ricorrente, nonché al promemoria della relativa audizione, consacranti quanto riferito in ordine alla condotta volontariamente tenuta dal e consistita nel fermarsi in INDIRIZZO per scaricare nel giardino di casa di sua nonna l’aspirapolvere marca folletto raccolto durante il servizio; aveva fondato il proprio convincimento su prove inesistenti, laddove l’unico documento dotato di piena efficacia probatoria ed idoneo a screditare l’attendibilità delle versioni fornite in precedenza era la dichiarazione sottoscritta il 3 agosto 2022; aveva omesso di considerare il contenuto del verbale di ricognizione, redatto all’esito del sopralluogo del 3 ottobre 2022 presso il centro di raccolta di INDIRIZZO, in cui veniva rinvenuto un aspirapolvere marca folletto di colore verde scuro, con il sacco di tela, avente all’estremità del manico del nastro isolante bianco, che esso ricorrente riconosceva come quello ritirato il giorno 16 luglio 2022. L’appellante ha, pertanto, insistito per l’accoglimento della domanda spiegata in primo grado, con vittoria di spese di lite.
ha chiesto il rigetto del gravame.
Allo scadere del termine assegnato alle parti per il deposito delle note in sostituzione d’udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Questa Corte non ha motivo di discostarsi dalla ricostruzione dei fatti effettuata dal Tribunale, che correttamente ha valorizzato i contenuti della documentazione prodotta dalla originaria convenuta, attestanti come l’appellante, con dichiarazioni di chiaro ed inequivocabile contenuto rese ai diretti superiori, abbia dato impulso all’indagine avviata a carico di ; si tratta di documenti di sicuro rilievo probatorio, dei quali non vi è alcuna possibilità di invocare la provenienza de relato actoris , che si realizza nell’affatto diversa ipotesi in cui un teste depone su
circostanze di cui sia stato informato dal soggetto che ha proposto il giudizio, non già quando riferisca ad altri su circostanze oggetto di diretta constatazione.
Peraltro, il documento qualificato promemoria audizione , e recante la stessa data della mail inviata da all’ing. possiede forma e sostanza di processo verbale redatto presso la sede aziendale alla presenza di e consacrante le dichiarazioni di quest’ultimo; la circostanza che esso non rechi la firma del denunciante non è di ostacolo alla rilevanza probatoria del documento, ed in ogni caso sembra riconducibile alla volontà dello stesso di ‘… non essere coinvolto nella vicenda…’, di cui si da atto in seno al verbale, così come ivi si fa menzione della doverosa chiarificazione che l’ing. rende al denunciante, in ordine alla doverosità della denuncia circa i fatti a sua conoscenza, onde non incorrere a sua volta in responsabilità nei confronti della datrice di lavoro.
Il ridetto documento, pertanto, fa fede in ordine alla circostanza che la fonte informativa abbia reso le dichiarazioni ivi riportate, proprio in virtù delle modalità con cui è stata curata la verbalizzazione, nel rispetto delle garanzie tanto del dichiarante quanto dell’incolpato.
Occorre, poi, considerare che l’appellante si limita a censurare l’utilizzo da parte del primo giudice di un mezzo istruttorio a suo dire privo dei requisiti di rilevanza processuale, ma non solleva serie obiezioni in ordine all’intrinseca veridicità di quanto riferito da nella mail inviata il 29 luglio 2022 e di quanto riportato nel promemoria della propria audizione in pari data; ciò consente di ritenere che egli abbia effettivamente reso le dichiarazioni riportate come di sua provenienza nei citati documenti.
Tanto chiarito, è affatto condivisibile il giudizio di inverosimiglianza formulato dal Tribunale con riferimento alla ricostruzione dei fatti successivamente resa dall’appellante al legale di essa, infatti, stride in primo luogo con la regola secondo cui, durante le operazioni di raccolta dei rifiuti svolte in coppia da due operatori, l’addetto alla guida del veicolo non lascia la sua postazione se non per la necessità di aiutare l’altro nella movimentazione dei carichi o nella raccolta di oggetti di dimensioni e caratteristiche tali da non poter essere agevolmente spostati o sollevati dal singolo. Appare, quindi, del tutto irragionevole la scelta dell’autista di scendere dall’autoveicolo per sistemare il carico che si muoveva pericolosamente nella parte posteriore, senza che il collega lo aiutasse in un’operazione richiedente senz’altro notevole impiego di energie fisiche ed oggettiva necessità di intervento in coppia.
Ancor più inverosimile appare la circostanza che l’esigenza di sistemazione del carico si sia presentata proprio dinanzi all’abitazione privata della nonna dell’autista, e che l’appellante sia rimasto a bordo del furgone per continuare a compilare i fogli di lavoro, a fronte della ben più
urgente incombenza di controllare la stabilità del carico trasportato e con essa la sicurezza del trasporto stesso.
Infine, è quantomeno improbabile che un elettrodomestico del tipo di quello descritto (aspirapolvere modello Folletto), notoriamente destinato alla pulizia di ambienti interni, non già di esterni o di giardini, sostasse vicino al cancello dell’abitazione della nonna di .
Viceversa, del tutto priva di rilievo probatorio appare la circostanza che all’esito della ricognizione eseguita il 3 ottobre 2022, ossia a distanza di circa tre mesi dal fatto denunciato, presso il centro di raccolta di INDIRIZZO Toscana sia stato rinvenuto un aspirapolvere corrispondente alla descrizione ‘rivisitata’ dall’appellante (aspirapolvere marca folletto di colore verde scuro, con il sacco di tela, avente all’estremità del manico del nastro isolante bianco); non vi sono, infatti, minimi elementi idonei a dimostrare l’esistenza di una relazione tra l’elettrodomestico in discorso e quello oggetto dell’appropriazione illecita contestata al dipendente
Alla stregua delle suesposte considerazioni, è del tutto conforme ai criteri di una corretta indagine probatoria valorizzare e prediligere come più attendibile la prima delle opposte versioni rese dall’appellante, il quale per giunta si era determinato spontaneamente a denunciare alla datrice di lavoro il grave episodio oggetto del resoconto del 29 luglio 2022, laddove la successiva versione evidentemente scaturiva dalle sollecitazioni della difesa di .
Sembra dunque al Collegio condivisibile il giudizio formulato dal Tribunale, in merito all’accertato contegno dell’appellante, inteso a mutare in maniera essenziale l’originaria versione dei fatti, fornendone in data 3 agosto 2022 una ricostruzione affatto discordante e del tutto conforme alla linea difensiva tracciata dal legale di .
Si condivide, altresì, il giudizio di rilevanza disciplinare di siffatto contegno, idoneo ad ostacolare e fuorviare le indagini avviate dalla datrice di lavoro nei confronti di un dipendente, rispetto a fatti di notevole gravità a quest’ultimo addebitati, incidenti sul vincolo fiduciario ed oltretutto penalmente rilevanti.
La condotta tenuta dall’appellante risulta, quindi, anch’essa contraria al fondamentale dovere di salvaguardare gli interessi della parte datoriale, sia pure in misura inferiore rispetto a quella dell’autore dell’appropriazione indebita; per essa, pertanto, appare proporzionata la sanzione disciplinare conservativa adottata dalla datrice di lavoro, la cui concreta entità appare giustificata dal presumibile carattere mendace delle dichiarazioni rese dal dipendente in pregiudizio degli interessi della datrice di lavoro, quindi dall’intensità dell’elemento psicologico che ha sorretto la condotta in esame, oltre che dalla componente attiva ed ‘artificiosa’ connotante l’elemento materiale, mediante adozione della formula scritta e sottoscritta, finalizzata ad enfatizzare la portata probatoria delle false dichiarazioni; in tal modo, risultano travalicati i confini del contegno meramente reticente, che pure integra una violazione del dovere di fedeltà ex art.2105 c.c., e ciò da adeguata ragione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni.
In forza degli argomenti che precedono, la sentenza impugnata può essere integralmente confermata
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, così decide: 1) rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata; 2) condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore della Società appellata in euro 1.900,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge
Ancona, 30 ottobre 2025
Il Consigliere est Il Presidente