Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31572 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31572 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16586-2018 proposto da:
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 48/2018 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 19/03/2018 R.G.N. 223/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
R.G.N. 16586/2018
COGNOME
Rep.
Ud. 28/05/2024
CC
RILEVATO CHE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Caltanissetta, in riforma della decisione di prime cure, ha accolto la domanda svolta da NOME COGNOME e, dichiarata illegittima la delibera di esclusione della predetta dal beneficio dell’inseri mento nei cantieri di servizio e la relativa delibera sindacale, ha condannato il Comune in epigrafe indicato a riammettere la lavoratrice presso il cantiere di servizio con condanna al pagamento della relativa indennità, oltre accessori;
avverso tale sentenza ricorre il Comune Di Piazza Armerina, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, NOME COGNOME e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria;
CONSIDERATO CHE
le doglianze svolte dalla parte ricorrente, per violazione di legge, sono state già risolte, da questa Corte, con sentenza n. 20050 del 2016, della quale va, dunque, richiamato l’impianto argomentativo;
il d.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237, ha previsto l’istituto del reddito minimo di inserimento e dopo aver qualificato come sperimentale la sua introduzione, ha sancito che lo stesso rappresenta una misura di contrasto della povertà e dell’esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli (art. 1);
in particolare, l’art. 6 ha stabilito che il reddito minimo di inserimento è destinato alle persone in situazione di
difficoltà ed esposte al rischio della marginalità sociale e che, ai fini dell’accesso allo stesso beneficio, i soggetti destinatari debbono essere privi di reddito ovvero con un reddito non superiore alla soglia di povertà stabilita in Lire 500.000 mensili per una persona che vive sola (o, in presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone, ad una soglia di reddito determinata sulla base della scala di equivalenza allegata allo stesso decreto legislativo); ha previsto, inoltre, che il reddito minimo di inserimento è erogato al destinatario per un anno, e può essere rinnovato previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e che il richiedente attesta, con una dichiarazione sottoscritta a norma della L. 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti e delle condizioni per l’ammissibilità previsti dal decreto alla data di presentazione della domanda;
il D.Lgs. n. 237 del 1998, art. 10 (avente la rubrica “Obblighi dei soggetti destinatari”) dispone:”1. I soggetti ammessi al reddito minimo di inserimento hanno l’obbligo di:a) comunicare tempestivamente al comune ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda e comunque confermare ogni sei mesi il persistere delle condizioni stesse. I servizi sociali assicurano l’assistenza necessaria all’adempimento dell’obbligo per i soggetti più deboli e comunque per quelli di cui all’art. 3, comma 2;b) rispettare gli impegni assunti con l’accettazione del programma di integrazione sociale;c) per i soggetti di cui all’art. 7, comma 2, accettare l’eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato che dovessero ricevere,
nell’ambito delle disposizioni vigenti in materia di tutela del lavoro. 2. Il comune sospende o riduce, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni di reddito minimo di inserimento sulla base della gravità della violazione degli obblighi e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente. La non ottemperanza dell’obbligo di cui al comma 1, lett. c), comporta la revoca della prestazione di reddito minimo di inserimento. In ogni caso il comune tiene conto delle situazioni familiari, con particolare riferimento alla presenza dei minori. 3. I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, che il comune riutilizza per gli stessi fini”.
la L.R. Sicilia 19 maggio 2005, n. 5 ha autorizzato l’Assessore per il lavoro a finanziare, nell’anno 2005, l’istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo d’inserimento, ai sensi del D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il finanziamento era cessato alla data di approvazione della legge ovvero veniva a cessare durante quell’esercizio finanziario. Ha, inoltre, specificato che gli interventi erano rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo d’inserimento;
la Corte territoriale ha qualificato la irregolarità in cui versava la Romano come “mancata comunicazione della percezione di reddito da parte del figlio della richiedente” ed ha ritenuto che tale situazione non fosse sanzionata con la revoca del beneficio ma semmai con la semplice
riduzione o sospensione, anche graduale e temporanea, delle prestazioni di reddito minimo di inserimento;
la partecipazione era stata consentita a seguito di presentazione di istanza dell’interessata a cui erano state allegate molteplici dichiarazioni mendaci in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale riferibile al nucleo familiare;
la fattispecie non deve, pertanto, essere sussunta nella previsione del D.Lgs. n. 237 del 1998, art. 10, commi 1 e 2 il cui combinato disposto presuppone – come reso chiaro dall’incipit “I soggetti ammessi..” – che sia già stato superato il vaglio della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio, e detta regole che concernono l’esecuzione dell’attività; la fattispecie va sussunta nel comma 3 del medesimo articolo, che sanziona con la revoca e la restituzione delle somme percepite i casi in cui i beneficiari abbiano presentato dichiarazioni mendaci;
l’art. 11 del D.Lgs. 18/6/1998, n. 237, dispone che, con la dichiarazione di cui al precedente art. 6 (cioè «la dichiarazione resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni»), il richiedente attesta di avere conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite con riferimento sia alla situazione economica che a quella familiare (comma 1) e che il Comune effettua i controlli di cui al comma 1 e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (comma 2);
tale ultimo inciso ha un solo significato: nel caso di dichiarazioni non veritiere il Comune è tenuto a trarre le conseguenze previste dal d.P.R. n. 445/2000 (subentrato
alla richiamata L. n. 15/68), ovverossia la decadenza «dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera» prescritta dal richiamato art. 75;
la consapevolezza, da parte del Comune, degli elementi non dichiarati, avrebbe comportato l’esclusione dall’ ammissione al beneficio, per l’anno 2009, non ostando a ciò la circostanza che la stessa godesse già del beneficio in precedenza;
la fattispecie all’ esame non può ascriversi all’ipotesi dell’omessa comunicazione di mutamenti della situazione reddituale, che giustificherebbe la semplice riduzione o sospensione, anche graduale e temporanea, delle prestazioni di reddito minimo di inserimento, ma alla diversa ipotesi della carenza dei requisiti di ammissione, che impone la revoca del beneficio e il recupero delle somme corrisposte;
15.
non si appalesa condivisibile, pertanto, l’opzione interpretativa fatta propria dalla Corte di merito, secondo cui l’ammissione al beneficio dei cantieri di servizio discenderebbe dalla originaria e pregressa condizione di fruitore del reddito minimo d’inserimento, e non da una dichiarazione, la cui unica funzione sarebbe quella di consentire la determinazione della mi sura dell’indennità ;
come dianzi esplicato, per poter godere dei benefici connessi alla partecipazione ai cantieri di servizi, non bastava essere ex fruitori del r.m.i., ma occorreva continuare ad avere i requisiti di reddito prescritti dal d.Lgs. 237/1998, che andavano dichiarati – di anno in anno – con autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
l ‘infedeltà del contenuto dell’autocertificazione sull’ammontare del reddito del nucleo familiare ha avuto , pertanto, efficacia causale rispetto alla percezione di un beneficio non dovuto;
all’accoglimento del ricorso segue l’assorbimento del ricorso incidentale, incentrato sulla mancata pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni;
la sentenza impugnata che non si è conformata ai principi sin qui espressi va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa con il rigetto dell’originaria domanda;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro euro 3.000,00 per compensi professionali, per ciascun grado di merito ed euro 2.500,00 per il giudizio di legittimità, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 maggio