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Dichiarazione valutaria: quando farla in aeroporto?

Una viaggiatrice diretta in Cina da Catania, con scalo a Roma, è stata sanzionata per non aver presentato la dichiarazione valutaria per una somma di oltre 90.000 euro. La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione, stabilendo che l’obbligo di dichiarazione sorge già al primo aeroporto di partenza del viaggio internazionale, anche se lo scalo successivo è nazionale. La decisione chiarisce che il controllo doganale è legittimo sin dal primo imbarco.

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Pubblicato il 31 agosto 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

Dichiarazione Valutaria: La Cassazione Chiarisce, si Fa al Primo Imbarco

Quando si viaggia verso un paese extra-UE con una somma di denaro contante superiore a 10.000 euro, sorge un obbligo fondamentale: la dichiarazione valutaria. Ma cosa succede se il viaggio prevede uno scalo intermedio in un altro aeroporto nazionale? La dichiarazione va fatta alla partenza iniziale o all’ultima frontiera prima di lasciare l’Unione Europea? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito una risposta chiara e definitiva, stabilendo che l’obbligo scatta già al primo aeroporto di imbarco.

I Fatti del Caso: Viaggio con Scalo e Contanti non Dichiarati

Una viaggiatrice in partenza dall’aeroporto di Catania con destinazione finale la Cina, via Roma Fiumicino, è stata sottoposta a un controllo doganale. Nel suo bagaglio a mano è stata rinvenuta una somma di 90.095,00 euro in contanti. La passeggera non aveva presentato la preventiva dichiarazione valutaria, giustificandosi con l’intenzione di utilizzare il denaro per acquisti a Roma, dove avrebbe fatto scalo.

Le autorità hanno contestato la violazione della normativa sul trasporto transfrontaliero di contante, emettendo un decreto di sanzione pecuniaria per oltre 32.000 euro e disponendo il sequestro di parte della somma. La viaggiatrice ha impugnato il provvedimento, sostenendo che l’obbligo di dichiarazione sarebbe sorto solo a Roma Fiumicino, l’ultimo aeroporto prima di lasciare il territorio dell’Unione. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Catania hanno respinto le sue ragioni, confermando la legittimità della sanzione. La questione è così giunta all’esame della Corte di Cassazione.

La Questione Legale e la Dichiarazione Valutaria

Il cuore della controversia risiedeva nell’interpretazione del momento esatto in cui una persona si considera ‘in uscita’ dall’Unione Europea ai fini della normativa valutaria. La ricorrente sosteneva che, trovandosi a Catania per un volo verso Roma, non aveva ancora varcato il confine doganale unionale. A suo avviso, il controllo doveva essere effettuato nell’ultimo aeroporto di transito internazionale (Roma) e non in quello di partenza nazionale.

Questa tesi si basava su una lettura restrittiva del concetto di ‘confine’, legandolo all’effettivo punto di uscita dal territorio dell’Unione. Tuttavia, le autorità doganali e i giudici di merito hanno adottato un’interpretazione più ampia e funzionale alla ratio della normativa: prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività illecite.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo il motivo infondato. I giudici hanno chiarito che, ai fini della dichiarazione valutaria, il ‘valico doganale’ rilevante è quello predisposto dallo Stato al primo imbarco, anche se il volo ha uno scalo intermedio in territorio nazionale.

Il ragionamento della Corte si fonda su diversi pilastri:

1. Organizzazione dei Controlli: Gli Stati membri hanno la facoltà di organizzare i servizi di controllo doganale anche al primo aeroporto di imbarco. La normativa UE, in particolare il Regolamento CE n. 1889/2005, mira a garantire un monitoraggio efficace del denaro contante in entrata e in uscita dall’Unione, e ciò giustifica controlli anticipati.

2. Interpretazione Ampia della Norma: La Corte ha richiamato una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-17/16), la quale ha stabilito che la nozione di ‘persona fisica che entra nell’Unione o ne esce’ deve essere interpretata in maniera ampia. Lo scopo preventivo e dissuasivo della legge richiede che l’obbligo di dichiarazione sia applicato con rigore, considerando che gli aeroporti degli Stati membri fanno parte del territorio dell’Unione.

3. Irrilevanza dello Scalo Interno: Per un volo internazionale risultante da un biglietto unitario, il momento rilevante per la dichiarazione è l’inizio del viaggio. Il fatto che ci sia uno scalo intermedio nazionale non sposta l’obbligo all’ultima tappa. Il viaggio, nel suo complesso, è finalizzato a un trasferimento verso un paese extra-UE, e il controllo al primo imbarco è pienamente legittimo per garantire l’efficacia della normativa.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Viaggiatori

La decisione della Corte di Cassazione offre un’indicazione pratica di grande importanza per tutti i viaggiatori. Chiunque intenda partire da un aeroporto italiano verso una destinazione extra-europea, trasportando contanti per un importo pari o superiore a 10.000 euro, deve presentare la dichiarazione valutaria presso l’aeroporto di prima partenza. Attendere di arrivare all’aeroporto di scalo, anche se da lì partirà il volo intercontinentale, è un errore che può costare sanzioni molto pesanti. Questo principio si applica indipendentemente dal fatto che il primo volo sia nazionale, poiché ciò che conta è la destinazione finale del viaggio complessivo.

Quando sorge l’obbligo di presentare la dichiarazione valutaria per il trasporto di contanti in un volo internazionale con scalo nazionale?
L’obbligo sorge al primo imbarco, presso il valico doganale dell’aeroporto di partenza iniziale, anche se è previsto uno scalo intermedio in un altro aeroporto del territorio nazionale prima di lasciare l’Unione Europea.

Il controllo doganale può essere effettuato solo all’ultimo aeroporto prima di lasciare il territorio dell’Unione Europea?
No, la Corte ha chiarito che uno Stato membro può legittimamente organizzare i servizi di controllo doganale anche predisponendoli al primo aeroporto di imbarco di un volo finalizzato a un trasferimento verso un paese extra-UE.

La normativa europea sul controllo dei contanti ai confini si applica anche nelle zone di transito internazionale degli aeroporti?
Sì. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che la nozione di ‘persona fisica che entra nell’Unione o ne esce’ deve essere interpretata in maniera ampia, includendo le zone di transito, poiché gli aeroporti degli Stati membri fanno parte del territorio dell’Unione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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