Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17088 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17088 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19434 – 2021 proposto da:
YANG LING, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine del ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, INDIRIZZO ope legis ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 903/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, pubblicata il 23/4/2021 e notificata il 13/5/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/7/2024 dal consigliere NOME COGNOME
lette la memoria della ricorrente, letta la requisitoria del P.M. in persona del sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.1598/2019, il Tribunale di Catania rigettò l’opposizione di NOME Yang avverso il decreto n. 421060, emesso nei suoi confronti il 4/4/2016 e notificatole in data 20/4/2016, con cui il Dipartimento I Direzione V del Ministero dell’Economia e delle Finanze, aveva determinato a suo carico la sanzione pecuniaria di Euro 32.038,00, oltre Euro 20,00 per spese, contestualmente ingiungendone il pagamento, per pretesa violazione dell’art.3, d.lgs. n.195 del 19.11.2008, per aver omesso di redigere la dichiarazione di esportazione di Euro 90.095,00 in contanti.
Era accaduto che, in data 21/12/2015, Ling Yang, in partenza dall’aeroporto di Catania per la Cina, con scalo interno al l’aeroporto di Roma Fiumicino, aveva omesso di trasmettere telematicamente o fisicamente, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, la dichiarazione relativa all’ammontare di denaro contante superiore a Euro 10.000,00, trasportato dall’Italia verso l’estero .
Spedito direttamente il bagaglio registrato alla destinazione cinese, ella era stata sottoposta al controllo doganale presso l’ aeroporto Fontanarossa di Catania, in quanto, secondo l’itinerario del suo biglietto, lo scalo a Roma era previsto in transito: agli accertatori, a loro domanda, aveva dichiarato che trasportava nel proprio bagaglio a mano la somma di Euro 90.095,00, necessari per l’acquisto di merce a Roma, ove si stava recando, ma che non aveva effettuato la preventiva dichiarazione.
Gli ufficiali preposti, tuttavia, rinvenendo effettivamente, all’interno del bagaglio, denaro contante per la somma di Euro 90.095,00 in assenza di una preventiva dichiarazione , avevano proceduto all’emissione d el verbale di accertamento n. 47/2015 contestando la violazione dell’art. 3 d.lgs. 195/2008 e disponendo il sequestro delle somme ex art. 6, comma secondo, n. 2 dello stesso decreto.
Con sentenza n. 903/2021, la Corte d’appello di Catania rigettò l’appello di NOME COGNOME confermando che l’appellante avesse l’obbligo di presentare la dichiarazione valutaria relativa alla somma di denaro che portava con sé al momento del passaggio di frontiera all’aeroporto di partenza per un volo internazionale, anche con scalo a Roma.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione per un solo motivo, illustrato da successiva memoria; il Ministero dei Trasporti ha resistito con controricorso.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo NOME COGNOME ha denunciato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art.3 del d.lgs. 195/2008 e dell’art.40 Reg. Esecuzione UE 2447/2015, per avere la Corte d’appello ritenuto che l’obbligo della dichiarazione valutaria andasse adempiuto dalla ricorrente già a Catania, prima di varcare i confini doganali, laddove il suo volo internazionale sarebbe partito da altro scalo, Roma Fiumicino e sebbene ella fosse munita di due distinti biglietti, uno a destinazione Roma e uno, con imbarco a distanza di oltre dodici ore, dall’aeroporto internazionale di Fiumicino verso la Cina; in particolare, non avrebbe considerato che ella, a Catania, non aveva ancora varcato il confine doganale, atteso che i poteri di controllo andavano effettuati nell’ultimo aeroporto unionale internazionale di transito (Roma).
1.1. Il motivo è infondato. Secondo l’art. 4 del d.P.R. n. 43/1973 (in vigore alla data della presente decisione), le dogane sono istituite nell’ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile internazionale; secondo il successivo art. 32, all’arrivo, alla partenza e durante lo stazionamento di un aeromobile, i funzionari doganali e i militari della guardia di finanza possono procedere agli accertamenti di loro competenza riguardanti l’aeromobile, il suo equipaggio, le persone presenti a bordo e le cose trasportate.
Nella specie, come risulta dal verbale riportato in sentenza e, poi, in ricorso, l’omissione della dichiarazione imposta dall’art. 3 d.lgs. 195/2008 è stata accertata da funzionari dell’Agenzia delle Dogane coadiuvati da operatori della Guardia di finanza all’aeroporto di Catania Fontanarossa, cioè al primo imbarco del volo finalizzato a un trasferimento verso un paese extra UE, sia pure con scalo interno.
Ciò posto, è vero, come riportato dalla ricorrente, che negli spazi degli scali internazionali di transito potrebbe essere eseguito un ulteriore controllo sulla persona, sul bagaglio a mano o sul bagaglio imbarcato, ma è vero altresì che, per l’attuazione degli scopi del Regolamento CE 1889/2005, finalizzato al controllo del denaro in uscita dalla e in entrata nella Comunità, lo Stato membro può organizzare i servizi di controllo doganale anche predisponendoli al primo imbarco.
In tal senso, allora, l’invocazione dell’art. 40 del Regolamento Esecuzione UE 2447/2015 del Regolamento UE n. 952/2013, istitutivo del Codice doganale dell’Unione, non è dirimente perché l’articolo suddetto concerne specificamente il controllo dei bagagli, trasportati a mano o registrati, laddove l’obbligo della dichiarazione ex art. 3 assicura il monitoraggio del trasporto del denaro dalla persona fisica, a prescindere se in un bagaglio o no.
Adita in rinvio pregiudiziale dalla Cour de Cassation francese sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento CE n.
1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento CE n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice frontiere Schengen), allo scopo di stabilire se l’obbligo di dichiarazione del trasporto di denaro contante si applichi anche nella zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro, la prima sezione della Corte di giustizia (causa C-17/16, Corte giustizia UE, sez. I 04/05/2017 n. 17) ha statuito che «dall’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1889/2005, dal contesto internazionale nel quale esso si inserisce nonché dalla necessità di garantire lo scopo preventivo e dissuasivo dell’obbligo di dichiarazione previsto all’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, emerge che la nozione di ‘persona fisica che entra o ne esce’, di cui a tale disposizione, deve essere interpretata in maniera ampia»; ha rimarcato, altresì, che gli aeroporti degli Stati membri fanno parte del territorio dell’Unione.
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento, letto in combinato disposto con i considerando da 1 a 3, nel contesto della promozione di uno sviluppo economico armonioso, equilibrato e sostenibile in tutta l’Unione, conferma che il Regolamento ha avuto l’obiettivo di integrare le disposizioni della direttiva 91/308 «stabilendo norme armonizzate per la sorveglianza dei movimenti di denaro contante che entra nell’Unione o ne esce (v. sentenza del 16 luglio 2015, COGNOME, C255/14, EU:C:2015:475, punto 17)».
Ciò significa che l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005 non può dipendere, né essere limitata, dall’interpretazione della nozione di «attraversamento delle frontiere esterne dell’Unione», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 562/2006.
Al fine che qui rileva, pertanto, può concludersi che, in caso di volo internazionale verso un Paese extra Ue risultante dal biglietto
unitario, il valico doganale rilevante ai fini della dichiarazione ex art. 3 d.lgs. 195/2008 deve intendersi quello predisposto dal nostro Stato al primo imbarco, seppure sia previsto uno scalo intermedio in transito, all’interno del territorio nazionale.
Il ricorso è perciò, respinto, con conseguente condanna della ricorrente NOME COGNOME al rimborso delle spese processuali in favore del Ministero, liquidate in dispositivo in relazione al valore.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore del Ministero dell’economia e delle finanze , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda